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Index
Cover Copyright Informazioni tecniche Prefazione Presentazione Abbreviazioni Costituzione della Repubblica italiana
1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
[Artt. 1 - 12].PRINCIPI FONDAMENTALI.
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Parte I. [Artt. 13 - 54]. Diritti e doveri dei cittadini.
Titolo I. [Artt. 13 - 28]. Rapporti civili.
Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28.
Titolo II. [Artt. 29 - 34]. Rapporti etico-sociali.
Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34.
Titolo III. [Artt. 35 - 47]. Rapporti economici.
Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47.
Titolo IV. [Artt. 48 - 54]. Rapporti politici.
Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54.
Testo unico e Regolamento di attuazione
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo I. [Artt. 1 - 3]. Principi generali.
Art. 1. Ambito di applicazione Art. 2. Diritti e doveri dello straniero Art. 2 bis. Comitato per il coordinamento e il monitoraggio Art. 3. Politiche migratorie
Titolo II. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Artt. 4 - 9 ter]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato Art. 4 bis. Accordo di integrazione Art. 5. Permesso di soggiorno Art. 5 bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro Art. 8. Disposizioni particolari Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Art. 9 bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Art. 9 ter. Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
Capo II. [Artt. 10 - 17]. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.
Art. 10. Respingimento Art. 10 bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Art. 10 ter. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Art. 13. Espulsione amministrativa [ Art. 13 bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio ] Art. 14. Esecuzione dell'espulsione Art. 14 bis. Fondo rimpatri Art. 14 ter. Programmi di rimpatrio assistito Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione Art. 17. Diritto di difesa
Capo III. [Artt. 18 - 20 bis]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale Art. 18 bis. Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili Art. 20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali Art. 20 bis. Permesso di soggiorno per calamità
Titolo III. [Artt. 21 - 27 sexies]. Disciplina del lavoro.
Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato Art. 23. Titoli di prelazione Art. 24. Lavoro stagionale Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavori stagionali Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo Art. 26 bis. Ingresso e soggiorno di investitori Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari Art. 27 bis. Ingresso e soggiorno per volontariato Art. 27 ter. Ingresso e soggiorno per ricerca Art. 27 quater. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE Art. 27 quinquies. Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari Art. 27 sexies. Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro
Titolo IV. [Artt. 28 - 33]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 28. Diritto all'unità familiare Art. 29. Ricongiungimento familiare Art. 29 bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari Art. 31. Disposizioni in favore dei minori Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età Art. 33. Comitato per i minori stranieri Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31
Titolo V. [Artt. 34 - 46]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo I. [Artt. 34 - 36]. Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche
Capo II. [Artt. 37 - 39 ter]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 37. Attività professionali Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale Art. 39. Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore Art. 39 bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti Art. 39 ter. Disposizioni per i medici extracomunitari
Capo III. [Artt. 40 - 41]. Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale.
Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione Art. 41. Assistenza sociale
Capo IV. [Artt. 42 - 46]. Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie.
Art. 42. Misure di integrazione sociale Art. 42 bis. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Art. 44. Azione civile contro la discriminazione Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione
Titolo VI. [Artt. 47 - 49]. Norme finali.
Art. 47. Abrogazioni Art. 48. Copertura finanziaria Art. 49. Disposizioni finali e transitorie
2. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 258 del 3 novembre 1999) .
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni di carattere generale.
Art. 1. Accertamento della condizione di reciprocità Art. 2. Rapporti con la pubblica amministrazione Art. 3. Comunicazioni allo straniero Art. 4. Comunicazioni all'autorità consolare
Capo II. [Artt. 5 - 17]. Ingresso e soggiorno.
Art. 5. Rilascio dei visti di ingresso Art. 6. Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito Art. 6 bis. Diniego del visto d'ingresso Art. 7. Ingresso nel territorio dello Stato Art. 8. Uscita dal territorio dello Stato e reingresso Art. 8 bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato Art. 9. Richiesta del permesso di soggiorno Art. 10. Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari Art. 11. Rilascio del permesso di soggiorno Art. 12. Rifiuto del permesso di soggiorno Art. 13. Rinnovo del permesso di soggiorno Art. 14. Conversione del permesso di soggiorno Art. 15. Iscrizioni anagrafiche Art. 16. Richiesta della carta di soggiorno Art. 17. Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
Capo III. [Artt. 18 - 23]. Espulsione e trattenimento.
Art. 18. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione Art. 19. Divieto di rientro per gli stranieri espulsi Art. 19 bis. Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi Art. 20. Trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri Art. 21. Modalità del trattenimento Art. 22. Funzionamento dei centri di permanenza per rimpatri Art. 23. Attività di prima assistenza e soccorso
Capo IV. [Artt. 24 - 28]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 24. Servizi di accoglienza alla frontiera Art. 25. Programmi di assistenza ed integrazione sociale Art. 26. Convenzioni con soggetti privati Art. 27. Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale Art. 28. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
Capo V. [Artt. 29 - 41]. Disciplina del lavoro.
Art. 29. Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro Art. 30. Sportello unico per l'immigrazione Art. 30 bis. Richiesta assunzione lavoratori stranieri Art. 30 ter. Modulistica Art. 30 quater. Archivio informatizzato dello Sportello unico Art. 30 quinquies. Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego Art. 30 sexies. Rinuncia all'assunzione Art. 31. Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso Art. 32. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia Art. 32 bis. Liste dei lavoratori di origine italiana Art. 33. Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste Art. 34. Titoli di prelazione Art. 35. Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato Art. 36. Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro [ Art. 36 bis. Variazioni del rapporto di lavoro ] Art. 37. Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido [ Art. 38. Accesso al lavoro stagionale ] [ Art. 38 bis. Permesso pluriennale per lavoro stagionale ] Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autonomo Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro Art. 41. Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Capo VI. [Artt. 42 - 44]. Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 42. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Art. 43. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Art. 44. Ingresso e soggiorno per cure mediche
Capo VII. [Artt. 44 bis - 51]. Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni.
Art. 44 bis. Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca Art. 45. Iscrizione scolastica Art. 46. Accesso degli stranieri alle università Art. 47. Abilitazione all'esercizio della professione Art. 48. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni Art. 50. Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie [ Art. 51. Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti ]
Capo VIII. [Artt. 52 - 61 bis]. Disposizioni sull'integrazione sociale.
Art. 52. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati Art. 53. Condizioni per l'iscrizione nel Registro Art. 54. Iscrizione nel Registro Art. 55. Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie Art. 56. Organismo nazionale di coordinamento Art. 57. Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione Art. 58. Fondo nazionale per le politiche migratorie Art. 59. Attività delle regioni e delle province autonome Art. 60. Attività delle Amministrazioni statali Art. 61. Disposizione transitoria Art. 61 bis. Sistemi informativi
3. L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 199 del 26 agosto 2002).
Capo I. [Artt. 1 - 30]. Disposizioni in materia di immigrazione.
Art. 1. Cooperazione con Stati stranieri Art. 6. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato Art. 13. Esecuzione dell'espulsione Art. 28. Aggiornamenti normativi Art. 30. Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
Capo II. [Art. 33]. Disposizioni in materia di asilo.
Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
Capo III. Disposizioni di coordinamento.
Art. 34. Norme transitorie e finali Art. 35. Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere Art. 36. Esperti della Polizia di Stato Art. 37. Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione Art. 38. Norma finanziaria
Normativa complementare
Accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato
1. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179. Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 263 del 11 novembre 2011).
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione Art. 2. Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo di integrazione Art. 3. Sessione di formazione civica e di informazione Art. 4. Articolazione dell'accordo per crediti Art. 5. Modalità di assegnazione e decurtazione dei crediti Art. 6. Verifica dell'accordo Art. 7. Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative Art. 8. Sospensione dell'accordo Art. 9. Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione Art. 10. Collaborazione interistituzionale Art. 11. Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie Art. 12. Disposizioni finali Art. 13. Disposizione finanziaria Art. 14. Entrata in vigore
Adozione
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo IV. [Artt. 28 - 32]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 28. Diritto all'unità familiare Art. 29. Ricongiungimento familiare Art. 29 bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari Art. 31. Disposizioni in favore dei minori Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
2. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983).
Titolo I. [Art. 1]. Principi generali .
Art. 1.
Titolo I . [Artt. 2 - 5]. Dell'affidamento del minore .
Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Titolo II. [Artt. 6 - 28]. Dell'adozione.
Capo I. [Artt. 6 - 7]. Disposizioni generali.
Art. 6. Art. 7.
Capo II. [Artt. 8 - 21]. Della dichiarazione di adottabilità .
Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21.
Capo III. [Artt. 22 - 24]. Dell'affidamento preadottivo.
