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Informazioni tecniche
Prefazione
Presentazione
Abbreviazioni
Costituzione della Repubblica italiana
1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
[Artt. 1 - 12].PRINCIPI FONDAMENTALI.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Parte I. [Artt. 13 - 54]. Diritti e doveri dei cittadini.
Titolo I. [Artt. 13 - 28]. Rapporti civili.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Titolo II. [Artt. 29 - 34]. Rapporti etico-sociali.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Titolo III. [Artt. 35 - 47]. Rapporti economici.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Titolo IV. [Artt. 48 - 54]. Rapporti politici.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Testo unico e Regolamento di attuazione
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo I. [Artt. 1 - 3]. Principi generali.
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Diritti e doveri dello straniero
Art. 2 bis. Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
Art. 3. Politiche migratorie
Titolo II. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Artt. 4 - 9 ter]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 4 bis. Accordo di integrazione
Art. 5. Permesso di soggiorno
Art. 5 bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
Art. 8. Disposizioni particolari
Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Art. 9 bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
Art. 9 ter. Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
Capo II. [Artt. 10 - 17]. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.
Art. 10. Respingimento
Art. 10 bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Art. 10 ter. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare
Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Art. 13. Espulsione amministrativa
[ Art. 13 bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio ]
Art. 14. Esecuzione dell'espulsione
Art. 14 bis. Fondo rimpatri
Art. 14 ter. Programmi di rimpatrio assistito
Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
Art. 17. Diritto di difesa
Capo III. [Artt. 18 - 20 bis]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale
Art. 18 bis. Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica
Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili
Art. 20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
Art. 20 bis. Permesso di soggiorno per calamità
Titolo III. [Artt. 21 - 27 sexies]. Disciplina del lavoro.
Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso
Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
Art. 23. Titoli di prelazione
Art. 24. Lavoro stagionale
Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavori stagionali
Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Art. 26 bis. Ingresso e soggiorno di investitori
Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari
Art. 27 bis. Ingresso e soggiorno per volontariato
Art. 27 ter. Ingresso e soggiorno per ricerca
Art. 27 quater. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE
Art. 27 quinquies. Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari
Art. 27 sexies. Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro
Titolo IV. [Artt. 28 - 33]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 28. Diritto all'unità familiare
Art. 29. Ricongiungimento familiare
Art. 29 bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati
Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari
Art. 31. Disposizioni in favore dei minori
Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
Art. 33. Comitato per i minori stranieri Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31
Titolo V. [Artt. 34 - 46]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo I. [Artt. 34 - 36]. Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche
Capo II. [Artt. 37 - 39 ter]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 37. Attività professionali
Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
Art. 39. Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore
Art. 39 bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale
Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
Art. 39 ter. Disposizioni per i medici extracomunitari
Capo III. [Artt. 40 - 41]. Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale.
Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
Art. 41. Assistenza sociale
Capo IV. [Artt. 42 - 46]. Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie.
Art. 42. Misure di integrazione sociale
Art. 42 bis. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Art. 44. Azione civile contro la discriminazione
Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie
Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione
Titolo VI. [Artt. 47 - 49]. Norme finali.
Art. 47. Abrogazioni
Art. 48. Copertura finanziaria
Art. 49. Disposizioni finali e transitorie
2. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 258 del 3 novembre 1999) .
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni di carattere generale.
Art. 1. Accertamento della condizione di reciprocità
Art. 2. Rapporti con la pubblica amministrazione
Art. 3. Comunicazioni allo straniero
Art. 4. Comunicazioni all'autorità consolare
Capo II. [Artt. 5 - 17]. Ingresso e soggiorno.
Art. 5. Rilascio dei visti di ingresso
Art. 6. Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
Art. 6 bis. Diniego del visto d'ingresso
Art. 7. Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 8. Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
Art. 8 bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 9. Richiesta del permesso di soggiorno
Art. 10. Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
Art. 11. Rilascio del permesso di soggiorno
Art. 12. Rifiuto del permesso di soggiorno
Art. 13. Rinnovo del permesso di soggiorno
Art. 14. Conversione del permesso di soggiorno
Art. 15. Iscrizioni anagrafiche
Art. 16. Richiesta della carta di soggiorno
Art. 17. Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
Capo III. [Artt. 18 - 23]. Espulsione e trattenimento.
Art. 18. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
Art. 19. Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
Art. 19 bis. Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
Art. 20. Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri
Art. 21. Modalità del trattenimento
Art. 22. Funzionamento dei centri di permanenza per rimpatri
Art. 23. Attività di prima assistenza e soccorso
Capo IV. [Artt. 24 - 28]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 24. Servizi di accoglienza alla frontiera
Art. 25. Programmi di assistenza ed integrazione sociale
Art. 26. Convenzioni con soggetti privati
Art. 27. Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
Art. 28. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
Capo V. [Artt. 29 - 41]. Disciplina del lavoro.
Art. 29. Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
Art. 30. Sportello unico per l'immigrazione
Art. 30 bis. Richiesta assunzione lavoratori stranieri
Art. 30 ter. Modulistica
Art. 30 quater. Archivio informatizzato dello Sportello unico
Art. 30 quinquies. Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego
Art. 30 sexies. Rinuncia all'assunzione
Art. 31. Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
Art. 32. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Art. 32 bis. Liste dei lavoratori di origine italiana
Art. 33. Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
Art. 34. Titoli di prelazione
Art. 35. Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 36. Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
[ Art. 36 bis. Variazioni del rapporto di lavoro ]
Art. 37. Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
[ Art. 38. Accesso al lavoro stagionale ]
[ Art. 38 bis. Permesso pluriennale per lavoro stagionale ]
Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autonomo
Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro
Art. 41. Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Capo VI. [Artt. 42 - 44]. Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 42. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
Art. 43. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
Art. 44. Ingresso e soggiorno per cure mediche
Capo VII. [Artt. 44 bis - 51]. Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni.
Art. 44 bis. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca
Art. 45. Iscrizione scolastica
Art. 46. Accesso degli stranieri alle università
Art. 47. Abilitazione all'esercizio della professione
Art. 48. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
Art. 50. Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
[ Art. 51. Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti ]
Capo VIII. [Artt. 52 - 61 bis]. Disposizioni sull'integrazione sociale.
Art. 52. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
Art. 53. Condizioni per l'iscrizione nel Registro
Art. 54. Iscrizione nel Registro
Art. 55. Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
Art. 56. Organismo nazionale di coordinamento
Art. 57. Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione
Art. 58. Fondo nazionale per le politiche migratorie
Art. 59. Attività delle regioni e delle province autonome
Art. 60. Attività delle Amministrazioni statali
Art. 61. Disposizione transitoria
Art. 61 bis. Sistemi informativi
3. L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 199 del 26 agosto 2002).
Capo I. [Artt. 1 - 30]. Disposizioni in materia di immigrazione.
Art. 1. Cooperazione con Stati stranieri
Art. 6. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 13. Esecuzione dell'espulsione
Art. 28. Aggiornamenti normativi
Art. 30. Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
Capo II. [Art. 33]. Disposizioni in materia di asilo.
Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
Capo III. Disposizioni di coordinamento.
Art. 34. Norme transitorie e finali
Art. 35. Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Art. 36. Esperti della Polizia di Stato
Art. 37. Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Art. 38. Norma finanziaria
Normativa complementare
Accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato
1. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179. Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 263 del 11 novembre 2011).
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2. Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo di integrazione
Art. 3. Sessione di formazione civica e di informazione
Art. 4. Articolazione dell'accordo per crediti
Art. 5. Modalità di assegnazione e decurtazione dei crediti
Art. 6. Verifica dell'accordo
Art. 7. Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative
Art. 8. Sospensione dell'accordo
Art. 9. Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione
Art. 10. Collaborazione interistituzionale
Art. 11. Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
Art. 12. Disposizioni finali
Art. 13. Disposizione finanziaria
Art. 14. Entrata in vigore
Adozione
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo IV. [Artt. 28 - 32]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 28. Diritto all'unità familiare
Art. 29. Ricongiungimento familiare
Art. 29 bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati
Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari
Art. 31. Disposizioni in favore dei minori
Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
2. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983).
Titolo I. [Art. 1]. Principi generali .
Art. 1.
Titolo I . [Artt. 2 - 5]. Dell'affidamento del minore .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titolo II. [Artt. 6 - 28]. Dell'adozione.
Capo I. [Artt. 6 - 7]. Disposizioni generali.
Art. 6.
Art. 7.
Capo II. [Artt. 8 - 21]. Della dichiarazione di adottabilità .
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Capo III. [Artt. 22 - 24]. Dell'affidamento preadottivo.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Capo IV. [Artt. 25 - 28]. Della dichiarazione di adozione.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Titolo III . [Artt. 29 - 43]. Dell'adozione internazionale.
Capo I . [Artt. 29 - 39 quater]. Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29.
Art. 29 bis.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 37 bis.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 39 bis.
Art. 39 ter.
[ Art. 39 quater. ]
Capo II. [Artt. 40 - 43]. Dell'espatrio di minori a scopo di adozione.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Titolo IV. [Artt. 44 - 57]. Dell'adozione in casi particolari.
Capo I. [Artt. 44 - 55]. Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Capo II. [Artt. 56 - 57]. Delle forme dell'adozione in casi particolari.
Art. 56.
Art. 57.
Titolo V. [Art. 64]. Modifiche al Titolo VIII del Libro I del Codice Civile.
Art. 64.
Titolo VI. [Artt. 68 - 82]. Norme finali, penali e transitorie.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 72 bis.
Art. 73.
Art. 74.
[ Art. 75. ]
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 79 bis.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
3. L. 22 maggio 1974, n. 357. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ( Gazzetta Ufficiale n. 218 del 21 agosto 1974).
Art. 1.
Art. 2.
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORI.
4. L. 15 gennaio 1994, n. 64. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 23 del 29 gennaio 1994).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
5. L. 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 del 12 gennaio 1999).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3 - 3.
Art. 4 - 4.
Art. 5 - 5.
Art. 6 - 6.
Art. 7 - 7.
Art. 8.
Art. 9.
Apolidi
1. L. 1 febbraio 1962, n. 306. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 7 giugno 1962).
Chapitre I. [Artt. 1 - 11]. Dispositions generales.
Art. 1. Définition du terme «apatride»
Art. 2. Obligations générales
Art. 3. Non-discrimination
Art. 4. Religion
Art. 5. Droits accordés indépendamment de cette Convention
Art. 6. L'expression «dans les mêmes circonstances»
Art. 7. Dispense de réciprocité
Art. 8. Dispense de mesures exceptionnelles
Art. 9. Mesures provisoires
Art. 10. Continuité de résidence
Art. 11. Gens de mer apatrides
Chapitre II. [Artt. 12 - 16]. Condition juridique.
Art. 12. Statut personnel
Art. 13. Proprieté mobilière et immobilière
Art. 14. Propriété intellectuelle et industrielle
Art. 15. Droit d'association
Art. 16. Droit d'ester en justice
Chapitre III. [Artt. 17 - 19]. Emplois lucratifs.
Art. 17. Professions salariées
Art. 18. Professions non salariées
Art. 19. Professions libérales
Chapitre IV. [Artt. 20 - 24]. Avantages sociaux.
Art. 20. Rationnement
Art. 21. Logement
Art. 22. Education publique
Art. 23. Assistance publique
Art. 24. Législation du travail et sécurité sociale
Chapitre V. [Artt. 25 - 32]. Mesures administratives.
Art. 25. Aide administrative
Art. 26. Liberté de circulation
Art. 27. Pièces d'identité
Art. 28. Titres de voyage
Art. 29. Charge fiscales
Art. 30. Transfert des avoirs
Art. 31. Expulsion
Art. 32. Naturalisation
Chapitre VI. [Artt. 33 - 42]. Clauses finales.
Art. 33. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Art. 34. Règlement des différends
Art. 35. Signature, ratification et adhésion
Art. 36. Clause d'application territoriale
Art. 37. Clause fédérale
Art. 38. Réserves
Art. 39. Entrée en vigueur
Art. 40. Dénonciation
Art. 41. Révision
Art. 42. Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Asilo politico
1. D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 49 del 28 febbraio 1990).
Art. 1. Rifugiati
Art. 1 bis. Casi di trattenimento
Art. 1 ter. Procedura semplificata
Art. 1 quater. Commissioni territoriali
Art. 1 quinquies. Commissione nazionale per il diritto di asilo
Art. 1 sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
Art. 1 septies. Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
2. D.M. 24 luglio 1990, n. 237. Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 189 del 14 agosto 1990).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
3. L. 23 dicembre 1992, n. 523. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 3 del 5 gennaio 1993).
4. D.L.vo 7 aprile 2003, n. 85. Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 93 del 22 aprile 2003).
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Misure di protezione temporanea
Art. 4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Art. 5. Casi di esclusione
Art. 6. Ricongiungimento familiare
Art. 7. Istanze di asilo
Art. 8. Informazioni
Art. 9. Ricorsi
Art. 10. Divieto di allontanamento
Art. 11. Rimpatri
Art. 12. Copertura finanziaria
Art. 13. Norme finali
5. L. 6 febbraio 2007, n. 13. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2007).
Capo IV. [Art. 12]. Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa.
Art. 12. Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
6. D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251. Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 3 del 4 gennaio 2008).
Capo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizioni
Capo II. [Artt. 3 - 6]. Valutazione delle domande di protezione internazionale.
Art. 3. Esame dei fatti e delle circostanze
Art. 4. Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine
Art. 5. Responsabili della persecuzione o del danno grave
Art. 6. Soggetti che offrono protezione
Capo III. [Artt. 7 - 13].
Art. 7. Atti di persecuzione
Art. 8. Motivi di persecuzione
Art. 9. Cessazione
Art. 10. Esclusione
Art. 11. Riconoscimento dello status di rifugiato
Art. 12. Diniego dello status di rifugiato
Art. 13. Revoca dello status di rifugiato
Capo IV. [Artt. 14 - 18]. Protezione sussidiaria.
Art. 14. Danno grave
Art. 15. Cessazione
Art. 16. Esclusione
Art. 17. Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
Art. 18. Revoca dello status di protezione sussidiaria
Capo V. [Artt. 19 - 30]. Contenuto della protezione internazionale.
Art. 19. Disposizioni generali
Art. 20. Protezione dall'espulsione
Art. 21. Informazioni
Art. 22. Mantenimento del nucleo familiare
Art. 23. Permesso di soggiorno
Art. 24. Documenti di viaggio
Art. 25. Accesso all'occupazione
Art. 26. Accesso all'istruzione
Art. 27. Assistenza sanitaria e sociale
Art. 28. Minori non accompagnati
Art. 29. Libera circolazione, integrazione e alloggio
Art. 30. Rimpatrio
Capo VI. [Artt. 31 - 34]. Disposizioni finali.
Art. 31. Punto di contatto
Art. 32. Personale
Art. 33. Norma finanziaria
Art. 34. Disposizioni transitorie e finali
7. D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 16 febbraio 2008).
Capo I. [Artt. 1 - 40]. Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizioni
Art. 2 bis. Paesi di origine sicuri
Art. 3. Autorità competenti
Art. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Art. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo
Art. 6. Accesso alla procedura
Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda
Art. 8. Criteri applicabili all'esame delle domande
Art. 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante
Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo
Art. 10 bis. Informazioni e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera
Art. 11. Obblighi del richiedente asilo
Art. 12. Colloquio personale
Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale
Art. 14. Verbale del colloquio personale
Art. 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale
Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
Art. 18. Applicazione della
Art. 19. Garanzie per i minori non accompagnati
[ Art. 20. Casi di accoglienza ]
[ Art. 21. Casi di trattenimento ]
[ Art. 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento ]
Art. 23. Ritiro della domanda
Art. 23 bis. Allontanamento ingiustificato
Art. 24. Ruolo dell'UNHCR
Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi
Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Art. 27. Procedure di esame
Art. 28. Esame prioritario
Art. 28 bis. Procedure accelerate
Art. 28 ter. Domanda manifestamente infondata
Art. 29. Casi di inammissibilità della domanda
Art. 29 bis. Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE ) n. 343/2003
Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
Art. 32. Decisione
Art. 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta
Art. 34. Rinuncia agli status riconosciuti
Art. 35. Impugnazione
Art. 35 bis. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
[ Art. 36. Accoglienza del ricorrente ]
Art. 37. Riservatezza
Art. 38. Regolamenti di attuazione
Art. 39. Disposizioni finanziarie
Art. 40. Abrogazioni
8. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 19 - 20]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
[ Art. 19. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ]
Art. 19 bis. Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Art. 20. Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
9. Reg. (UE) 26 giugno 2013, n. 603. Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (G.U.U.E. n. L 180 del 29 giugno 2013).
Capo I. [Artt. 1 - 8]. Disposizioni generali .
Art. 1. Scopo dell'“Eurodac”
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Architettura del sistema e principi di base
Art. 4. Gestione operativa
Art. 5. Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto
Art. 6. Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto
Art. 7. Europol
Art. 8. Statistiche
Capo II. [Artt. 9 - 13]. Richiedenti protezione internazionale .
Art. 9. Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali
Art. 10. Informazioni sullo status dell'interessato
Art. 11. Registrazione dei dati
Art. 12. Conservazione dei dati
Art. 13. Cancellazione anticipata dei dati
Capo III. [Artt. 14 - 16]. Cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna .
Art. 14. Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali
Art. 15. Registrazione dei dati
Art. 16. Conservazione dei dati
Capo IV. [Art. 17]. Cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro .
Art. 17. Confronto dei dati relativi alle impronte digitali
Capo V. [Art. 18]. Beneficiari di protezione internazionale.
Art. 18. Contrassegno dei dati
Capo VI. [Artt. 19 - 22]. Procedura per il confronto e la trasmissione dei dati ai fini di contrasto .
Art. 19. Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac
Art. 20. Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac
Art. 21. Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac
Art. 22. Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali
Capo VII. [Artt. 23 - 37]. Trattamento, protezione dei dati e responsabilità .
Art. 23. Responsabilità in materia di trattamento dei dati
Art. 24. Trasmissione
Art. 25. Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati
Art. 26. Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale
Art. 27. Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione
Art. 28. Conservazione delle registrazioni
Art. 29. Diritti dell'interessato
Art. 30. Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo
Art. 31. Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati
Art. 32. Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
Art. 33. Protezione dei dati personali a fini di contrasto
Art. 34. Sicurezza dei dati
Art. 35. Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato
Art. 36. Registrazione e documentazione
Art. 37. Risarcimento dei danni
Capo VIII. [Art. 38]. Modifiche al regolamento (UE) n. 1077/2011 .
Art. 38. Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011
Capo IX. [Artt. 39 - 46]. Disposizioni finali .
Art. 39. Spese
Art. 40. Relazione annuale, monitoraggio e valutazione
Art. 41. Sanzioni
Art. 42. Applicazione territoriale
Art. 43. Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica
Art. 44. Disposizione transitoria
Art. 45. Abrogazione
Art. 46. Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione
10. Reg. (CE) 26 giugno 2013, n. 604. Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) ( Gazzetta Ufficiale U.E. n. L. 180 del 29 giugno 2013).
Capo I. [Artt. 1 - 2]. Oggetto e definizioni.
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Capo II. [Artt. 3 - 6]. Principi generali e garanzie.
Art. 3. Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale
Art. 4. Diritto di informazione
Art. 5. Colloquio personale
Art. 6. Garanzie per i minori
Capo III. [Artt. 7 - 15]. Criteri per determinare lo stato membro competente.
Art. 7. Gerarchia dei criteri
Art. 8. Minori
Art. 9. Familiari beneficiari di protezione internazionale
Art. 10. Familiari richiedenti protezione internazionale
Art. 11. Procedura familiare
Art. 12. Rilascio di titoli di soggiorno o visti
Art. 13. Ingresso e/o soggiorno
Art. 14. Ingresso con esenzione dal visto
Art. 15. Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto
Capo IV. [Artt. 16 - 17]. Persone a carico e clausole discrezionali.
Art. 16. Persone a carico
Art. 17. Clausole discrezionali
Capo V. [Artt. 18 - 19]. Obblighi dello stato membro competente.
Art. 18. Obblighi dello Stato membro competente
Art. 19. Cessazione delle competenze
Capo VI. [Artt. 20 - 33]. Procedure di presa in carico e ripresa in carico.
Sezione I. [Art. 20]. Avvio della procedura.
Art. 20. Avvio della procedura
Sezione II. [Artt. 21 - 22]. Procedure per le richieste di presa in carico.
Art. 21. Presentazione di una richiesta di presa in carico
Art. 22. Risposta a una richiesta di presa in carico
Sezione III. [Artt. 23 - 25]. Procedure per le richieste di ripresa in carico.
Art. 23. Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
Art. 24. Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
Art. 25. Risposta a una richiesta di ripresa in carico
Sezione IV. [Artt. 26 - 27]. Garanzie procedurali.
Art. 26. Notifica di una decisione di trasferimento
Art. 27. Mezzi di impugnazione
Sezione V. [Art. 28]. Trattenimento ai fini del trasferimento.
Art. 28. Trattenimento
Sezione VI. [Artt. 29 - 33]. Trasferimenti.
Art. 29. Modalità e termini
Art. 30. Costi del trasferimento
Art. 31. Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
Art. 32. Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
Art. 33. Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi
Capo VII. [Artt. 34 - 36]. Cooperazione amministrativa.
Art. 34. Scambio di informazioni
Art. 35. Autorità competenti e risorse
Art. 36. Disposizioni amministrative
Capo VIII. [Art. 37]. Conciliazione.
Art. 37. Conciliazione
Capo IX. [Artt. 38 - 49]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 38. Sicurezza e protezione dei dati
Art. 39. Riservatezza
Art. 40. Sanzioni
Art. 41. Disposizioni transitorie
Art. 42. Calcolo dei termini
Art. 43. Ambito di applicazione territoriale
Art. 44. Comitato
Art. 45. Esercizio della delega
Art. 46. Controllo e valutazione
Art. 47. Statistiche
Art. 48. Abrogazione
Art. 49. Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
11. D.M. 27 aprile 2015. Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 118 del 23 maggio 2015) 1.
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione
Art. 3. Oggetto del decreto
Art. 4. Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi
Art. 5. Presentazione della domanda
Art. 6. Cause di inammissibilità e di esclusione
Art. 7. Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza
Art. 8. Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi
Art. 9. Costi inammissibili
Art. 10. Commissione di valutazione delle domande di contributo
Art. 11. Punteggi per la formazione della graduatoria
Art. 12. Decreto di ripartizione
Art. 13. Variazioni del servizio finanziato
Art. 14. Presentazione del rendiconto e controlli
Art. 15. Economie
Art. 16. Revoca del contributo
Art. 17. Allegati
Art. 18. Pubblicazione
12. D.M. 10 agosto 2016. Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonchè approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 200 del 27 agosto 2016) 1.
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Accesso ai finanziamenti
Art. 3. Approvazione delle linee guida
Art. 4. Disposizione transitoria
13. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo II. [Art. 12]. Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova .
Art. 12. Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno
Assistenza sanitaria
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo V. [Artt. 34 - 36]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo I. [Artt. 34 - 36]. Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche
Atti pubblici, documenti e legalizzazioni
1. L. 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ( Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1955).
Art. 2.
2. L. 20 dicembre 1966, n. 1253. Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 ( Gazzetta Ufficiale n. 26 del 30 gennaio 1967).
Art. 1.
Art. 2.
3. L. 25 maggio 1981, n. 386. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 luglio 1981).
Art. 1.
Art. 2.
4. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 132 dell' 8 giugno 1989) .
Art. 1.
5. L. 24 aprile 1990, n. 106. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 108 dell' 11 maggio 1990) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 115 del 19 maggio 1990.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
6. D.M. 18 dicembre 2000. Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 dell' 11 gennaio 2001).
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Ambito di applicazione
Art. 3. Dati oggetto di scambio
Art. 4. Modalità di trasmissione dei dati
Art. 5. Iscrizioni anagrafiche
Art. 6. Comunicazione delle variazioni anagrafiche
Art. 7. Revisione delle anagrafi
7. D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242. Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 18 settembre 2004).
Art. 1. Definizioni generali
Art. 2. Sistemi informativi
Art. 3. Collegamenti telematici
Art. 4. Regole tecniche
Art. 5. Accesso alle informazioni
Art. 6. Trasmissione dei dati e dei documenti
8. D.M. 6 luglio 2010. Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 165 del 17 luglio 2010).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
9. D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58. Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 122 del 27 maggio 2013).
Art. 1.
Casellario giudiziale
1. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, 1 di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 2003).
Titolo I. [Artt. 1 (L) - 2 (R)]. Oggetto e definizioni.
Art. 1 (L). Oggetto
Art. 2 (R). Definizioni
Titolo II. [Artt. 3 (L) - 5 (L)]. Casellario giudiziale .
Art. 3 (L). Provvedimenti iscrivibili
Art. 4 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 5 (L). Eliminazione delle iscrizioni
Titolo II . [Artt. 5 bis - 5 quater]. Casellario giudiziale europeo .
Art. 5 bis. Provvedimenti iscrivibili
Art. 5 ter. Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 5 quater. Eliminazione delle iscrizioni
Titolo III. [Artt. 6 (L) - 8 (L)]. Casellario dei carichi pendenti.
Art. 6 (L). Provvedimenti iscrivibili
Art. 7 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 8 (L). Eliminazioni delle iscrizioni
Titolo IV. [Artt. 9 (L) - 11 (L)]. Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Art. 9 (L). Provvedimenti iscrivibili
Art. 10 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 11 (L). Eliminazione delle iscrizioni
Titolo V. [Artt. 12 (L) - 14 (L)]. Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Art. 12 (L). Provvedimenti iscrivibili
Art. 13 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile
Art. 14 (L). Eliminazione delle iscrizioni
Titolo VI. [Artt. 15 (L-R) - 20 (R)]. Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale.
Art. 15 (L-R). Ufficio iscrizione
Art. 16 (R). Comunicazioni all'ufficio iscrizione
Art. 17 (R). Ufficio territoriale
Art. 18 (R). Ufficio locale
Art. 19 (L-R). Ufficio centrale
Art. 20 (R). Comunicazioni all'ufficio centrale
Titolo VII. [Artt. 21 (L) - 39 (L)]. Servizi certificativi.
Capo I. [Artt. 21 (L) - 29 bis]. Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.
Art. 21 (L). Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
Art. 21 bis. Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea
Art. 22 (L). Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
[ Art. 23 (L). Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato ]
Art. 24 (L). Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
[ Art. 25 (L). Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ]
Art. 25 bis. Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
Art. 25 ter. Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato
[ Art. 26 (L). Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ]
Art. 27 (L). Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
Art. 28 (L). Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi
Art. 28 bis. Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione
Art. 29 (L). Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
Art. 29 bis. Modalità di rilascio dei certificati
Capo II. [Artt. 30 (L) - 32 (L)]. Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Art. 30 (L). Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria
Art. 31 (L). Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato
Art. 32 (L). Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
Capo III. [Artt. 33 (L) - 39 (L)]. Disposizioni comuni ai servizi certificativi.
Art. 33 (L). Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato
Art. 34 (R). Esclusione del codice identificativo dal certificato
Art. 35 (R). Ufficio competente al rilascio del certificato
Art. 36 (R). Certificato di emergenza
Art. 37 (L). Certificati richiesti da autorità straniere
Art. 38 (R). Termine per il rilascio di certificato
Art. 39 (L). Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
Titolo VIII. [Art. 40 (L)]. Garanzie giurisdizionali.
Art. 40 (L). Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
Titolo IX. [Artt. 41 (R) - 43 (R)]. Sistema informativo.
Art. 41 (R). Principi e funzioni
Art. 42 (R). Regole tecniche del sistema
Art. 43 (R). Codice identificativo sulla base delle impronte digitali
Titolo X. [Art. 44 (R)]. Disposizioni transitorie.
Art. 44 (R). Eliminazione di iscrizioni incompatibili
Cittadinanza
1. L. 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 1992).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 9.1.
Art. 9 bis.
Art. 9 ter.
Art. 10.
Art. 10 bis.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 17 bis.
Art. 17 ter.
[ Art. 18. ]
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
[ Art. 24 . ]
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
2. D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 2 del 4 gennaio 1994).
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato
Art. 3. Dichiarazione di volontà
[ Art. 4. Istanze per l'acquisto della cittadinanza ]
Art. 5. Reiezione delle istanze di concessione
Art. 6. Riconoscimento della sentenza straniera di condanna
[ Art. 7. Notifica e giuramento ]
Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza
Art. 9. Decreto di intimazione
Art. 10. Riacquisto della cittadinanza
Art. 11. Inibizione al riacquisto
Art. 12. Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
Art. 13. Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
Art. 14. Dichiarazioni di cittadinanza
Art. 15. Sanzioni amministrative
Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile
Art. 17. Certificazione della condizione d'apolidia
Art. 18. Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
Art. 19. Abrogazione di norme
3. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 136 del 13 giugno 1994).
Art. 1. Presentazione della domanda
Art. 2. Istruttoria
Art. 3. Definizione del procedimento
Art. 4. Comunicazioni e notificazioni
Art. 5. Disposizioni sul termine
Art. 6. Verifiche periodiche
Art. 7. Disposizioni transitorie
Art. 8. Norme abrogate
Art. 9. Entrata in vigore
4. D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 194 del 20 agosto 2013).
Titolo II. [Art. 33]. Semplificazioni.
Capo I. [Art. 33]. Misure per la semplificazione amministrativa.
Art. 33. Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Cittadini comunitari
1. Trattato 25 marzo 1957. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957) Versione consolidata 1 2 3 4.
(Versione consolidata 2012).
. [Artt. 1 - 17]. Principi.
Art. 1.
Titolo I. [Artt. 2 - 6]. Categorie e settori di competenza dell'Unione.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Titolo II. [Artt. 7 - 17]. Disposizioni di applicazione generale.
Art. 7.
Art. 8. ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. ex articolo 6 del TCE
Art. 12. ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE
Art. 13.
Art. 14. ex articolo 16 del TCE
Art. 15. ex articolo 255 del TCE
Art. 16. ex articolo 286 del TCE
Art. 17.
. [Artt. 18 - 25]. Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione.
Art. 18. ex articolo 12 del TCE
Art. 19. ex articolo 13 del TCE
Art. 20. ex articolo 17 del TCE
Art. 21. ex articolo 18 del TCE
Art. 22. ex articolo 19 del TCE
Art. 23. ex articolo 20 del TCE
Art. 24. ex articolo 21 del TCE
Art. 25. ex articolo 22 del TCE
. [Artt. 45 - 66]. Politiche dell'unione e azioni interne.
Titolo IV. [Artt. 45 - 66]. Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.
Capo 1. [Artt. 45 - 48]. I lavoratori.
Art. 45. ex articolo 39 del TCE
Art. 46. ex articolo 40 del TCE
Art. 47. ex articolo 41 del TCE
Art. 48. ex articolo 42 del TCE
Capo 2. [Artt. 49 - 55]. Il diritto di stabilimento.
Art. 49. ex articolo 43 del TCE
Art. 50. ex articolo 44 del TCE
Art. 51. ex articolo 45 del TCE
Art. 52. ex articolo 46 del TCE
Art. 53. ex articolo 47 del TCE
Art. 54. ex articolo 48 del TCE
Art. 55. ex articolo 294 del TCE
Capo 3. [Artt. 56 - 62]. I servizi.
Art. 56. ex articolo 49 del TCE
Art. 57. ex articolo 50 del TCE
Art. 58. ex articolo 51 del TCE
Art. 59. ex articolo 52 del TCE
Art. 60. ex articolo 53 del TCE
Art. 61. ex articolo 54 del TCE
Art. 62. ex articolo 55 del TCE
Capo 4. [Artt. 63 - 66]. Capitali e pagamenti.
Art. 63. ex articolo 56 del TCE
Art. 64. ex articolo 57 del TCE
Art. 65. ex articolo 58 del TCE
Art. 66. ex articolo 59 del TCE
2. D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 72 del 27 marzo 2007).
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Aventi diritto
Art. 4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
Art. 5. Diritto di ingresso
Art. 6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi
Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
Art. 8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
Art. 9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
Art. 11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
Art. 12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
Art. 13. Mantenimento del diritto di soggiorno
Art. 14. Diritto di soggiorno permanente
Art. 15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
Art. 16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
Art. 18. Continuità del soggiorno
Art. 19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
Art. 20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
Art. 20 bis. Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento
Art. 20 ter. Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore
Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
Art. 22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
Art. 23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
Art. 23 bis. Consultazione tra gli Stati membri
Art. 24. Norma finanziaria
Art. 25. Norme finali e abrogazioni
3. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 16 - 19 ter]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 16. Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
Art. 17. Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
Diritti umani
1. L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 ( Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955).
[Art. 1].CONVENZIONE .
Art. 1. Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo
Titolo I. [Artt. 2 - 18]. Diritti e libertà.
Art. 2. Diritto alla vita
Art. 3. Divieto della tortura
Art. 4. Divieto di schiavitù e del lavoro forzato
Art. 5. Diritto alla libertà ed alla sicurezza
Art. 6. Diritto ad un processo equo
Art. 7. Nessuna pena senza legge
Art. 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Art. 10. Libertà di espressione
Art. 11. Libertà di riunione e di associazione
Art. 12. Diritto al matrimonio
Art. 13. Diritto ad un ricorso effettivo
Art. 14. Divieto di discriminazione
Art. 15. Deroga in caso di stato di urgenza
Art. 16. Restrizioni all'attività politica di stranieri
Art. 17. Divieto dell'abuso del diritto
Art. 18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti
Titolo II. [Artt. 19 - 51]. Corte europea dei diritti dell'uomo .
Art. 19. Istituzione della Corte
Art. 20. Numero dei giudici
Art. 21. Condizioni per l'esercizio delle funzioni
Art. 22. Elezione dei giudici
Art. 23. Durata del mandato
Art. 24. Revoca
Art. 25. Ufficio di cancelleria e referendari
Art. 26. Assemblea plenaria della Corte
Art. 27. Comitati, Camere e Grande Camera
Art. 28. Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati
Art. 29. Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito
Art. 30. Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera
Art. 31. Competenze della Grande Camera
Art. 32. Competenza della Corte
Art. 33. Ricorsi interstatali
Art. 34. Ricorsi individuali
Art. 35. Condizioni di ricevibilità
Art. 36. Intervento di terzi
Art. 37. Cancellazione
Art. 38. Esame in contraddittorio del caso e procedura di composizione amichevole
Art. 39. Ottenimento di una composizione amichevole
Art. 40. Udienza pubblica e accesso ai documenti
Art. 41. Equa soddisfazione
Art. 42. Sentenza delle Camere
Art. 43. Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
Art. 44. Sentenze definitive
Art. 45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni
Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
Art. 47. Pareri consultivi
Art. 48. Competenza consultiva della Corte
Art. 49. Motivazione dei pareri consultivi
Art. 50. Spese di funzionamento della Corte
Art. 51. Privilegi ed immunità dei giudici
2. L. 8 marzo 1994, n. 203. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 71 del 26 marzo 1994).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE .
Diritto internazionale privato
1. L. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 128 del 3 giugno 1995).
Titolo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto della legge
Art. 2. Convenzioni internazionali
Titolo II. [Artt. 3 - 12]. Giurisdizione italiana.
Art. 3. Ambito della giurisdizione
Art. 4. Accettazione e deroga della giurisdizione
Art. 5. Azioni reali relative a immobili siti all'estero
Art. 6. Questioni preliminari
Art. 7. Pendenza di un processo straniero
Art. 8. Momento determinante della giurisdizione
Art. 9. Giurisdizione volontaria
Art. 10. Materia cautelare
Art. 11. Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Art. 12. Legge regolatrice del processo
Titolo III. [Artt. 13 - 63]. Diritto applicabile.
Capo I. [Artt. 13 - 19]. Disposizioni generali.
Art. 13. Rinvio
Art. 14. Conoscenza della legge straniera applicabile
Art. 15. Interpretazione e applicazione della legge straniera
Art. 16. Ordine pubblico
Art. 17. Norme di applicazione necessaria
Art. 18. Ordinamenti plurilegislativi
Art. 19. Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
Capo II. [Artt. 20 - 24]. Capacità e diritti delle persone fisiche.
Art. 20. Capacità giuridica delle persone fisiche
Art. 21. Commorienza
Art. 22. Scomparsa, assenza e morte presunta
Art. 23. Capacità di agire delle persone fisiche
Art. 24. Diritti della personalità
Capo III. [Art. 25]. Persone giuridiche.
Art. 25. Società ed altri enti
Capo IV. [Artt. 26 - 37]. Rapporti di famiglia.
Art. 26. Promessa di matrimonio
Art. 27. Condizioni per contrarre matrimonio
Art. 28. Forma del matrimonio
Art. 29. Rapporti personali tra coniugi
Art. 30. Rapporti patrimoniali tra coniugi
Art. 30 bis. Contratti di convivenza
Art. 31. Separazione personale e scioglimento del matrimonio
Art. 32. Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
Art. 32 bis. Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso
Art. 32 ter. Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso
Art. 32 quater. Scioglimento dell'unione civile
Art. 32 quinquies. Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso
Art. 33. Filiazione
[ Art. 34. Legittimazione ]
Art. 35. Riconoscimento di figlio naturale
Art. 36. Rapporti tra genitori e figli
Art. 36 bis.
Art. 37. Giurisdizione in materia di filiazione
Capo V. [Artt. 38 - 41]. Adozione.
Art. 38. Adozione
Art. 39. Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
Art. 40. Giurisdizione in materia di adozione
Art. 41. Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
Capo VI. [Artt. 42 - 45]. Protezione degli incapaci e obblighi alimentari.
Art. 42. Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
Art. 43. Protezione dei maggiori d'età
Art. 44. Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
Art. 45. Obbligazioni alimentari nella famiglia
Capo VII. [Artt. 46 - 50]. Successioni.
Art. 46. Successione per causa di morte
Art. 47. Capacità di testare
Art. 48. Forma del testamento
Art. 49. Successione dello Stato
Art. 50. Giurisdizione in materia successoria
Capo VIII. [Artt. 51 - 55]. Diritti reali.
Art. 51. Possesso e diritti reali
Art. 52. Diritti reali su beni in transito
Art. 53. Usucapione di beni mobili
Art. 54. Diritti su beni immateriali
Art. 55. Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
Capo IX. [Art. 56]. Donazioni.
Art. 56. Donazioni
Capo X. [Art. 57]. Obbligazioni contrattuali.
Art. 57. Obbligazioni contrattuali
Capo XI. [Artt. 58 - 63]. Obbligazioni non contrattuali.
Art. 58. Promessa unilaterale
Art. 59. Titoli di credito
Art. 60. Rappresentanza volontaria
Art. 61. Obbligazioni nascenti dalla legge
Art. 62. Responsabilità per fatto illecito
Art. 63. Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
Titolo IV. [Artt. 64 - 71]. Efficacia di sentenze ed atti stranieri .
Art. 64. Riconoscimento di sentenze straniere
Art. 65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Art. 66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
Art. 67. Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Art. 68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Art. 69. Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Art. 70. Esecuzione richiesta in via diplomatica
Art. 71. Notificazione di atti di autorità straniere
Titolo V. [Artt. 72 - 74]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 72. Disposizioni transitorie
Art. 73. Abrogazioni
Art. 74. Entrata in vigore
2. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 19 ter - 30]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Art. 30. Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
Discriminazione razziale
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo V. [Artt. 42 - 46]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo IV. [Artt. 42 - 46]. Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie.
Art. 42. Misure di integrazione sociale
Art. 42 bis. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Art. 44. Azione civile contro la discriminazione
Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie
Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione
2. L. 13 ottobre 1975, n. 654. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 23 dicembre 1975).
Art. 1.
Art. 2.
[ Art. 3. ]
Art. 4.
3. D.L. 26 aprile 1993, n. 122. Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 97 del 27 aprile 1993), convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 148 del 26 giugno 1993).
Art. 1. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Art. 2. Disposizioni di prevenzione
[ Art. 3. Circostanza aggravante ]
Art. 4.
Art. 6. Disposizioni processuali
Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento
Art. 8. Disposizioni finali
Art. 9. Entrata in vigore
4. Decisione quadro CE 28 novembre 2008, n. 913/GAI. Decisione quadro del Consiglio CE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale ( G.U.U.E. n. L328 del 6 dicembre 2008)
Art. 1. Reati di stampo razzista o xenofobo
Art. 2. Istigazione e complicità
Art. 3. Sanzioni penali
Art. 4. Motivazione razzista e xenofoba
Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche
Art. 6. Sanzioni nei confronti di persone giuridiche
Art. 7. Norme costituzionali e principi fondamentali
Art. 8. Avvio delle indagini o dell’azione penale
Art. 9. Competenza giurisdizionale
Art. 10. Attuazione e riesame
Art. 11. Abrogazione dell’azione comune 96/443/GAI
Art. 12. Applicazione territoriale
Art. 13. Entrata in vigore
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro I. [Art. 131 bis]. Dei reati in generale.
Titolo V. [Art. 131 bis]. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
Capo I. [Art. 131 bis]. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.
Art. 131 bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Estradizione, esecuzione di sentenze penali italiane all'estero e riconoscimento di sentenze straniere
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro I. [Artt. 3 - 13]. Dei reati in generale.
Titolo I. [Artt. 3 - 13]. Della legge penale.
Art. 3. Obbligatorietà della legge penale
Art. 3 bis. Principio della riserva di codice
Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Art. 5. Ignoranza della legge penale
Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato
Art. 7. Reati commessi all'estero
Art. 8. Delitto politico commesso all'estero
Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero
Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero
Art. 11. Rinnovamento del giudizio
Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Art. 13. Estradizione
2. L. 30 gennaio 1963, n. 300. Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1963).
Art. 1. Obbligo di estradare
Art. 2. Fatti che danno luogo all'estradizione
Art. 3. Reati politici
Art. 4. Reati militari
Art. 5. Reati fiscali
Art. 6. Estradizione dei nazionali
Art. 7. Luogo di perpetrazione del reato
Art. 8. Procedimenti in corso per gli stessi fatti
Art. 9. Non bis in idem
Art. 10. Prescrizione
Art. 11. Pena capitale
Art. 12. Richiesta e documenti giustificativi
Art. 13. Informazioni complementari
Art. 14. Principio della specialità
Art. 15. Riestradizione in un terzo Stato
Art. 16. Arresto provvisorio
Art. 17. Concorso di richieste
Art. 18. Consegna dell'estradato
Art. 19. Consegna rimandata o condizionata
Art. 20. Consegna di oggetti
Art. 21. Transito
Art. 22. Procedura
Art. 23. Lingue da usare
Art. 24. Spese
Art. 25. Definizione di «misure di sicurezza»
Art. 26. Riserve
Art. 27. Campo di applicazione territoriale
Art. 28. Rapporto tra la presente Convenzione e gli accordi bilaterali
Art. 29. Firma, ratifica e entrata in vigore
Art. 30. Adesione
Art. 31. Denuncia
Art. 32. Notificazioni
3. L. 16 maggio 1977, n. 305. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 giugno 1977).
Parte I. [Art. 1]. Definizioni.
Art. 1.
Parte II. [Artt. 2 - 52]. Esecuzione delle sentenze penali europee.
Sezione 1. [Artt. 2 - 14]. Disposizioni generali.
[Artt. 2 - 7].a) Condizioni generali di esecuzione.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
[Artt. 8 - 12].b) Effetti del trasferimento dell'esecuzione.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
[Artt. 13 - 14].c) Disposizioni varie.
Art. 13.
Art. 14.
Sezione 2. [Artt. 15 - 20]. Richieste di esecuzione.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Sezione 3. [Artt. 21 - 30]. Condanne in contumacia e ordinanze penali.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Sezione 4. [Artt. 31 - 36]. Norme transitorie.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Sezione 5. [Artt. 37 - 52]. Esecuzione delle pene.
[Artt. 37 - 42].a) Clausole generali.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
[Artt. 43 - 44].b) Clausole specificamente relative all'esecuzione di pene che comportino la privazione della libertà.
Art. 43.
Art. 44.
[Artt. 45 - 48].c) Clausole specificatamente relative all'esecuzione di ammende e confische.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
[Artt. 49 - 52].d) Clausole specificamente relative alla esecuzione di decadenze.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Parte III. [Artt. 53 - 57]. Effetti internazionali delle sentenze penali europee.
Sezione 1. [Artt. 53 - 55].
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Sezione 2. [Artt. 56 - 57]. Considerazione di precedenti.
Art. 56.
Art. 57.
Parte IV. [Artt. 58 - 68]. Disposizioni finali.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
4. L. 27 dicembre 1988, n. 565. Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 12 del 16 gennaio 1989).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
5. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.
Libro XI. [Artt. 696 - 746 quater]. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Titolo I. [Art. 696]. Disposizioni generali.
Art. 696. Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale
Titolo I . [Artt. 696 bis - 696 decies]. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea .
Art. 696 bis. Principio del mutuo riconoscimento
Art. 696 ter. Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento
Art. 696 quater. Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie
Art. 696 quinquies. Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
Art. 696 sexies. Poteri del Ministro della giustizia
Art. 696 septies. Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti
Art. 696 octies. Modalità di esecuzione
Art. 696 novies. Impugnazioni
Art. 696 decies. Tutela dei terzi di buona fede
Titolo II. [Artt. 697 - 722 bis]. Estradizione.
Capo I. [Artt. 697 - 719]. Estradizione per l'estero.
Sezione I. [Artt. 697 - 713]. Procedimento.
Art. 697. Estradizione e poteri del Ministro della giustizia
Art. 698. Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
Art. 699. Principio di specialità
Art. 700. Documenti a sostegno della domanda
Art. 701. Garanzia giurisdizionale
Art. 702. Intervento dello Stato richiedente
Art. 703. Accertamenti del procuratore generale
Art. 704. Procedimento davanti alla corte di appello
Art. 705. Condizioni per la decisione
Art. 706. Ricorso per cassazione
Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione
Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna
Art. 709. Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
Art. 710. Estensione dell'estradizione concessa
Art. 711. Riestradizione
Art. 712. Transito
Art. 713. Misure di sicurezza applicate all'estradato
Sezione II. [Artt. 714 - 719]. Misure cautelari.
Art. 714. Misure coercitive e sequestro
Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari
Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria
Art. 717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure
Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Capo II. [Artt. 720 - 722 bis]. Estradizione dall'estero.
Art. 720. Domanda di estradizione
Art. 721. Principio di specialità
Art. 721 bis. Estensione dell'estradizione
Art. 722. Custodia cautelare all'estero
Art. 722 bis. Riparazione per ingiusta detenzione
Titolo IV. [Artt. 730 - 746]. Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.
Capo I. [Artt. 730 - 741]. Effetti delle sentenze penali straniere.
Art. 730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
Art. 731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
Art. 733. Presupposti del riconoscimento
Art. 734. Deliberazione della corte di appello
Art. 734 bis. Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
Art. 735. Determinazione della pena e ordine di confisca
Art. 735 bis. Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
Art. 736. Misure coercitive
Art. 737. Sequestro
Art. 737 bis. Indagini e sequestro a fini di confisca
Art. 738. Esecuzione conseguente al riconoscimento
Art. 739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
Art. 740 bis. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
Art. 740 ter. Ordine di devoluzione
Art. 741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
Capo II. [Artt. 742 - 746]. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane .
Art. 742. Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero
Art. 742 bis. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Art. 743. Deliberazione della corte di appello
Art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
Art. 745. Richiesta di misure cautelari all'estero
Art. 746. Effetti sull'esecuzione nello Stato
Titolo IV . [Artt. 746 bis - 746 quater]. Trasferimento dei procedimenti penali.
Art. 746 bis. Disposizioni generali
Art. 746 ter. Assunzione di procedimenti penali dall'estero
Art. 746 quater. Trasferimento di procedimenti penali all'estero
6. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 202 - 203]. Norme di attuazione.
Capo XVI. [Artt. 202 - 203]. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Art. 202. Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
Art. 203. Comunicazioni al Ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
7. L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 232 del 2 ottobre 1993).
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
8. L. 22 aprile 2005, n. 69. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 98 del 29 aprile 2005).
Titolo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni di principio.
Art. 1. Disposizioni di principio e definizioni
Art. 2. Garanzie costituzionali
Art. 3. Applicazione della riserva parlamentare
Art. 4. Autorità centrale
Titolo II. [Artt. 5 - 37]. Norme di recepimento interno.
Capo I. [Artt. 5 - 27]. Procedura passiva di consegna.
Art. 5. Garanzia giurisdizionale
Art. 6. Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna
Art. 7. Casi di doppia punibilità
Art. 8. Consegna obbligatoria
Art. 9. Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari
Art. 10. Inizio del procedimento
Art. 11. Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 12. Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria
Art. 13. Convalida
Art. 14. Consenso alla consegna
Art. 15. Provvedimenti provvisori in attesa della decisione
Art. 16. Informazioni e accertamenti integrativi
Art. 17. Decisione sulla richiesta di esecuzione
Art. 18. Rifiuto della consegna
Art. 19. Garanzie richieste allo Stato membro di emissione
Art. 20. Concorso di richieste di consegna
Art. 21. Termini per la decisione
Art. 22. Ricorso per cassazione
Art. 23. Consegna della persona. Sospensione della consegna
Art. 24. Rinvio della consegna o consegna temporanea
Art. 25. Divieto di consegna o di estradizione successiva
Art. 26. Principio di specialità
Art. 27. Transito
Capo II. [Artt. 28 - 33]. Procedura attiva di consegna.
Art. 28. Competenza
Art. 29. Emissione del mandato d'arresto europeo
Art. 30. Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna
Art. 31. Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo
Art. 32. Principio di specialità
Art. 33. Computabilità della custodia cautelare all'estero
Capo III. [Artt. 34 - 36]. Misure reali.
Art. 34. Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni
Art. 35. Sequestro e consegna di beni
Art. 36. Concorso di sequestri
Capo IV. [Art. 37]. Spese.
Art. 37. Spese
Titolo III. [Artt. 38 - 40]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 38. Obblighi internazionali
Art. 39. Norme applicabili
Art. 40. Disposizioni transitorie
9. D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161. Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 230 del 1 ottobre 2010).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali .
Art. 1. Disposizioni di principio e attuazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità competenti
Capo II. [Artt. 4 - 8]. Trasmissione all'estero .
Art. 4. Competenza
Art. 5. Condizioni di emissione
Art. 6. Procedimento
Art. 7. Trasferimento delle persone condannate
Art. 8. Arresto provvisorio
Capo III. [Artt. 9 - 19]. Trasmissione dall'estero.
Art. 9. Competenza
Art. 10. Condizioni per il riconoscimento
Art. 11. Deroghe alla doppia punibilità
Art. 12. Procedimento
Art. 13. Motivi di rifiuto del riconoscimento
Art. 14. Misure coercitive
Art. 15. Arresto
Art. 16. Esecuzione conseguente al riconoscimento
Art. 17. Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione
Art. 18. Principio di specialità
Art. 19. Transito
Capo IV. [Artt. 20 - 21]. Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione .
Art. 20. Informazioni
Art. 21. Spese
Capo V. [Artt. 22 - 25]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 22. Obblighi internazionali
Art. 23. Disposizioni finanziarie
Art. 24. Norme applicabili
Art. 25. Disposizioni transitorie
10. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 29. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 55 del 7 marzo 2016).
Capo I. [Artt. 1 - 9]. Disposizioni e principi generali.
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità competenti
Art. 4. Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro
Art. 5. Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro
Art. 6. Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorità di altro Stato membro
Art. 7. Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro
Art. 8. Obbligo di consultazioni dirette
Art. 9. Cooperazione con Eurojust
Capo II. [Artt. 10 - 12]. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno.
Art. 10. Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento
Art. 11. Effetti della concentrazione dei procedimenti
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria
Giudice di pace
1. L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 278 del 27 novembre 1991).
Capo I. [Artt. 1 - 16]. Del giudice di pace.
Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace
Art. 2. Sede e circondario degli uffici del giudice di pace
[ Art. 3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace ]
[ Art. 4. Ammissione al tirocinio ]
[ Art. 4 bis. Tirocinio e nomina ]
[ Art. 5. Requisiti per la nomina ]
[ Art. 6. Corsi per i giudici di pace ]
[ Art. 7. Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace ]
[ Art. 8. Incompatibilità ]
[ Art. 8 bis. Limiti all'esercizio della professione forense ]
[ Art. 9. Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari ]
[ Art. 10. Doveri del giudice di pace ]
[ Art. 10 bis. Divieto di applicazione o supplenza ]
[ Art. 10 ter. Richiesta di trasferimento e concorso di domande ]
Art. 10 quater. Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati
Art. 11. Indennità spettanti al giudice di pace
Art. 12. Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario
Art. 13. Notificazione degli atti
Art. 14. Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace
[ Art. 15. Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ]
Art. 16. Sorveglianza
Capo III. Competenza e procedimento penale del giudice di pace.
Capo IV. [Artt. 39 - 49]. Norme di coordinamento, transitorie e finali.
Art. 39. Coordinamento
Art. 40. Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta
Art. 41. Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese
Art. 42. Norme di coordinamento e di attuazione
Art. 43. Cause pendenti
[ Art. 44. Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori ]
Art. 47. Abrogazioni
Art. 49. Efficacia di singole disposizioni
2. D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 234 del 6 ottobre 2000) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 119 del 24 maggio 2001.
Titolo I. [Artt. 1 - 51]. Procedimento davanti al giudice di pace.
Capo I . [Artt. 1 - 10]. Soggetti, giurisdizione e competenza.
Art. 1. Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
Art. 2. Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 3. Assunzione della qualità di imputato
Art. 4. Competenza per materia
Art. 5. Competenza per territorio
Art. 6. Competenza per materia determinata dalla connessione
Art. 7. Casi di connessione davanti al giudice di pace
Art. 8. Competenza per territorio determinata dalla connessione
Art. 9. Riunione e separazione dei processi
Art. 10. Astensione e ricusazione del giudice di pace
Capo II. [Artt. 11 - 19]. Indagini preliminari.
Art. 11. Attività di indagine
Art. 12. Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
Art. 13. Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
Art. 14. Iscrizione della notizia di reato
Art. 15. Chiusura delle indagini preliminari
Art. 16. Durata delle indagini preliminari
Art. 17. Archiviazione
Art. 18. Assunzione di prove non rinviabili
Art. 19. Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
Capo III. [Artt. 20 - 28]. Citazione a giudizio.
Art. 20. Citazione a giudizio
Art. 20 bis. Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari
Art. 20 ter. Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari
Art. 21. Ricorso immediato al giudice
Art. 22. Presentazione del ricorso
Art. 23. Costituzione di parte civile
Art. 24. Inammissibilità del ricorso
Art. 25. Richieste del pubblico ministero
Art. 26. Provvedimenti del giudice di pace
Art. 27. Decreto di convocazione delle parti
Art. 28. Pluralità di persone offese
Capo IV. [Artt. 29 - 33]. Giudizio.
Art. 29. Udienza di comparizione
Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa
Art. 31. Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire
Art. 32. Dibattimento
Art. 32 bis. Svolgimento del giudizio a presentazione immediata
Art. 33. Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
Capo V. [Artt. 34 - 35]. Definizioni alternative del procedimento.
Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto
Art. 35. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
Capo VI. [Artt. 36 - 39 bis]. Disposizioni sulle impugnazioni.
Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero
Art. 37. Impugnazione dell'imputato
Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato
Art. 39. Giudizio di appello
Art. 39 bis. Ricorso per cassazione
Capo VII. [Artt. 40 - 46]. Disposizioni sull'esecuzione.
Art. 40. Giudice dell'esecuzione
Art. 41. Procedimento di esecuzione
[ Art. 42. Esecuzione delle pene pecuniarie ]
Art. 43. Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
Art. 44. Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
[ Art. 45. Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato ]
[ Art. 46. Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale ]
Capo VIII. [Artt. 47 - 51]. Norme di coordinamento e di attuazione.
Art. 47. Modifica all'
Art. 48. Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
Art. 49. Citazione a giudizio
Art. 50. Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace
Art. 51. Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
Titolo II. [Artt. 52 - 62 bis]. Sanzioni applicabili dal giudice di pace.
Art. 52. Sanzioni
Art. 53. Obbligo di permanenza domiciliare
Art. 54. Lavoro di pubblica utilità
Art. 55. Conversione delle pene pecuniarie
Art. 56. Violazione degli obblighi
Art. 57. Competenza
Art. 58. Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
Art. 59. Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
Art. 60. Esclusione della sospensione condizionale della pena
Art. 61. Interruzione della prescrizione
Art. 62. Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione
Art. 62 bis. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
Titolo III. [Artt. 63 - 65]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 63. Norme applicabili da parte di giudici diversi
Art. 64. Norma transitoria
Art. 65. Entrata in vigore
Ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato
a) Disposizioni generali
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Artt. 4 - 20 bis]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Artt. 4 - 9 ter]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 4 bis. Accordo di integrazione
Art. 5. Permesso di soggiorno
Art. 5 bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
Art. 8. Disposizioni particolari
Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Art. 9 bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
Art. 9 ter. Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
Capo II. [Artt. 10 bis - 14 ter]. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.
Art. 10 bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Art. 10 ter. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare
Art. 14 ter. Programmi di rimpatrio assistito
Capo III. [Art. 20 bis]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 20 bis. Permesso di soggiorno per calamità
Titolo V. [Art. 39 bis.1]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo II. [Art. 39 bis.1]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
Libro V. [Art. 380]. Indagini preliminari e udienza preliminare.
Titolo VI. [Art. 380]. Arresto in flagranza e fermo .
Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza
b) Passaporti
1. L. 21 novembre 1967, n. 1185. Norme sui passaporti (Gazzetta Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967) .
[Artt. 1 - 3].DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
[Artt. 4 - 13].DISPOSIZIONI PENALI.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
[ Art. 11. ]
Art. 12.
Art. 13.
[Artt. 14 - 19].PASSAPORTI ORDINARI.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
[Artt. 20 - 22].PASSAPORTI SPECIALI.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
[Art. 23].PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO.
Art. 23.
[Artt. 24 - 25].DISPOSIZIONI PENALI.
Art. 24.
Art. 25.
[Artt. 26 - 28].DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 26.
Art. 27.
[ Art. 28. ]
2. Reg. (CE) 13 giugno 2002, n. 1030/2002. Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 157 del 15 giugno 2002).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 4 bis.
Art. 4 ter.
Art. 5.
Art. 5 bis.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
3. D.M. 23 giugno 2009. Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 147 del 27 giugno 2009).
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Norme di riferimento
Art. 3. Presentazione della domanda per ottenere il passaporto
Art. 4. Consegna del passaporto
Art. 5. Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione
Art. 6. Infrastruttura di sicurezza
Art. 7. Banca dati passaporti
Art. 8. Accertamenti istruttori
Art. 9. Aggiornamenti tecnici
Art. 10.
Art. 11.
4. D.M. 7 maggio 2015. Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 111 del 15 maggio 2015).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
5. D.M. 6 agosto 2015. Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 190 del 18 agosto 2015).
Art. Art. un.
6. D.M. 6 agosto 2015. Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 190 del 18 agosto 2015).
Art. 1.
c) Visto e permesso di soggiorno
1. D.L. 21 marzo 1978, n. 59. Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati ( Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978), convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191 ( Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19 maggio 1978).
Art. 12.
2. Dir. P.C.M. 6 agosto 1998. Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la L. 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 184 dell' 8 agosto 1998).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
3. Dir. 1 marzo 2000. Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 64 del 17 marzo 2000).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
4. D.M. 3 agosto 2004. Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 235 del 6 ottobre 2004).
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Principi generali.
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Documento di soggiorno
Art. 3. Trattamento dei dati personali
Art. 4. Interoperabilità con CIE
Capo II. [Artt. 5 - 9]. Regole tecniche di base e norme procedurali.
Art. 5. Supporto fisico ed informatico
Art. 6. Produzione, inizializzazione e formazione del documento
Art. 7. SSCE-PSE e software di sicurezza
Art. 8. Trasmissione e custodia del documento
Art. 9. Procedure di sicurezza per la consegna e l'attivazione del documento
Capo III. [Art. 10]. Modalità e tempi di attuazione.
Art. 10. Avvio della fase di rilascio
5. D.M. 4 giugno 2010. Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i ) della legge n. 94/2009 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 134 dell' 11 giugno 2010).
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2. Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana
Art. 3. Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana
Art. 4. Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana
Art. 5. Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
Art. 6. Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione
Art. 7. Disposizioni finali ed entrata in vigore
6. D.M. 11 maggio 2011. Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 280 del 1 dicembre 2011).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
7. D.M. 23 luglio 2013. Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 260 del 6 novembre 2013).
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Modello del permesso di soggiorno
Art. 3. Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno
Art. 4. Gestione degli elementi biometrici nel procedimento
Art. 5. Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno
Art. 6. Infrastruttura di Sicurezza PSE
Art. 7. Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno
Art. 8. Trasmissione e custodia del documento
Art. 9. Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno
Art. 10. Specifiche tecniche
Art. 11. Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno
Art. 12. Trattamento dei dati personali
Art. 13. Modalità e tempi di attuazione
Art. 14. Abrogazioni
8. Reg. (UE) 9 marzo 2016, n. 399. Regolamento del parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (G.U.U.E. n. L 77 del 23 marzo 2016).
Titolo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto e principi
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Campo di applicazione
Art. 4. Diritti fondamentali
Titolo II. [Artt. 5 - 21]. Frontiere esterne.
Capo I. [Artt. 5 - 6 bis]. Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso.
Art. 5. Attraversamento delle frontiere esterne
Art. 6. Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi
Art. 6 bis. Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell’EES
Capo II. [Artt. 7 - 14]. Controllo delle frontiere esterne e respingimento.
Art. 7. Effettuazione delle verifiche di frontiera
Art. 8. Verifiche di frontiera sulle persone
Art. 8 bis. Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell’EES
Art. 8 ter. Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l’attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES
Art. 8 quater. Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato
Art. 8 quinquies. Programmi nazionali di facilitazione
Art. 9. Snellimento delle verifiche di frontiera
Art. 10. Allestimento di corsie separate e segnaletica
Art. 11. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio
Art. 12. Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata
Art. 12 bis. Periodo transitorio e misure transitorie
Art. 13. Sorveglianza di frontiera
Art. 14. Respingimento
Capo III. [Artt. 15 - 18]. Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri.
Art. 15. Personale e risorse per il controllo di frontiera
Art. 16. Esecuzione del controllo
Art. 17. Cooperazione tra gli Stati membri
Art. 18. Controllo congiunto
Capo IV. [Artt. 19 - 20]. Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera.
Art. 19. Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne
Art. 20. Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone
Capo V. [Art. 21]. Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne.
Art. 21. Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia
Titolo III. [Artt. 22 - 35]. Frontiere interne.
Capo I. [Artt. 22 - 24]. Assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Art. 22. Attraversamento delle frontiere interne
Art. 23. Verifiche all'interno del territorio
Art. 24. Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne
Capo II. [Artt. 25 - 35]. Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Art. 25. Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
Art. 26. Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
Art. 27. Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25
Art. 28. Procedura specifica nei casi che richiedono un'azione immediata
Art. 29. Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
Art. 30. Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
Art. 31. Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio
Art. 32. Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
Art. 33. Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
Art. 34. Informazione del pubblico
Art. 35. Riservatezza
Titolo IV. [Artt. 36 - 45]. Disposizioni finali.
Art. 36. Modifiche degli allegati
Art. 37. Esercizio della delega
Art. 38. Procedura di comitato
Art. 39. Comunicazioni
Art. 40. Traffico frontaliero locale
Art. 41. Ceuta e Melilla
Art. 42. Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
Art. 42 bis. Misure transitorie per gli Stati membri in cui l’EES non è ancora operativo
Art. 43. Meccanismo di valutazione
Art. 44. Abrogazione
Art. 45. Entrata in vigore
Istruzione
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4 bis. Accordo di integrazione
Titolo V. [Artt. 38 - 39 ter]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo II. [Artt. 38 - 39 ter]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
Art. 39. Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore
Art. 39 bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale
Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
Art. 39 ter. Disposizioni per i medici extracomunitari
2. D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994), avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1994 e in Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1994.
Parte I. [Artt. 5 - 82]. Norme generali.
Titolo I. [Artt. 5 - 7]. Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori.
Capo I. [Artt. 5 - 7]. Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.
Sezione I. [Artt. 5 - 7]. Organi collegiali a livello di circolo e di istituto.
Art. 5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
Art. 7. Collegio dei docenti
Titolo III. [Art. 82]. Regioni.
Capo II. [Art. 82]. Formazione professionale e sistema scolastico.
Art. 82. Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
Parte II. [Artt. 115 - 285]. Ordinamento scolastico.
Titolo II. [Artt. 115 - 116]. L'istruzione obbligatoria disposizioni comuni alla scuola elementare e media.
Capo II. [Artt. 115 - 116]. Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri.
Art. 115. Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
[ Art. 116. Alunni extracomunitari ]
Titolo III. [Artt. 122 - 131]. La scuola elementare.
Capo I. [Artt. 122 - 131]. Finalità e ordinamento della scuola elementare.
Art. 122. Formazione delle classi
Art. 131. Orario di insegnamento
Titolo IV. [Art. 164]. La scuola media.
Capo I. [Art. 164]. Finalità e ordinamento della scuola media.
Art. 164. Formazione delle classi
Titolo V. [Art. 200]. Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Capo V. [Art. 200]. Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore .
Art. 200. Tasse scolastiche e casi di dispensa
Titolo VI. [Artt. 227 - 249]. Istruzione artistica.
Capo III. [Art. 227]. Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Sezione II. [Art. 227]. Accademia nazionale di danza.
Art. 227. Attestati e diplomi
Capo V. [Art. 249]. Alunni, esami e tasse.
Art. 249. Alunni
Titolo VII. [Artt. 284 - 285]. Norme comuni.
Capo I. [Artt. 284 - 285]. Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento.
Sezione II. [Artt. 284 - 285]. Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Art. 284. Specifiche iniziative di aggiornamento
Art. 285. Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca
Capo IV. Alunni in particolari condizioni.
Sezione I. Alunni handicappati.
Titolo VIII. [Artt. 353 - 366]. Istruzione non statale.
Capo III. [Artt. 353 - 366]. Istruzione secondaria.
Art. 353. Soggetto gestore
Art. 366. Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Titolo IX. [Artt. 379 - 387]. Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali.
Capo I. [Artt. 379 - 387]. Riconoscimento dei titoli di studio.
Art. 379. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica
Art. 381. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione
Art. 387. Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine
Parte V. [Art. 653]. Scuole italiane all'estero.
Titolo II. [Art. 653]. Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche.
Capo II. [Art. 653]. Situazioni particolari.
[ Art. 653. Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano ]
3. L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 299 del 27 dicembre 2006).
Art. 1.
Lavoro
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo III. [Artt. 21 - 27 sexies]. Disciplina del lavoro.
Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso
Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
Art. 23. Titoli di prelazione
Art. 24. Lavoro stagionale
Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavori stagionali
Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Art. 26 bis. Ingresso e soggiorno di investitori
Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari
Art. 27 bis. Ingresso e soggiorno per volontariato
Art. 27 ter. Ingresso e soggiorno per ricerca
Art. 27 quater. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE
Art. 27 quinquies. Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari
Art. 27 sexies. Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro
Titolo V. [Artt. 37 - 39 ter]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo II. [Artt. 37 - 39 ter]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 37. Attività professionali
Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
Art. 39 ter. Disposizioni per i medici extracomunitari
2. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro II. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti in particolare.
Titolo XII. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti contro la persona.
Capo III. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti contro la libertà individuale.
Sezione I. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti contro la personalità individuale .
Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Art. 603 bis.1. Circostanza attenuante
Art. 603 bis.2. Confisca obbligatoria
Art. 603 ter. Pene accessorie
Art. 604. Fatto commesso all'estero
3. L. 30 dicembre 1986, n. 943. Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 del 12 gennaio 1987)
Titolo I. [Art. 3]. Principi generali. istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
Art. 3.
4. L. 23 dicembre 1991, n. 423. Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 4 del 7 gennaio 1992).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
5. L. 9 dicembre 1996, n. 617. Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 288 del 9 dicembre 1996).
Art. 1.
6. D.M. 4 settembre 2000. Approvazione del modello di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, valido ai fini dell'inserimento nell'anagrafe annuale informatizzata di cui all'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 212 del 11 settembre 2000).
7. L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 199 del 26 agosto 2002).
Capo II. [Art. 33]. Disposizioni in materia di asilo.
Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
8. D.L. 9 settembre 2002, n. 195. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 211 del 9 settembre 2002), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 240 del 12 ottobre 2002), con errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 244 del 17 ottobre 2002.
Art. 1. Legalizzazione di lavoro irregolare
9. D.M. 28 ottobre 2002. Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2003).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
10. D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215. Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 186 del 12 agosto 2003).
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Nozione di discriminazione
Art. 3. Ambito di applicazione
Art. 4. Tutela giurisdizionale dei diritti
Art. 4 bis. Protezione delle vittime
Art. 5. Legittimazione ad agire
Art. 6. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni
Art. 7. Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
Art. 8. Copertura finanziaria
11. D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 150 dell' 1 luglio 2009), convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 179 del 4 agosto 2009) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 209 del 9 settembre 2009.
Art. 1 bis. Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Art. 1 ter. Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie
[ Art. 26. Entrata in vigore ]
12. Dir. CE 18 giugno 2009, n. 52. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (G.U.U.E. n. L 168 del 30 giugno 2009).
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Divieto di assunzione illegale
Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro
Art. 5. Sanzioni finanziarie
Art. 6. Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro
Art. 7. Altre misure
Art. 8. Subappalto
Art. 9. Fattispecie di reato
Art. 10. Sanzioni penali
Art. 11. Responsabilità delle persone giuridiche
Art. 12. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Art. 13. Agevolazione delle denunce
Art. 14. Ispezioni
Art. 15. Disposizioni più favorevoli
Art. 16. Relazioni
Art. 17. Recepimento
Art. 18. Entrata in vigore
Art. 19. Destinatari
13. Dir. (UE) 13 dicembre 2011, n. 98. Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (G.U.U.E. n. L 343 del 23 dicembre 2011).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Ambito di applicazione
Capo II. [Artt. 4 - 11]. Procedura unica di domanda e permesso unico .
Art. 4. Procedura unica di domanda
Art. 5. Autorità competente
Art. 6. Permesso unico
Art. 7. Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa
Art. 8. Garanzie procedurali
Art. 9. Accesso all'informazione
Art. 10. Diritti da pagare
Art. 11. Diritti derivanti dal permesso unico
Capo III. [Art. 12]. Diritto alla parità di trattamento.
Art. 12. Diritto alla parità di trattamento
Capo IV. [Artt. 13 - 18]. Disposizioni finali.
Art. 13. Disposizioni più favorevoli
Art. 14. Informazioni al pubblico
Art. 15. Relazioni
Art. 16. Recepimento
Art. 17. Entrata in vigore
Art. 18. Destinatari
14. D.L.vo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 172 del 25 luglio 2012).
Art. 4. Attività di controllo
15. D.L. 28 giugno 2013, n. 76. Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 150 del 28 giugno 2013), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 196 del 22 agosto 2013).
Titolo II. [Art. 9]. Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale.
Art. 9. Ulteriori disposizioni in materia di occupazione
16. D.P.C.M. 13 febbraio 2017. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 13 marzo 2017).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Libertà religiosa
1. Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (O.N.U., New York).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 7.
Art. 16.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 26.
2. L. 28 agosto 1997, n. 302. Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 novembre 1995 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 215 del 15 settembre 1997).
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 12.
Art. 17.
Lingua degli atti
1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940).
Libro I. [Artt. 122 - 123]. Disposizioni generali.
Titolo VI. [Artt. 122 - 123]. Degli atti processuali.
Capo I. [Artt. 122 - 123]. Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione I. [Artt. 122 - 123]. Degli atti in generale.
Art. 122. Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete
Art. 123. Nomina del traduttore
2. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.
Libro II. [Artt. 143 - 147]. Atti.
Titolo IV. [Artt. 143 - 147]. Traduzione degli atti .
Art. 143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
Art. 143 bis. Altri casi di nomina dell'interprete
Art. 144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete
Art. 145. Ricusazione e astensione dell'interprete
Art. 146. Conferimento dell'incarico
Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete
3. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 51 bis - 201]. Norme di attuazione.
Capo V. [Artt. 51 bis - 63]. Disposizioni relative agli atti.
Art. 51 bis. Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti
Art. 52. Citazione dell'interprete
Art. 53. Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari
Art. 63. Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero
Capo VI. [Art. 67 bis]. Disposizioni relative alle prove.
Art. 67 bis. Elenco nazionale degli interpreti e traduttori
Capo XVI. [Art. 201]. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
Matrimonio e famiglia
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro II. [Art. 574 bis]. Dei delitti in particolare.
Titolo XI. [Art. 574 bis]. Dei delitti contro la famiglia.
Capo IV. [Art. 574 bis]. Dei delitti contro l'assistenza familiare.
Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
2. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942).
Libro I. [Artt. 115 - 116]. Delle persone e della famiglia.
Titolo VI. [Artt. 115 - 116]. Del matrimonio.
Capo III. [Artt. 115 - 116]. Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.
Sezione V. [Artt. 115 - 116]. Del matrimonio dei cittadini in Paese straniero e degli stranieri nella Repubblica .
Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero
Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica
3. Reg. (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003. Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis) ( Gazzetta Ufficiale U.E. Serie gen. - n. L 338 del 23 dicembre 2003) e avviso di rettifica in G.U.U.E. n. L 174 del 28 giugno 2006 e in G.U.U.E. n. L 283 del 27 settembre 2014.
Capo I. [Artt. 1 - 2]. Campo d'applicazione e definizioni.
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Definizioni
Capo II. [Artt. 3 - 20]. Competenza.
Sezione 1. [Artt. 3 - 7]. Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio.
Art. 3. Competenza generale
Art. 4. Domanda riconvenzionale
Art. 5. Conversione della separazione personale in divorzio
Art. 6. Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5
Art. 7. Competenza residua
Sezione 2. [Artt. 8 - 15]. Responsabilità genitoriale.
Art. 8. Competenza generale
Art. 9. Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore
Art. 10. Competenza nei casi di sottrazione di minori
Art. 11. Ritorno del minore
Art. 12. Proroga della competenza
Art. 13. Competenza fondata sulla presenza del minore
Art. 14. Competenza residua
Art. 15. Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso
Sezione 3. [Artt. 16 - 20]. Disposizioni comuni.
Art. 16. Adizione di un'autorità giurisdizionale
Art. 17. Verifica della competenza
Art. 18. Esame della procedibilità
Art. 19. Litispendenza e connessione
Art. 20. Provvedimenti provvisori e cautelari
Capo III. [Artt. 21 - 52]. Riconoscimento ed esecuzione.
Sezione 1. [Artt. 21 - 27]. Riconoscimento.
Art. 21. Riconoscimento delle decisioni
Art. 22. Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
Art. 23. Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale
Art. 24. Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine
Art. 25. Divergenze fra le leggi
Art. 26. Divieto di riesame del merito
Art. 27. Sospensione del procedimento
Sezione II. [Artt. 28 - 36]. Istanza per la dichiarazione di esecutività.
Art. 28. Decisioni esecutive
Art. 29. Giudici territorialmente competenti
Art. 30. Procedimento
Art. 31. Decisione dell'autorità giurisdizionale
Art. 32. Comunicazione della decisione
Art. 33. Opposizione
Art. 34. Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione
Art. 35. Sospensione del procedimento
Art. 36. Esecuzione parziale
Sezione 3. [Artt. 37 - 39]. Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2.
Art. 37. Documenti
Art. 38. Mancata produzione di documenti
Art. 39. Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale
Sezione IV. [Artt. 40 - 45]. Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore.
Art. 40. Campo d'applicazione
Art. 41. Diritto di visita
Art. 42. Ritorno del minore
Art. 43. Domanda di rettifica
Art. 44. Effetti del certificato
Art. 45. Documenti
Sezione 5. [Art. 46]. Atti pubblici e accordi.
Art. 46.
Sezione 6. [Artt. 47 - 52]. Altre disposizioni.
Art. 47. Procedimento di esecuzione
Art. 48. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita
Art. 49. Spese
Art. 50. Patrocinio a spese dello Stato
Art. 51. Cauzione o deposito
Art. 52. Legalizzazione o altra formalità analoga
Capo IV. [Artt. 53 - 58]. Cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale.
Art. 53. Designazione
Art. 54. Funzioni generali
Art. 55. Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale
Art. 56. Collocamento del minore in un altro Stato membro
Art. 57. Metodo di lavoro
Art. 58. Riunioni
Capo VI. [Artt. 59 - 63]. Relazioni con gli altri atti normativi.
Art. 59. Relazione con altri strumenti
Art. 60. Relazione con talune convenzioni multilaterali
Art. 61. Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori
Art. 62. Portata degli effetti
Art. 63. Trattati con la Santa Sede
Capo VI. [Art. 64]. Disposizioni transitorie.
Art. 64.
Capo VII. [Artt. 65 - 72]. Disposizioni finali.
Art. 65. Riesame
Art. 66. Stati membri con sistemi normativi plurimi
Art. 67. Informazioni relative alle autorità centrali e alle lingue accettate
Art. 68. Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione
Art. 69. Modificazione degli allegati
Art. 70. Comitato
Art. 71. Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000
Art. 72. Entrata in vigore
4. L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 299 del 27 dicembre 2006).
Art. 1.
Minori stranieri
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo IV. [Art. 33]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 33. Comitato per i minori stranieri Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31
2. D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 19 del 25 gennaio 2000) 1.
Capo I. [Art. 1]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto e definizioni
Capo II. [Artt. 2 - 4]. Comitato per i minori stranieri.
Art. 2. Compiti del Comitato
Art. 3. Costituzione ed organizzazione del Comitato
Art. 4. Strumenti operativi
Capo III. [Artt. 5 - 7]. Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati.
Art. 5. Censimento
Art. 6. Accoglienza
Art. 7. Rimpatrio assistito
Capo IV. [Artt. 8 - 9]. Ingresso e soggiorno dei minori accolti.
Art. 8. Ingresso
Art. 9. Soggiorno
3. D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24. Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 13 marzo 2014).
Art. 1. Principi generali
Art. 4. Minori non accompagnati vittime di tratta
Art. 5. Obblighi di formazione
Art. 7. Meccanismo equivalente
Art. 10. Disposizioni di rinvio
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria
4. D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 214 del 15 settembre 2015).
Capo I. [Artt. 1 - 24]. Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
Art. 1. Finalità e ambito applicativo
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Informazione
Art. 4. Documentazione
Art. 5. Domicilio
[ Art. 5 bis. Iscrizione anagrafica ]
Art. 6. Trattenimento
Art. 7. Condizioni di trattenimento
Art. 8. Sistema di accoglienza
Art. 9. Misure di prima accoglienza
Art. 10. Modalità di accoglienza
Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza
Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza
Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri
Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza
Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza
Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale
Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Art. 18. Disposizioni sui minori
Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati
Art. 19 bis. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
Art. 20. Monitoraggio e controllo
Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
Art. 22. Lavoro e formazione professionale
Art. 22 bis. Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale
Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza
Art. 24. Abrogazioni
Capo II. [Artt. 25 - 27]. Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 26. Disposizioni di aggiornamento
Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Capo III. [Artt. 28 - 30]. Disposizioni finali.
Art. 28. Norma finale
Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 30. Disposizioni di attuazione
5. L. 7 luglio 2016, n. 122. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 156 del 8 luglio 2016) 1.
Capo III. [Art. 10]. Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.
Sezione I. [Art. 10].
Art. 10. Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri
6. D.M. 1 settembre 2016. Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 210 del 8 settembre 2016).
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Requisiti strutturali dei centri
Art. 4. Servizi
Art. 5. Regolamento del centro
Art. 6. Direttore e personale addetto al centro
Art. 7. Accesso ai centri governativi
Art. 8. Disposizione finanziaria
Art. 9. Disposizione transitoria e finale
7. D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234. Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Gazzetta UfficialeSerie gen. - n. 298 del 22 dicembre 2016).
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa
Art. 3. Intervento dell'Autorità giudiziaria
Art. 4. Diritto all'informazione
Art. 5. Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età
Art. 6. Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età
Art. 7. Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
8. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo III. [Art. 19 bis]. Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
Art. 19 bis. Minori non accompagnati
9. L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 93 del 21 aprile 2017).
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Definizione
Art. 6. Indagini familiari
Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario
Art. 9. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale
Art. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione
Art. 11. Elenco dei tutori volontari
Art. 13. Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo
Art. 14. Diritto alla salute e all'istruzione
Art. 17. Minori vittime di tratta
Art. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
Art. 20. Cooperazione internazionale
Misure cautelari, di sicurezza e di prevenzione
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro I. [Artt. 199 - 240]. Dei reati in generale.
Titolo VIII. [Artt. 199 - 240]. Delle misure amministrative di sicurezza.
Capo I. [Artt. 199 - 235]. Delle misure di sicurezza personali.
Sezione I. [Artt. 199 - 207]. Disposizioni generali.
Art. 199. Sottoposizione a misure di sicurezza disposizione espressa di legge
Art. 200. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Art. 201. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Art. 202. Applicabilità delle misure di sicurezza
Art. 203. Pericolosità sociale
[ Art. 204. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta ]
Art. 205. Provvedimento del giudice
Art. 206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Art. 207. Revoca delle misure di sicurezza personali
Sezione II. [Art. 235]. Disposizioni speciali.
Art. 235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
Capo II. [Artt. 236 - 240]. Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Art. 236. Specie regole generali
Art. 237. Cauzione di buona condotta
Art. 238. Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione
Art. 239. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta
Art. 240. Confisca
2. L. 3 agosto 1988, n. 327. Norme in materia di misure di prevenzione personali ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 186 del 9 agosto 1988).
Art. 16.
3. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.
Libro I. [Art. 51]. Soggetti.
Titolo II. [Art. 51]. Pubblico ministero.
Art. 51. Uffici del pubblico ministero — Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
Libro IV. [Artt. 272 - 313]. Misure cautelari.
Titolo I. [Artt. 272 - 313]. Misure cautelari personali .
Capo I. [Artt. 272 - 279]. Disposizioni generali.
Art. 272. Limitazioni alle libertà della persona
Art. 273. Condizioni generali di applicabilità delle misure
Art. 274. Esigenze cautelari
Art. 275. Criteri di scelta delle misure
Art. 275 bis. Particolari modalità di controllo
Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
Art. 279. Giudice competente
Capo II. [Artt. 280 - 286 bis]. Misure coercitive.
Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
Art. 281. Divieto di espatrio
Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Art. 282 bis. Allontanamento dalla casa familiare
Art. 282 ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Art. 282 quater. Obblighi di comunicazione
Art. 283. Divieto e obbligo di dimora
Art. 284. Arresti domiciliari
Art. 285. Custodia cautelare in carcere
Art. 285 bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura
Art. 286 bis. Divieto di custodia cautelare
Capo III. [Artt. 287 - 290]. Misure interdittive.
Art. 287. Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
Art. 288. Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
Art. 289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Capo IV. [Artt. 291 - 298]. Forma ed esecuzione dei provvedimenti.
Art. 291. Procedimento applicativo
Art. 292. Ordinanza del giudice
Art. 293. Adempimenti esecutivi
Art. 294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
Art. 295. Verbale di vane ricerche
Art. 296. Latitanza
Art. 297. Computo dei termini di durata delle misure
Art. 298. Sospensione dell'esecuzione delle misure
Capo V. [Artt. 299 - 308]. Estinzione delle misure.
Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure
Art. 300. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare
Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
Art. 305. Proroga della custodia cautelare
Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
Capo VI. [Artt. 309 - 311]. Impugnazioni.
Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
Art. 310. Appello
Art. 311. Ricorso per cassazione
Capo VII. [Artt. 312 - 313]. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.
Art. 312. Condizioni di applicabilità
Art. 313. Procedimento
Libro V. [Art. 387 bis]. Indagini preliminari e udienza preliminare .
Titolo VI. [Art. 387 bis]. Arresto in flagranza e fermo .
Art. 387 bis. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
Libro XI. [Artt. 714 - 740 ter]. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Titolo II. [Artt. 714 - 719]. Estradizione.
Capo I. [Artt. 714 - 719]. Estradizione per l'estero.
Sezione II. [Artt. 714 - 719]. Misure cautelari.
Art. 714. Misure coercitive e sequestro
Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari
Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria
Art. 717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure
Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Titolo IV. [Artt. 740 - 740 ter]. Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.
Capo I. [Artt. 740 - 740 ter]. Effetti delle sentenze penali straniere.
Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
Art. 740 bis. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
Art. 740 ter. Ordine di devoluzione
4. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo II. [Art. 224]. Norme di coordinamento.
Art. 224. Violazione del foglio di via da parte dello straniero
5. D.M. 2 febbraio 2001. Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275 bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47 ter, comma 4 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 2001).
Art. 1. Modalità di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo
Art. 2. Verifica della disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo
Art. 3. Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo
Art. 4. Trattamento dei dati personali
6. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 35. Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 del 11 marzo 2016).
Titolo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizioni
Titolo II. [Artt. 3 - 13]. Norme di recepimento interno.
Capo I. [Artt. 3 - 10]. Richiesta di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro.
Art. 3. Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro
Art. 4. Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione
Art. 5. Autorità giudiziaria competente
Art. 6. Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione
Art. 7. Casi di rinvio dell'esecuzione
Art. 8. Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
Art. 9. Impugnazioni
Art. 10. Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
Capo II. [Artt. 11 - 12]. Iniziativa di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro.
Art. 11. Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana
Art. 12. Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro
Capo III. [Art. 13]. Disposizioni finali.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
7. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 36. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 del 11 marzo 2016).
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni generali.
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità competenti
Art. 4. Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari
Capo II. [Artt. 5 - 8]. Trasmissione all'estero.
Art. 5. Competenza
Art. 6. Condizioni di trasmissione
Art. 7. Procedimento
Art. 8. Effetti del riconoscimento
Capo III. [Artt. 9 - 16]. Trasmissione dall'estero.
Art. 9. Competenza
Art. 10. Condizioni per il riconoscimento
Art. 11. Deroghe alla doppia punibilità
Art. 12. Procedimento e decisione di riconoscimento
Art. 13. Motivi di rifiuto del riconoscimento
Art. 14. Effetti del riconoscimento
Art. 15. Cessazione della competenza
Art. 16. Spese
Capo IV. [Artt. 17 - 18]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 17. Disposizioni finanziarie
Art. 18. Norme applicabili
8. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37. Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 12 marzo 2016).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità competenti
Capo II. [Artt. 4 - 7]. Trasmissione all'estero.
Art. 4. Competenza
Art. 5. Condizioni di trasmissione
Art. 6. Trasmissione all'estero
Art. 7. Effetti del riconoscimento
Capo III. [Artt. 8 - 15]. Trasmissione dall'estero.
Art. 8. Competenza
Art. 9. Condizioni per il riconoscimento
Art. 10. Ambito di applicazione
Art. 11. Procedimento e decisione di riconoscimento
Art. 12. Motivi di rifiuto del riconoscimento
Art. 13. Effetti del riconoscimento
Art. 14. Cessazione dell'esecuzione
Art. 15. Spese
Capo IV. [Artt. 16 - 17]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 17. Norme applicabili
Normativa comunitaria e dell'unione europea
1. Trattato 25 marzo 1957. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957) Versione consolidata 1 2 3 4.
(Versione consolidata 2012).
PREAMBOLO.
. [Artt. 67 - 89]. Politiche dell'unione e azioni interne.
Titolo V. [Artt. 67 - 89]. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Capo 1. [Artt. 67 - 76]. Disposizioni generali.
Art. 67. ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71. ex articolo 36 del TUE
Art. 72. ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE
Art. 73.
Art. 74. ex articolo 66 del TCE
Art. 75. ex articolo 60 del TCE
Art. 76.
Capo 2. [Artt. 77 - 80]. Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione.
Art. 77. ex articolo 62 del TCE
Art. 78. ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE
Art. 79. ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE
Art. 80.
Capo 3. [Art. 81]. Cooperazione giudiziaria in materia civile.
Art. 81. ex articolo 65 del TCE
Capo 4. [Artt. 82 - 86]. Cooperazione giudiziaria in materia penale.
Art. 82. ex articolo 31 del TUE
Art. 83. ex articolo 31 del TUE
Art. 84.
Art. 85. ex articolo 31 del TUE
Art. 86.
Capo 5. [Artt. 87 - 89]. Cooperazione di polizia.
Art. 87. ex articolo 30 del TUE
Art. 88. ex articolo 30 del TUE
Art. 89. ex articolo 32 del TUE
2. Trattato di Maastricht 7 febbraio 1992. Trattato sull'Unione europea, ratificato con L. 3 novembre 1992, n. 454 (G.U.C.E n. C191 del 29 luglio 1992) 1 2.
(Versione consolidata).
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.
Titolo I. [Artt. 1 - 7]. Disposizioni comuni.
Art. 1. ex articolo A
Art. 2. ex articolo B
Art. 3. ex articolo C
Art. 4. ex articolo D
Art. 5. ex articolo E
Art. 6. ex articolo F
Art. 7. ex articolo F.1
Titolo V. [Artt. 11 - 28]. Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune .
Art. 11. ex articolo J.1
Art. 12. ex articolo J.2
Art. 13. ex articolo J.3
Art. 14. ex articolo J.4
Art. 15. ex articolo J.5
Art. 16. ex articolo J.6
Art. 17. ex articolo J.7
Art. 18. ex articolo J.8
Art. 19. ex articolo J.9
Art. 20. ex articolo J.10
Art. 21. ex articolo J.11
Art. 22. ex articolo J.12
Art. 23. ex articolo J.13
Art. 24. ex articolo J.14
Art. 25. ex articolo J.15
Art. 26. ex articolo J.16
Art. 27. ex articolo J.17
Art. 27 A.
Art. 27 B.
Art. 27 C.
Art. 27 D.
Art. 27 E.
Art. 28. ex articolo J.18
Titolo VI. [Artt. 29 - 42]. Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale .
Art. 29. ex articolo K.1
Art. 30. ex articolo K.2
Art. 31. ex articolo K.3
Art. 32. ex articolo K.4
Art. 33. ex articolo K.5
Art. 34. ex articolo K.6
Art. 35. ex articolo K.7
Art. 36. ex articolo K.8
Art. 37. ex articolo K.9
Art. 38. ex articolo K.10
Art. 39. ex articolo K.11
Art. 40. ex articolo K.12
Art. 40 A.
Art. 40 B.
Art. 41. ex articolo K.13
Art. 42. ex articolo K.14
3. Carta 18 dicembre 2000. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale CE n. C 364 del 18 dicembre 2000).
PREAMBOLO.
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Dignità.
Art. 1. Dignità umana
Art. 2. Diritto alla vita
Art. 3. Diritto all'integrità della persona
Art. 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Art. 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Capo II. [Artt. 6 - 19]. Libertà.
Art. 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Art. 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Art. 8. Protezione dei dati di carattere personale
Art. 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Art. 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Art. 11. Libertà di espressione e d'informazione
Art. 12. Libertà di riunione e di associazione
Art. 13. Libertà delle arti e delle scienze
Art. 14. Diritto all'istruzione
Art. 15. Libertà professionale e diritto di lavorare
Art. 16. Libertà d'impresa
Art. 17. Diritto di proprietà
Art. 18. Diritto di asilo
Art. 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
Capo III. [Artt. 20 - 26]. Uguaglianza.
Art. 20. Uguaglianza davanti alla legge
Art. 21. Non discriminazione
Art. 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica
Art. 23. Parità tra uomini e donne
Art. 24. Diritti del minore
Art. 25. Diritti degli anziani
Art. 26. Inserimento delle persone con disabilità
Capo IV. [Artt. 27 - 38]. Solidarietà.
Art. 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Art. 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
Art. 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Art. 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Art. 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque
Art. 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Art. 33. Vita familiare e vita professionale
Art. 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale
Art. 35. Protezione della salute
Art. 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Art. 37. Tutela dell'ambiente
Art. 38. Protezione dei consumatori
Capo V. [Artt. 39 - 46]. Cittadinanza.
Art. 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
Art. 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Art. 41. Diritto ad una buona amministrazione
Art. 42. Diritto d'accesso ai documenti
Art. 43. Mediatore
Art. 44. Diritto di petizione
Art. 45. Libertà di circolazione e di soggiorno
Art. 46. Tutela diplomatica e consolare
Capo VI. [Artt. 47 - 50]. Giustizia.
Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Art. 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa
Art. 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
Art. 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Capo VII. [Artt. 51 - 54]. Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta.
Art. 51. Ambito di applicazione
Art. 52. Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
Art. 53. Livello di protezione
Art. 54. Divieto dell'abuso di diritto
4. Reg. (CE) 19 febbraio 2004, n. 377/2004. Regolamento relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 64 del 2 marzo 2004).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
5. Reg. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea 14 settembre 2016, n. 1624. Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio ( G.U.U.E. n. L 251 del 16 settembre 2016) ed avviso di rettifica in G.U.U.E. n. L 75 del 21 marzo 2017.
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Guardia costiera e di frontiera europea.
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Guardia di frontiera e costiera europea
Art. 4. Gestione europea integrata delle frontiere
Art. 5. Responsabilità condivisa
Capo II. [Artt. 6 - 33]. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Sezione I. [Artt. 6 - 8]. Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Art. 6. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Art. 7. Responsabilità
Art. 8. Compiti
Sezione II. [Artt. 9 - 13]. Monitoraggio e prevenzione delle crisi.
Art. 9. Dovere di leale collaborazione
Art. 10. Obbligo di scambio di informazioni
Art. 11. Monitoraggio dei flussi migratori e analisi del rischio
Art. 12. Funzionari di collegamento negli Stati membri
Art. 13. Valutazione delle vulnerabilità
Sezione III. [Artt. 14 - 26]. Gestione delle frontiere esterne.
Art. 14. Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne
Art. 15. Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne
Art. 16. Piano operativo per le operazioni congiunte
Art. 17. Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere
Art. 18. Squadre di sostegno per la gestione della migrazione
Art. 19. Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne
Art. 20. Composizione e dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
Art. 21. Istruzioni alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
Art. 22. Funzionario di coordinamento
Art. 23. Punto di contatto nazionale
Art. 24. Costi
Art. 25. Sospensione e cessazione delle attività
Art. 26. Valutazione delle attività
Sezione IV. [Artt. 27 - 33]. Rimpatrio.
Art. 27. Rimpatrio
Art. 28. Operazioni di rimpatrio
Art. 29. Riserva di osservatori del rimpatrio forzato
Art. 30. Riserva di scorte per i rimpatri forzati
Art. 31. Riserva di esperti in materia di rimpatrio
Art. 32. Squadre europee di intervento per i rimpatri
Art. 33. Interventi di rimpatrio
Capo III. [Artt. 34 - 79]. Disposizioni generali.
Sezione I. [Artt. 34 - 43]. Norme generali.
Art. 34. Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali
Art. 35. Codici di condotta
Art. 36. Formazione
Art. 37. Ricerca e innovazione
Art. 38. Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica
Art. 39. Parco attrezzature tecniche
Art. 40. Compiti e competenze dei membri delle squadre
Art. 41. Documento di accreditamento
Art. 42. Responsabilità civile
Art. 43. Responsabilità penale
Sezione II. [Artt. 44 - 50]. Scambio di informazioni e protezione dei dati.
Art. 44. Sistemi di scambio di informazioni
Art. 45. Protezione dei dati
Art. 46. Finalità del trattamento dei dati personali
Art. 47. Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione
Art. 48. Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio
Art. 49. Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR
Art. 50. Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Sezione III. [Artt. 51 - 55]. Cooperazione da parte dell'Agenzia.
Art. 51. Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito
Art. 52. Collaborazione con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali
Art. 53. Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
Art. 54. Cooperazione con i paesi terzi
Art. 55. Funzionari di collegamento nei paesi terzi
Sezione IV. [Artt. 56 - 74]. Quadro generale e organizzazione dell'Agenzia.
Art. 56. Natura giuridica e sede
Art. 57. Accordo di sede
Art. 58. Personale
Art. 59. Privilegi e immunità
Art. 60. Responsabilità
Art. 61. Struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia
Art. 62. Funzioni del consiglio di amministrazione
Art. 63. Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 64. Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale
Art. 65. Presidenza del consiglio di amministrazione
Art. 66. Riunioni
Art. 67. Votazioni
Art. 68. Funzioni e poteri del direttore esecutivo
Art. 69. Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo
Art. 70. Forum consultivo
Art. 71. Responsabile dei diritti fondamentali
Art. 72. Meccanismo di denuncia
Art. 73. Regime linguistico
Art. 74. Trasparenza e comunicazione
Sezione V. [Artt. 75 - 79]. Disposizioni finanziarie.
Art. 75. Bilancio
Art. 76. Esecuzione e controllo del bilancio
Art. 77. Lotta antifrode
Art. 78. Prevenzione dei conflitti di interesse
Art. 79. Disposizioni finanziarie
Capo IV. [Art. 80]. Modifica.
Art. 80. Modifica del regolamento (UE) 2016/399
Capo V. [Artt. 81 - 83]. Disposizioni finali.
Art. 81. Valutazione
Art. 82. Abrogazione
Art. 83. Entrata in vigore e applicabilità
Ordinamento penitenziario
1. L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975).
Titolo I. [Artt. 1 - 58 quinquies]. Trattamento penitenziario.
Capo I. [Artt. 1 - 4 bis]. Principi direttivi.
Art. 1. Trattamento e rieducazione
Art. 2. Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Art. 3. Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Art. 4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
Art. 4 bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
Capo II. [Artt. 5 - 12]. Condizioni generali.
Art. 5. Caratteristiche degli edifici penitenziari
Art. 6. Locali di soggiorno e di pernottamento
Art. 7. Vestiario e corredo
Art. 8. Igiene personale
Art. 9. Alimentazione
Art. 10. Permanenza all'aperto
Art. 11. Servizio sanitario
Art. 11 bis. Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
Art. 12. Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione
Capo III. [Artt. 13 - 31]. Modalità del trattamento.
Art. 13. Individualizzazione del trattamento
Art. 13 bis. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori
Art. 14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Art. 14 bis. Regime di sorveglianza particolare
Art. 14 ter. Reclamo
Art. 14 quater. Contenuti del regime di sorveglianza particolare
Art. 15. Elementi del trattamento
Art. 16. Regolamento dell'istituto
Art. 17. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione
Art. 18 bis. Colloqui a fini investigativi
Art. 18 ter. Limitazioni e controlli della corrispondenza
Art. 19. Istruzione
Art. 20. Lavoro
Art. 20 bis. Modalità di organizzazione del lavoro
Art. 20 ter. Lavoro di pubblica utilità
Art. 21. Lavoro all'esterno
Art. 21 bis. Assistenza all'esterno dei figli minori
Art. 21 ter. Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità in situazione di gravità
Art. 22. Determinazione della remunerazione
Art. 23. Remunerazione e assegni familiari
Art. 24. Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Art. 25. Peculio
Art. 25 bis. Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
Art. 25 ter. Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
Art. 26. Religione e pratiche di culto
Art. 27. Attività culturali, ricreative e sportive
Art. 28. Rapporti con la famiglia
Art. 29. Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
Art. 30. Permessi
Art. 30 bis. Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Art. 30 ter. Permessi premio
Art. 30 quater. Concessione dei permessi premio ai recidivi
Art. 31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
Capo IV. [Artt. 32 - 44]. Regime penitenziario.
Art. 32. Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno
Art. 33. Isolamento
Art. 34. Perquisizione personale
Art. 35. Diritto di reclamo
Art. 35 bis. Reclamo giurisdizionale
Art. 35 ter. Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
Art. 36. Regime disciplinare
Art. 37. Ricompense
Art. 38. Infrazioni disciplinari
Art. 39. Sanzioni disciplinari
Art. 40. Autorità competente a deliberare le sanzioni
Art. 41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Art. 41 bis. Situazioni di emergenza
Art. 42. Trasferimenti
Art. 42 bis. Traduzioni
Art. 43. Dimissione
Art. 44. Nascite, matrimoni, decessi
Capo V. [Artt. 45 - 46]. Assistenza.
