Istruzioni preliminari all’uso di Callone
Questo non è un libro.
Oppure lo è a morsi. A strappi.
A sequenze di lacerazioni.
ARTICOLO 1
L’Italia è. Data sul.
La sovranità appartiene al. Che la esercita.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e richiede.
ARTICOLO 3
Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere.
ARTICOLO 4
.
Ogni cittadino ha il dovere di.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini le condizioni che rendano effettivo questo.
ARTICOLO 5
La Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’.
ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite.
ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento.
ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono.
Diverse dalla cattolica.
Hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento.
ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della.
ARTICOLO 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma.
La condizione giuridica dello.
Lo straniero, al quale sia. Non è ammessa.
ARTICOLO 11
L’Italia ripudia.
ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica.
PARTE - DIRITTI E DOVERI DEI
TITOLI – RAPPORTI
TITOLO I - ARTICOLO 13
La libertà.
Non è ammessa forma alcuna di.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti.
TITOLO I - ARTICOLO 14
Il domicilio.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
TITOLO I - ARTICOLO 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
La loro limitazione può avvenire.
TITOLO I - ARTICOLO 16
Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di.
Restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Salvo gli obblighi di.
TITOLO I - ARTICOLO 17
I cittadini senz’armi.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle.
TITOLO I - ARTICOLO 18
Sono proibite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi.