[Gutenberg 46888] • Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

[Gutenberg 46888] • Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II
Authors
Amari, Michele
Publisher
FIRENZE. FELICE LE MONNIER.
Tags
muslims -- italy -- sicily , sicily (italy) -- history -- 800-1016
Date
2014-09-17T00:00:00+00:00
Size
0.57 MB
Lang
it
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CAPITOLO I

Al contrario della stanca società bizantina che sgombrava di Sicilia, la musulmana che le sottentrò, portava in seno elementi di attività, progresso e discordia. Nel primo Libro, toccammo gli ordini generali dei Musulmani, e come si assettarono in Affrica. Or occorre divisare più distintamente alquanti capitoli di lor dritto pubblico, e l'applicazione che sortirono appo la colonia siciliana.

Farem principio dal reggimento politico. Il dispotismo che prevalse con la dinastia omeîade, e si aggravò con l'abbassida, non era bastato ad opprimere le due aristocrazie, gentilizia e religiosa, tanto che non prendessero parte, secondo lor potere, alla cosa pubblica. Fecerlo in due modi; cioè con la interpretazione dottrinale della legge, e con lo smembramento dello impero: a che si è accennato, trattando dell'Affrica. Secondo le teorie distillate per man dei dottori, dagli eterogenei elementi della legge musulmana, lo impero, era ormai, in dritto e in fatto, debole federazione di Stati, impropriamente chiamati province. Troviamo in Mawerdi, egregio pubblicista del decimo secolo, doversi tenere lo emir di provincia come delegato della repubblica musulmana, non del califo. Ei veramente esercitava tutta l'autorità sovrana, fuorchè la interpretazione decisiva dei dommi. Allo emir di provincia era dato:

Ordinare lo esercito, distribuire le forze nei luoghi opportuni, e fissare gli stipendii militari, quando non lo avesse già fatto il califo;

Vegliare all'amministrazione della giustizia ed eleggere i câdi e gli hâkem, magistrati simili al câdi nelle città minori;

Riscuotere tutte le entrate pubbliche, pagar chi di dritto su quelle, ed eleggerne gli amministratori;

Difendere la religione e la società;

Applicare le pene ad alcuni misfatti, nei limiti che appresso si descriveranno;

Presedere alle preghiere pubbliche, in persona o per delegati;

Avviare e sovvenire i pellegrini della Mecca;

E, se la provincia stesse in su i confini, far la guerra ai vicini infedeli, scompartire il bottino ai combattenti e serbarne la quinta a chi appartenesse

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