Art. 45. Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali
Art. 46. Assistenza post-penitenziaria
Capo VI. [Artt. 47 - 58 quinquies]. Misure alternative alla detenzione e remissione del debito.
Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale
[ Art. 47 bis. Affidamento in prova in casi particolari ]
Art. 47 ter. Detenzione domiciliare
Art. 47 quater. Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
Art. 47 quinquies. Detenzione domiciliare speciale
Art. 47 sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
Art. 48. Regime di semilibertà
[ Art. 49. Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà ]
Art. 50. Ammissione alla semilibertà
[ Art. 50 bis. Concessione della semilibertà ai recidivi ]
Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Art. 51 bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
Art. 51 ter. Sospensione cautelativa delle misure alternative
Art. 51 quater. Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Art. 53. Licenze agli internati
Art. 53 bis. Computo del periodo di permesso o licenza
Art. 54. Liberazione anticipata
Art. 55. Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata
[ Art. 56. Remissione del debito ]
Art. 57. Legittimazione alla richiesta di misure
Art. 58. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
[ Art. 58 bis. Iscrizione nel casellario giudiziale ]
Art. 58 ter. Persone che collaborano con la giustizia
Art. 58 quater. Divieto di concessione di benefici
Art. 58 quinquies. Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare
Titolo II. [Artt. 59 - 91]. Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria.
Capo I. [Artt. 59 - 67 bis]. Istituti penitenziari.
Art. 59. Istituti per adulti
Art. 60. Istituti di custodia preventiva
Art. 61. Istituti per l'esecuzione delle pene
Art. 62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Art. 63. Centri di osservazione
Art. 64. Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
Art. 65. Istituti per infermi e minorati
Art. 66. Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
Art. 67. Visite agli istituti
Art. 67 bis. Visite alle camere di sicurezza
Capo II. [Artt. 68 - 70 ter]. Giudici di sorveglianza .
Art. 68. Uffici di sorveglianza
Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
Art. 69 bis. Procedimento in materia di liberazione anticipata
Art. 70. Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza
Art. 70 bis. Presidente del tribunale di sorveglianza
Art. 70 ter. Nuove denominazioni
Capo II . [Artt. 71 - 71 sexies]. Procedimento di sorveglianza.
Art. 71. Norme generali
Art. 71 bis. Udienza
Art. 71 ter. Ricorso per cassazione
Art. 71 quater. Comunicazioni
[ Art. 71 quinquies. Revoca ]
Art. 71 sexies. Inammissibilità
Capo III. [Artt. 72 - 78]. Esecuzione penale esterna ed assistenza .
Art. 72. Uffici locali di esecuzione penale esterna
Art. 73. Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Art. 74. Consigli di aiuto sociale
Art. 75. Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
Art. 76. Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Art. 77. Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Art. 78. Assistenti volontari
Capo IV. [Artt. 79 - 91]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 79. Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza
Art. 80. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Art. 81. Attribuzioni degli assistenti sociali
Art. 82. Attribuzioni degli educatori
Art. 83. Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
Art. 84. Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
Art. 85. Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Art. 86. Personale per gli uffici di sorveglianza
Art. 87. Norme di esecuzione
Art. 88. Attuazione dei ruoli del personale
Art. 89. Norme abrogate
[ Art. 90. Esigenze di sicurezza ]
Art. 91. Copertura finanziaria
2. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 195 del 22 agosto 2000) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 27 del 2 febbraio 2001.
Parte I. [Artt. 1 - 120]. Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria.
Titolo I. [Artt. 1 - 109]. Trattamento penitenziario.
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Principi direttivi.
Art. 1. Interventi di trattamento
Art. 2. Sicurezza e rispetto delle regole
Art. 3. Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale
Art. 4. Integrazione e coordinamento degli interventi
Art. 5. Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti
Capo II. [Artt. 6 - 21]. Condizioni generali.
Art. 6. Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
Art. 7. Servizi igienici
Art. 8. Igiene personale
Art. 9. Vestiario e corredo
Art. 10. Corredo e oggetti di proprietà personale
Art. 11. Vitto giornaliero
Art. 12. Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto
Art. 13. Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli
Art. 14. Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
Art. 15. Cessioni fra detenuti o internati
Art. 16. Utilizzazione degli spazi all'aperto
Art. 17. Assistenza sanitaria
Art. 18. Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
Art. 19. Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido
Art. 20. Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
Art. 21. Servizio di biblioteca
Capo III. [Artt. 22 - 68]. Ingresso in istituto e modalità del trattamento.
Art. 22. Ammissione in istituto
Art. 23. Modalità dell'ingresso in istituto
Art. 24. Iscrizioni a registro
Art. 25. Albo degli avvocati
Art. 26. Cartella personale
Art. 27. Osservazione della personalità
Art. 28. Espletamento dell'osservazione della personalità
Art. 29. Programma individualizzato di trattamento
Art. 30. Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
Art. 31. Raggruppamento nelle sezioni
Art. 32. Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
Art. 33. Regime di sorveglianza particolare
Art. 34. Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare
Art. 35. Detenuti ed internati stranieri
Art. 36. Regolamento interno
Art. 37. Colloqui
Art. 38. Corrispondenza epistolare e telegrafica
Art. 39. Corrispondenza telefonica
Art. 40. Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
Art. 41. Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
Art. 42. Corsi di formazione professionale
Art. 43. Corsi di istruzione secondaria superiore
Art. 44. Studi universitari
Art. 45. Benefici economici per gli studenti
Art. 46. Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale
Art. 47. Organizzazione del lavoro
Art. 48. Lavoro esterno
Art. 49. Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti
Art. 50. Obbligo del lavoro
Art. 51. Attività artigianali, intellettuali o artistiche
Art. 52. Lavoro a domicilio
Art. 53. Esclusione dalle attività lavorative
Art. 54. Lavoro in semilibertà
Art. 55. Assegni per il nucleo familiare
Art. 56. Prelievi sulla remunerazione
Art. 57. Peculio
Art. 58. Manifestazioni della libertà religiosa
Art. 59. Attività culturali, ricreative e sportive
Art. 60. Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano
Art. 61. Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
Art. 62. Comunicazione dell'ingresso in istituto
Art. 63. Comunicazione di infermità e di decessi
Art. 64. Permessi
Art. 65. Permessi premio
Art. 66. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza
Art. 67. Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
Art. 68. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
Capo IV. [Artt. 69 - 93]. Regime penitenziario.
Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria
Art. 70. Norme di comportamento
Art. 71. Compiti di animazione e di assistenza
Art. 72. Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi
Art. 73. Isolamento
Art. 74. Perquisizioni
Art. 75. Istanze e reclami
Art. 76. Ricompense
Art. 77. Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 78. Provvedimenti disciplinari in via cautelare
Art. 79. Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
Art. 80. Sospensione e condono delle sanzioni
Art. 81. Procedimento disciplinare
Art. 82. Mezzi di coercizione fisica
Art. 83. Trasferimenti
Art. 84. Traduzioni
Art. 85. Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni
Art. 86. Traduzioni di detenute e di internate
Art. 87. Uso di abiti civili nelle traduzioni
Art. 88. Trattamento del dimittendo
Art. 89. Dimissione
Art. 90. Provvedimenti in caso di evasione
Art. 91. Indicazioni negli atti dello stato civile
Art. 92. Provvedimenti in caso di decesso
Art. 93. Intervento delle Forze di polizia
Capo V. [Artt. 94 - 95]. Assistenza.
Art. 94. Assistenza alle famiglie
Art. 95. Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi
Capo VI. [Artt. 96 - 109]. Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza.
Art. 96. Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
Art. 97. Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
Art. 98. Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale
Art. 99. Affidamento in prova in casi particolari
Art. 100. Detenzione domiciliare
Art. 101. Regime di semilibertà
Art. 102. Licenze
Art. 103. Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
Art. 104. Liberazione condizionale
Art. 105. Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata
Art. 106. Remissione del debito
Art. 107. Comunicazioni all'organo dell'esecuzione
Art. 108. Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive
Art. 109. Pareri sulla domanda o proposta di grazia
Titolo II. [Artt. 110 - 120]. Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria.
Capo I. [Artt. 110 - 117]. Istituti penitenziari.
Art. 110. Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
Art. 111. Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici
Art. 112. Accertamento delle infermità psichiche
Art. 113. Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
Art. 114. Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione
Art. 115. Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
Art. 116. Accesso di ministri di culto agli istituti
Art. 117. Visite agli istituti
Capo II. [Artt. 118 - 120]. Servizio sociale e assistenza.
Art. 118. Centro di servizio sociale
Art. 119. Consiglio di aiuto sociale
Art. 120. Assistenti volontari
Parte II. [Artt. 121 - 130]. Cassa delle ammende .
Titolo I. [Artt. 121 - 124]. Organi.
Art. 121. Organi della Cassa delle ammende
Art. 122. Presidente
Art. 123. Consiglio di amministrazione
Art. 124. Segretario
Titolo II. [Artt. 125 - 130]. Amministrazione e contabilità.
Art. 125. Conto depositi e conto patrimoniale
Art. 126. Versamenti delle somme
Art. 127. Patrimonio
Art. 128. Entrate
Art. 129. Finalità ed interventi
Art. 130. Bilancio
Parte III. [Artt. 131 - 136]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 131. Incarichi giornalieri
Art. 132. Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento
Art. 133. Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni
Art. 134. Disposizioni relative ai servizi
Art. 135. Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto
Art. 136. Norma finale
3. L. 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi 1 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 281 del 1 dicembre 2010).
Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi
Art. 2. Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
Art. 3. Circostanza aggravante
Art. 4. Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
Art. 5. Relazione alle Camere
Patente estera e veicoli immatricolati all'estero
1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 . Nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 114 del 18 maggio 1992 ), avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 32 del 9 febbraio 1993 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 1993 .
Titolo III . [Art. 93]. Dei veicoli .
Capo III . [Art. 93]. Veicoli a motore e loro rimorchi .
Sezione III . [Art. 93]. Documenti di circolazione e immatricolazione .
Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Titolo IV . [Artt. 115 - 137]. Guida dei veicoli e conduzione degli animali .
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
Art. 118 bis. Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116
Art. 121. Esame di idoneità
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
Art. 136. Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
Art. 136 bis. Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
Art. 136 ter. Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
Titolo VI . [Artt. 196 - 215 bis]. Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni .
Capo I . [Artt. 196 - 215 bis]. Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni .
Sezione I . [Artt. 196 - 207]. Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime .
Art. 196. Principio di solidarietà
Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
Sezione II . [Art. 215 bis]. Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie .
Art. 215 bis. Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati
2. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 28 dicembre 1992).
Titolo IV. [Artt. 314 - 340]. Guida dei veicoli e conduzione degli animali.
§. 1. [Art. 314]. Patente di guida (artt. 115-121 c.s.).
[Art. 314].A) Disposizioni generali Sulla patente e sul cap (Artt. da 115 a 118 c.c.).
Art. 314. Rilascio del CAP per conversione di documento estero
§. 3. [Artt. 339 - 340]. Altre disposizioni (artt. 127 - 139 c.s.).
Art. 339. Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano
Art. 340. Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
Patrocinio a spese dello Stato
1. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 139 del 15 giugno 2002), ed avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 286 del 6 dicembre 2002 .
Parte III. [Artt. 74 (L) - 145 (L)]. Patrocinio a spese dello Stato.
Titolo I. [Artt. 74 (L) - 89 (L)]. Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Capo I. [Artt. 74 (L) - 75 (L)]. Istituzione del patrocinio.
Art. 74 (L). Istituzione del patrocinio
Art. 75 (L). Ambito di applicabilità
Capo II. [Artt. 76 (L) - 77 (L)]. Condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Art. 76 (L). Condizioni per l'ammissione
Art. 77 (L). Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
Capo III. [Artt. 78 (L) - 79 (L)]. Istanza per l'ammissione al patrocinio.
Art. 78 (L). Istanza per l'ammissione
Art. 79 (L). Contenuto dell'istanza
Capo IV. [Artt. 80 (L) - 85 (L)]. Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte.
Art. 80 (L). Nomina del difensore
Art. 81 (L). Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
Art. 82 (L). Onorario e spese del difensore
Art. 83 (L). Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
Art. 84 (L). Opposizione al decreto di pagamento
Art. 85 (L). Divieto di percepire compensi o rimborsi
Capo V. [Art. 86 (L)]. Recupero delle somme da parte dello Stato.
Art. 86 (L). Recupero delle somme da parte dello Stato
Capo VI. [Artt. 87 (L) - 89 (L)]. Norme finali.
Art. 87 (L). Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato
Art. 88 (L). Controlli da parte della Guardia di finanza
Art. 89 (L). Norme di attuazione
Titolo II. [Artt. 90 (L) - 114 (L)]. Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
Capo I. [Art. 90 (L)]. Istituzione del patrocinio.
Art. 90 (L). Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Capo II. [Artt. 91 (L) - 92 (L)]. Condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Art. 91 (L). Esclusione dal patrocinio
Art. 92 (L). Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
Capo III. [Artt. 93 (L) - 95 (L)]. Istanza di ammissione al patrocinio.
Art. 93 (L). Presentazione dell'istanza al magistrato competente
Art. 94 (L). Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità
Art. 95 (L). Sanzioni
Capo IV. [Artt. 96 (L) - 99 (L)]. Decisione sull'istanza di ammissione.
Art. 96 (L). Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
Art. 97 (L). Provvedimenti adottabili dal magistrato
Art. 98 (L). Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione
Art. 99 (L). Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza
Capo V. [Artt. 100 (L) - 106 bis (L)]. Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte.
Art. 100 (L). Nomina di un secondo difensore
Art. 101 (L). Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
Art. 102 (L). Nomina del consulente tecnico di parte
Art. 103 (L). Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio
Art. 104 (L). Compenso dell'investigatore privato
Art. 105 (L). Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Art. 106 (L). Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
Art. 106 bis (L). Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato
Capo VI. [Artt. 107 (L) - 111 (L)]. Effetti dell'ammissione al patrocinio.
Art. 107 (L). Effetti dell'ammissione
Art. 108 (L). Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale
Art. 109 (L). Decorrenza degli effetti
Art. 110 (L). Pagamento in favore dello Stato
Art. 111 (L). Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
Capo VII. [Artt. 112 (L) - 114 (L)]. Revoca del decreto di ammissione al patrocinio.
Art. 112 (L). Revoca del decreto di ammissione
Art. 113 (L). Ricorso avverso il decreto di revoca
Art. 114 (L). Effetti della revoca
Titolo III. [Artt. 115 (L) - 118 (L)]. Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale.
Art. 115 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Art. 116 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
Art. 117 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile
Art. 118 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore
Titolo IV. [Artt. 119 (L) - 141 (L)]. Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
Capo I. [Artt. 119 (L) - 120 (L)]. Istituzione del patrocinio.
Art. 119 (L). Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Art. 120 (L). Ambito di applicabilità
Capo II. [Art. 121 (L)]. Condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Art. 121 (L). Esclusione dal patrocinio
Capo III. [Artt. 122 (L) - 125 (L)]. Istanza di ammissione al patrocinio.
Art. 122 (L). Contenuto integrativo dell'istanza
Art. 123 (L). Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità
Art. 124 (L). Organo competente a ricevere l'istanza
Art. 125 (L). Sanzioni
Capo IV. [Artt. 126 (L) - 127 (L)]. Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.
Art. 126 (L). Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati
Art. 127 (L). Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio
Capo V. [Artt. 128 (L) - 130 bis]. Difensori e consulenti tecnici di parte.
Art. 128 (L). Obbligo a carico del difensore
Art. 129 (L). Nomina del consulente tecnico di parte
Art. 130 (L). Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
Art. 130 bis. Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
Capo VI. [Artt. 131 (L) - 135 (L)]. Effetti dell'ammissione al patrocinio.
Art. 131 (L). Effetti dell'ammissione al patrocinio
Art. 132 (R). Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
Art. 133 (L). Pagamento in favore dello Stato
Art. 134 (L). Recupero delle spese
Art. 135 (L). Norme particolari per alcuni processi
Capo VII. [Art. 136 (L)]. Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio.
Art. 136 (L). Revoca del provvedimento di ammissione
Capo VIII. [Artt. 137 (L) - 141 (L)]. Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.
Art. 137 (L). Ambito temporale di applicabilità
Art. 138 (L). Commissione del patrocinio a spese dello Stato
Art. 139 (L). Funzioni della commissione
Art. 140 (L). Nomina del difensore
Art. 141 (L). Onorario e spese del difensore
Titolo V. [Artt. 142 (L) - 145 (L)]. Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV.
Art. 142 (L). Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea
Art. 143 (L). Processi previsti dalla, come modificata dalla
Art. 144 (L). Processo in cui è parte un fallimento
Art. 145 (L). Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero
Parte VI. [Art. 168 bis (L)]. Pagamento.
