Istruzioni preliminari all’uso di Callone

Questo non è un libro.

Oppure lo è a morsi. A strappi.

A sequenze di lacerazioni.

ARTICOLO 1

L’Italia è. Data sul.

La sovranità appartiene al. Che la esercita.

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e richiede.

ARTICOLO 3

Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere.

ARTICOLO 4

.

Ogni cittadino ha il dovere di.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini le condizioni che rendano effettivo questo.

ARTICOLO 5

La Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’.

ARTICOLO 6

La Repubblica tutela con apposite.

ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento.

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono.

Diverse dalla cattolica.

Hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della.

ARTICOLO 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma.

La condizione giuridica dello.

Lo straniero, al quale sia. Non è ammessa.

ARTICOLO 11

L’Italia ripudia.

ARTICOLO 12

La bandiera della Repubblica.

PARTE - DIRITTI E DOVERI DEI

TITOLI – RAPPORTI

TITOLO I - ARTICOLO 13

La libertà.

Non è ammessa forma alcuna di.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti.

TITOLO I - ARTICOLO 14

Il domicilio.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

TITOLO I - ARTICOLO 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

La loro limitazione può avvenire.

TITOLO I - ARTICOLO 16

Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di.

Restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Salvo gli obblighi di.

TITOLO I - ARTICOLO 17

I cittadini senz’armi.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle.

TITOLO I - ARTICOLO 18

Sono proibite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi.