LA COMMISSIONE DI EPURAZIONE PER I DIPENDENTI
DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
COMPOSTA dai Sigg:
1) Ecc. Dr. PAGANO Giuseppe – Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
2) Comm. Dr. FERRANTI Ferrante – Consigliere di Corte di Cassazione
3) Comm. Avv. TINO Sinibaldo
nel procedimento per epurazione nei confronti di:
MARZANO ARTURO
Sostituto Procuratore del Regno
CHIAMATO A RISPONDERE
dell’addebito previsto dagli art. 12 n. 1, prima e seconda ipotesi, e 14 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, e proposto per la dispensa dal servizio con la perdita del diritto a pensione [...]
HA EMESSO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:
Vista la richiesta dell’Alto Commissario per il giudizio di epurazione a carico del sost. proc. del Regno Arturo Marzano.
Letti gli atti e le deduzioni del medesimo, che è stato anche sentito personalmente.
Ritenuto che il Marzano, pur cercando di attenuare l’entità, non nega in sostanza la realtà degli addebiti contestatigli. Né d’altronde egli potrebbe negarli, perché, avendo questa Commissione richiamato i documenti da lui presentati nel 1942 al concorso per la Corte di appello, ha rilevato quanto segue:
Il Marzano presentava un opuscolo a stampa, intitolato “curriculum vitae” nel quale anzitutto invocava a suo favore, fra gli altri, i titoli di squadrista, marcia su Roma, antemarcia, sciarpa littorio. Ricordava inoltre che, essendo egli pretore a San Nicandro Garganico – in seguito al fatto Matteotti, quella popolazione ribelle, anarchica sovversiva, antifascista cominciò a ringalluzzirsi e ad esplodere in pubbliche, nauseanti, manifestazioni di ostilità al Fascismo e al Regime, onde il canto di “Bandiera rossa” si faceva sentire per le vie e le piazze – occorreva porre fine a tale oscena gazzarra con un esempio efficacissimo [...] tradussi una comitiva di uomini e donne sorpresi a cantare “bandiera rossa” per direttissima a giudizio e, all’udienza del 4 agosto 1924, furono tutti condannati al massimo della pena [...] Egli poi dichiarava di aver fatto parte dall’ottobre 1934 del consiglio di disciplina della federazione dei fasci di Lecce, di aver avuto anche l’incarico di docente di storia e dottrina del fascismo nei corsi di preparazione politica per i giovani. E trascriveva una lettera, in cui nel 1940 il segretario federale di Lecce, premesso che il fascio lo aveva avuto tra i primi proseliti con fede distinta e sulla cui saldezza si poteva fare il completo affidamento, lo ringraziava per l’ardito contributo alla rivoluzione delle camicie nere [...] Il Marzano conchiudeva quel suo opuscolo, richiamando i suoi precedenti politici (partecipazione alle prime squadre d’azione, alla marcia su Roma, iscrizione alla milizia come capomanipolo, nomina di fascista honoris causa) augurandosi che contribuissero al favorevole esito del concorso a consigliere di Corte d’appello. Esibiva altresì a tal uopo vari documenti, tra i quali è da citare quello rilasciato dal capo-ufficio disciplina della federazione di Lecce in cui si legge, tra l’altro che il Marzano [...] era un profondo conoscitore della storia, dottrina e mistica fascista [...] un fascista di primo piano, degno e capacissimo di ricoprire e assolvere qualsiasi incarico direttivo e di alta politica. Ora, di fronte a tali ammissioni e a così chiara documentazione, non è possibile dubitare che ricorrano, nel caso, le ipotesi previste dall’art. 12 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159.
La partecipazione del Marzano alla vita politica del fascismo è stata così attiva e intensa, e le sue intenzioni a sostegno di essa così manifeste, che necessariamente deve farsene derivare l’indegnità di servire lo Stato, ai sensi della citata legge. Nelle carte rileva che egli non sia riuscito nel tentativo di giovarsi delle sue vistose benemerenze fasciste, ostentate in maniera così indecorosa per un magistrato, al fine di vincere il concorso a consigliere di Appello. Ed anche ammettendo, come ha detto il Marzano, che nei documenti rilasciatigli e da lui prodotti sia intervenuta qualche esagerazione compiacente, la realtà dei fatti resta pur sempre indiscutibile e tale da giustificare l’accusa, che non potrebbe essere distrutta dalle testimonianze di quegli avvocati, sia pure non fascisti, e che hanno firmato le dichiarazioni da lui prodotte, il cui contenuto d’altronde appare generico di fronte agli elementi specifici come sopra acquisiti al procedimento.
Ritenuto, quanto alla richiesta di perdita dell’eventuale diritto a pensione, che non si reputa accogliere una misura così grave, tenendo presente non solo le condizioni di famiglia del Marzano, ma soprattutto la circostanza che egli è stato, nell’altra guerra europea, combattente e decorato di medaglia al valor militare.
P.Q.M.
La Commissione conclude che il sost. proc. del Regno Arturo Marzano sia dispensato dal servizio, salvo il suo eventuale diritto a pensione.
Roma, 2 dicembre 1944
IL PRESIDENTE
(Pagano)
I MEMBRI
(Tino)
(Ferranti)