Titolo I. [Art. 168 bis (L)]. Titoli di pagamento delle spese.
Capo II. [Art. 168 bis (L)]. Decreto di pagamento emesso dal magistrato.
Art. 168 bis (L). Decreto di pagamento delle spese di cui all', e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime
Parte VII. [Artt. 227 bis (L) - 238 bis]. Riscossione.
Titolo II . [Artt. 227 bis (L) - 227 quater (L)]. Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale .
Capo I. [Artt. 227 bis (L) - 227 quater (L)]. Riscossione mediante ruolo.
Art. 227 bis (L). Quantificazione dell'importo dovuto
Art. 227 ter (L). Riscossione mediante ruolo
Art. 227 quater (L). Norme applicabili
Titolo IV. [Art. 238 bis]. Disposizioni particolari per pene pecuniarie.
Art. 238 bis. Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate
Parte IX. [Artt. 279 (L) - 292 (R)]. Norme transitorie.
Titolo II. [Art. 279 (L)]. Patrocinio a spese dello Stato.
Art. 279 (L). Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Titolo III. [Artt. 280 (R) - 282 (R)]. Registri.
Art. 280 (R). Foglio delle notizie e rubrica alfabetica
Art. 281 (R). Crediti già iscritti nella tavola alfabetica
Art. 282 (R). Sopravvivenza delle disposizioni vigenti
Titolo IV. [Artt. 283 (R) - 286 (R)]. Pagamento.
Capo I. [Art. 283 (R)]. Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni.
Art. 283 (R). Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Capo II. [Artt. 284 (R) - 286 (R)]. Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
Art. 284 (R). Raccordo
Art. 285 (R). Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 286 (R). Modalità di pagamento della copia su compact disk
Titolo V. [Artt. 287 (R) - 292 (R)]. Riscossione.
Capo I. [Artt. 287 (R) - 288 (L)]. Disposizioni su crediti di importo determinato.
Art. 287 (R). Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo
Art. 288 (L). Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82
Capo II. [Artt. 289 (L) - 292 (R)]. Riversamento del riscosso dall'erario a terzi.
Art. 289 (L). Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 290 (R). Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 291 (L). Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
Art. 292 (R). Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
Parte X. [Artt. 293 (L) - 302 (L)]. Disposizioni finali e abrogazioni.
Art. 293 (L). Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche
Art. 294 (L). Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
Art. 295 (L). Rinvio per la copertura finanziaria
Art. 296 (L). Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico
Art. 297 (R). Non applicabilità di norme
Art. 298 (L). Norme che restano abrogate
Art. 299 (L). Abrogazioni di norme primarie
Art. 300 (L). Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Art. 301 (R). Abrogazioni di norme secondarie
Art. 302 (L). Entrata in vigore
Protezione internazionale
1. D.P.C.M. 12 maggio 1999. Misure di protezione temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 121 del 26 maggio 1999).
Art. 1. Misure di protezione temporanea
Art. 2. Accoglienza sul territorio italiano
Art. 3. Attività di soccorso e assistenza
Art. 4. Rimpatrio
Art. 5. Disposizioni finali e finanziarie
2. Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/81/CE. Direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (Gazzetta Ufficiale U.E. L 261 del 6 agosto 2004).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA.
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Campo di applicazione
Art. 4. Disposizioni più favorevoli
Capo II. [Artt. 5 - 8]. Procedura di rilascio del titolo di soggiorno.
Art. 5. Informazione del cittadino di un paese terzo interessato
Art. 6. Periodo di riflessione
Art. 7. Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno
Art. 8. Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno
Capo III. [Artt. 9 - 12]. Trattamento dei beneficiari del titolo di soggiorno.
Art. 9. Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno
Art. 10. Minorenni
Art. 11. Lavoro, formazione professionale e istruzione
Art. 12. Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati
Capo IV. [Artt. 13 - 14]. Non rinnovo e ritiro.
Art. 13. Non rinnovo
Art. 14. Ritiro
Capo V. [Artt. 15 - 19]. Disposizioni finali.
Art. 15. Clausola di salvaguardia
Art. 16. Relazione
Art. 17. Recepimento
Art. 18. Entrata in vigore
Art. 19. Destinatari
3. Dir. (UE) 13 dicembre 2011, n. 95. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 337 del 20 dicembre 2011) e rettifica in G.U.U.E. n. L 167 del 30 giugno 2017.
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Obiettivo
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Disposizioni più favorevoli
Capo II. [Artt. 4 - 8]. Valutazione delle domande di protezione internazionale.
Art. 4. Esame dei fatti e delle circostanze
Art. 5. Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place »)
Art. 6. Responsabili della persecuzione o del danno grave
Art. 7. Soggetti che offrono protezione
Art. 8. Protezione all'interno del paese d'origine
Capo III. [Artt. 9 - 12]. Requisiti per essere considerato rifugiato.
Art. 9. Atti di pesecuzione
Art. 10. Motivi di persecuzione
Art. 11. Cessazione
Art. 12. Esclusione
Capo IV. [Artt. 13 - 14]. Status di rifugiato.
Art. 13. Riconoscimento dello status di rifugiato
Art. 14. Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato
Capo V. [Artt. 15 - 17]. Requisiti per la protezione sussidiaria.
Art. 15. Danno grave
Art. 16. Cessazione
Art. 17. Esclusione
Capo VI. [Artt. 18 - 19]. Status di protezione sussidiaria.
Art. 18. Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
Art. 19. Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria
Capo VII. [Artt. 20 - 35]. Contenuto della protezione internazionale.
Art. 20. Disposizioni generali
Art. 21. Protezione dal respingimento
Art. 22. Informazioni
Art. 23. Mantenimento dell'unità del nucleo familiare
Art. 24. Permesso di soggiorno
Art. 25. Documenti di viaggio
Art. 26. Accesso all'occupazione
Art. 27. Accesso all'istruzione
Art. 28. Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche
Art. 29. Assistenza sociale
Art. 30. Assistenza sanitaria
Art. 31. Minori non accompagnati
Art. 32. Accesso all'alloggio
Art. 33. Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
Art. 34. Accesso agli strumenti di integrazione
Art. 35. Rimpatrio
Capo VIII. [Artt. 36 - 37]. Cooperazione amministrativa.
Art. 36. Cooperazione
Art. 37. Personale
Capo IX. [Artt. 38 - 42]. Disposizioni finali.
Art. 38. Relazioni
Art. 39. Recepimento
Art. 40. Abrogazione
Art. 41. Entrata in vigore
Art. 42. Destinatari
4. L. 6 agosto 2013, n. 96. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 194 del 20 agosto 2013).
Art. 5. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
Art. 6. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
Art. 7. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta
5. D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21. Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 53 del 5 marzo 2015).
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande
Art. 3. Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale
Art. 4. Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Art. 5. Esame della domanda di protezione internazionale
Art. 6. Decisione
Art. 7. Disposizioni per l'esame prioritario
Art. 8. Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
Art. 9. Disposizioni per l'istituzione dei CARA
Art. 10. Modalità di permanenza nei CARA
Art. 11. Disposizioni per la gestione dei CARA
Art. 12. Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA
Art. 13. Commissione nazionale per il diritto di asilo
Art. 14. Cessazione e revoca della protezione internazionale
Art. 15. Opuscolo informativo
Art. 16. Assistenza sanitaria
Art. 17. Disposizione finanziaria
Art. 18. Abrogazioni
Art. 19. Disposizione finale
6. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo II. [Art. 12]. Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova .
Art. 12. Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno
Respingimento ed espulsione
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro II. [Artt. 270 quater.1 - 312]. Dei delitti in particolare.
Titolo I. [Artt. 270 quater.1 - 312]. Dei delitti contro la personalità dello Stato.
Capo I. [Art. 270 quater.1]. Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
Art. 270 quater.1. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
Capo V. [Art. 312]. Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.
Art. 312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
2. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 183 bis - 183 ter]. Norme di attuazione.
Capo XV. [Artt. 183 bis - 183 ter]. Disposizioni relative alla esecuzione.
Art. 183 bis. Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide
Art. 183 ter. Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare
3. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Artt. 10 - 19]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo II. [Artt. 10 - 17]. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.
Art. 10. Respingimento
Art. 10 bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Art. 10 ter. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare
Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Art. 13. Espulsione amministrativa
[ Art. 13 bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio ]
Art. 14. Esecuzione dell'espulsione
Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
Art. 17. Diritto di difesa
Capo III. [Artt. 18 - 19]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale
Art. 18 bis. Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica
Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili
4. D.M. 22 dicembre 2000. Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 63 del 16 marzo 2001).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
5. Dir. 28 novembre 2002, n. 2002/90/CE. Direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 328 del 5 dicembre 2002).
Art. 1. Comportamenti illeciti
Art. 2. Istigazione, concorso e tentativo
Art. 3. Sanzioni
Art. 4. Attuazione
Art. 5. Abrogazione
Art. 6. Entrata in vigore
Art. 7. Destinatari
Art. 8. Applicazione territoriale
Art. 9. Attuazione
Art. 10. Abrogazione
Art. 11. Entrata in vigore
6. D.M. 14 luglio 2003. Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 22 settembre 2003).
Art. 1. Principi generali
Art. 2. Linee di azione
Art. 3. Dispositivo di controllo
Art. 4. Attività di sorveglianza
Art. 5. Attività in acque internazionali
Art. 6. Attività nelle acque territoriali e nella zona contigua
Art. 7. Norme di comportamento
Art. 8. Supporto informativo
Art. 9. Formazione
Art. 10. Disposizioni finali
7. D.L.vo 10 gennaio 2005, n. 12. Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 16 febbraio 2005).
Art. 1. Finalità
Art. 2. Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione
Art. 3. Procedura di consultazione fra gli Stati membri
Art. 4. Trattamento di dati personali
Art. 5. Ricorsi
Art. 6. Casi di esclusione
Art. 7. Costi
8. D.L.vo 25 gennaio 2007, n. 24. Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 66 del 20 marzo 2007).
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità centrale
Art. 4. Richiesta di transito per via aerea
Art. 5. Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea
Art. 6. Misure di assistenza
Art. 7. Obbligo di riammissione
Art. 8. Obblighi e poteri della scorta
Art. 9. Norma finanziaria
9. Dir. CE 16 dicembre 2008, n. 2008/115. Recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 348 24 dicembre 2008
Capo I. [Artt. 1 - 5 ]. Disposizioni generali.
Art. 1 . Oggetto
Art. 2 . Ambito di applicazione
Art. 3 . Definizioni
Art. 4 . Disposizioni più favorevoli
Art. 5 . Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute
Capo II. [Artt. 6 - 11 ]. Fine del soggiorno irregolare.
Art. 6 . Decisione di rimpatrio
Art. 7 . Partenza volontaria
Art. 8 . Allontanamento
Art. 9 . Rinvio dell'allontanamento
Art. 10 . Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati
Art. 11 . Divieto d'ingresso
Capo III. [Artt. 12 - 14 ]. Garanzie procedurali.
Art. 12 . Forma
Art. 13 . Mezzi di ricorso
Art. 14 . Garanzie prima del rimpatrio
Capo IV. [Artt. 15 - 18 ]. Trattenimento ai fini dell'allontanamento.
Art. 15 . Trattenimento
Art. 16 . Condizioni di trattenimento
Art. 17 . Trattenimento di minori e famiglie
Art. 18 . Situazioni di emergenza
Capo V. [Artt. 19 - 23 ]. Disposizioni finali.
Art. 19 . Relazione
Art. 20 . Attuazione
Art. 21 . Relazione con la convenzione Schengen
Art. 22 . Entrata in vigore
Art. 23 . Destinatari
10. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 18 - 19 ter]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 18. Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
Art. 19 bis. Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
11. Reg. (UE) 26 ottobre 2016, n. 1953. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 ( G.U.U.E. n. L 311 del 17 novembre 2016).
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Documento di viaggio europeo per il rimpatrio
Art. 4. Specifiche tecniche
Art. 5. Diritti di rilascio
Art. 6. Esercizio della delega
Art. 7. Abrogazione
Art. 8. Riesame e presentazione di relazioni
Art. 9. Entrata in vigore
12. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo III. [Art. 19]. Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
Art. 19. Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
Ricongiungimento con i familiari
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4 bis. Accordo di integrazione
Titolo IV. [Artt. 28 - 32]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 28. Diritto all'unità familiare
Art. 29. Ricongiungimento familiare
Art. 29 bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati
Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari
Art. 31. Disposizioni in favore dei minori
Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
Titolo V. [Artt. 40 - 42 bis]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo III. [Artt. 40 - 41]. Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale.
Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
Art. 41. Assistenza sociale
Capo IV. [Art. 42 bis]. Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie.
Art. 42 bis. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
2. Dir. 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE. Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 251 del 3 ottobre 2003).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Capo II. [Art. 4]. Familiari.
Art. 4.
Capo III. [Art. 5]. Presentazione ed esame della domanda.
Art. 5.
Capo IV. [Artt. 6 - 8]. Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Capo V. [Artt. 9 - 12]. Ricongiungimento familiare dei rifugiati.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Capo VI. [Artt. 13 - 15]. Ingresso e soggiorno dei familiari.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Capo VII. [Artt. 16 - 18]. Sanzioni e mezzi di ricorso.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Capo VIII. [Artt. 19 - 22]. Disposizioni finali.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
3. D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 5. Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del 31 gennaio 2007).
Art. 1. Finalità
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 3. Norma finanziaria
Art. 4. Disposizione finale
4. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 19 bis - 20]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 19 bis. Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia
Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Art. 20. Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
Rimpatrio volontario
1. D.M. 27 ottobre 2011. Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 304 del 31 dicembre 2011).
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2. Programmi di rimpatrio
Art. 3. Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito
Art. 4. Priorità di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito
Art. 5. Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni
Art. 6. Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito
Art. 7. Risorse finanziarie
Rogatorie
1. L. 23 febbraio 1961, n. 215. Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 13 aprile 1961).
Titolo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1.
Art. 2.
Titolo II. [Artt. 3 - 6]. Rogatorie.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Titolo III. [Artt. 7 - 12]. Rimessa di atti processuali e di provvedimenti giudiziari. Comparizione di testimoni, periti e persone sottoposte a procedimento penale.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titolo IV. [Art. 13]. Casellario giudiziario.
Art. 13.
Titolo V. [Artt. 14 - 20]. Procedura.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Titolo VI. [Art. 21]. Denunce ai fini di procedimenti penali.
Art. 21.
Titolo VII. [Art. 22]. Scambio d'informazioni relative a condanne.
Art. 22.
Titolo VIII. [Artt. 23 - 30]. Disposizioni finali.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
2. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.
Libro V. [Artt. 387 bis - 431]. Indagini preliminari e udienza preliminare .
Titolo VI. [Art. 387 bis]. Arresto in flagranza e fermo .
Art. 387 bis. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
Titolo IX. [Art. 431]. Udienza preliminare .
Art. 431. Fascicolo per il dibattimento
Libro VII. [Artt. 512 bis - 513]. Giudizio.
Titolo II. [Artt. 512 bis - 513]. Dibattimento.
Capo III. [Artt. 512 bis - 513]. Istruzione dibattimentale.
Art. 512 bis. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero
Art. 513. Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
Libro XI. [Artt. 696 - 729 quinquies]. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Titolo I. [Art. 696]. Disposizioni generali.
Art. 696. Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale
Titolo III. [Artt. 723 - 729 quinquies]. Rogatorie internazionali.
Capo I. [Artt. 723 - 726 ter]. Rogatorie dall'estero.
Art. 723. Poteri del Ministro della giustizia
Art. 724. Procedimento di esecuzione
Art. 725. Esecuzione delle rogatorie
Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
Art. 726 bis. Notifica diretta all'interessato
Art. 726 ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera
Capo II. [Artt. 727 - 729 quinquies]. Rogatorie all'estero.
Art. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
Art. 728. Immunità temporanea della persona citata
Art. 729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
Art. 729 bis. Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
Art. 729 ter. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute
Art. 729 quater. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
Art. 729 quinquies. Squadre investigative comuni
3. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 4 ter - 205 ter]. Norme di attuazione.
Capo II. [Art. 4 ter]. Disposizioni relative al pubblico ministero.
Art. 4 ter. Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
Capo XVI. [Artt. 204 - 205 ter]. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Art. 204. Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
Art. 204 bis. Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria
Art. 205. Richiesta del testo di leggi straniere
Art. 205 bis. Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria
Art. 205 ter. Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
4. L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 232 del 2 ottobre 1993).
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Sezioni specializzate
1. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate
Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni
Art. 5. Competenze del Presidente della sezione specializzata
Capo II. [Art. 11]. Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova .
Art. 11. Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione
Sport
1. L. 20 gennaio 2016, n. 12. Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del 1 febbraio 2016).
Art. 1.
Indice Cronologico
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