Art. 22. Art. 23. Art. 24.
Capo IV. [Artt. 25 - 28]. Della dichiarazione di adozione.
Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28.
Titolo III . [Artt. 29 - 43]. Dell'adozione internazionale.
Capo I . [Artt. 29 - 39 quater]. Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. Art. 29 bis. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 37 bis. Art. 38. Art. 39. Art. 39 bis. Art. 39 ter. [ Art. 39 quater. ]
Capo II. [Artt. 40 - 43]. Dell'espatrio di minori a scopo di adozione.
Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43.
Titolo IV. [Artt. 44 - 57]. Dell'adozione in casi particolari.
Capo I. [Artt. 44 - 55]. Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti.
Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55.
Capo II. [Artt. 56 - 57]. Delle forme dell'adozione in casi particolari.
Art. 56. Art. 57.
Titolo V. [Art. 64]. Modifiche al Titolo VIII del Libro I del Codice Civile.
Art. 64.
Titolo VI. [Artt. 68 - 82]. Norme finali, penali e transitorie.
Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 72 bis. Art. 73. Art. 74. [ Art. 75. ] Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 79 bis. Art. 80. Art. 81. Art. 82.
3. L. 22 maggio 1974, n. 357. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ( Gazzetta Ufficiale n. 218 del 21 agosto 1974).
Art. 1. Art. 2. CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DEI MINORI.
4. L. 15 gennaio 1994, n. 64. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 23 del 29 gennaio 1994).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.
5. L. 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 del 12 gennaio 1999).
Art. 1. Art. 2. Art. 3 - 3. Art. 4 - 4. Art. 5 - 5. Art. 6 - 6. Art. 7 - 7. Art. 8. Art. 9.
Apolidi
1. L. 1 febbraio 1962, n. 306. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 7 giugno 1962).
Chapitre I. [Artt. 1 - 11]. Dispositions generales.
Art. 1. Définition du terme «apatride» Art. 2. Obligations générales Art. 3. Non-discrimination Art. 4. Religion Art. 5. Droits accordés indépendamment de cette Convention Art. 6. L'expression «dans les mêmes circonstances» Art. 7. Dispense de réciprocité Art. 8. Dispense de mesures exceptionnelles Art. 9. Mesures provisoires Art. 10. Continuité de résidence Art. 11. Gens de mer apatrides
Chapitre II. [Artt. 12 - 16]. Condition juridique.
Art. 12. Statut personnel Art. 13. Proprieté mobilière et immobilière Art. 14. Propriété intellectuelle et industrielle Art. 15. Droit d'association Art. 16. Droit d'ester en justice
Chapitre III. [Artt. 17 - 19]. Emplois lucratifs.
Art. 17. Professions salariées Art. 18. Professions non salariées Art. 19. Professions libérales
Chapitre IV. [Artt. 20 - 24]. Avantages sociaux.
Art. 20. Rationnement Art. 21. Logement Art. 22. Education publique Art. 23. Assistance publique Art. 24. Législation du travail et sécurité sociale
Chapitre V. [Artt. 25 - 32]. Mesures administratives.
Art. 25. Aide administrative Art. 26. Liberté de circulation Art. 27. Pièces d'identité Art. 28. Titres de voyage Art. 29. Charge fiscales Art. 30. Transfert des avoirs Art. 31. Expulsion Art. 32. Naturalisation
Chapitre VI. [Artt. 33 - 42]. Clauses finales.
Art. 33. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux Art. 34. Règlement des différends Art. 35. Signature, ratification et adhésion Art. 36. Clause d'application territoriale Art. 37. Clause fédérale Art. 38. Réserves Art. 39. Entrée en vigueur Art. 40. Dénonciation Art. 41. Révision Art. 42. Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Asilo politico
1. D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 49 del 28 febbraio 1990).
Art. 1. Rifugiati Art. 1 bis. Casi di trattenimento Art. 1 ter. Procedura semplificata Art. 1 quater. Commissioni territoriali Art. 1 quinquies. Commissione nazionale per il diritto di asilo Art. 1 sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati Art. 1 septies. Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
2. D.M. 24 luglio 1990, n. 237. Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 189 del 14 agosto 1990).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.
3. L. 23 dicembre 1992, n. 523. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 3 del 5 gennaio 1993). 4. D.L.vo 7 aprile 2003, n. 85. Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 93 del 22 aprile 2003).
Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni Art. 3. Misure di protezione temporanea Art. 4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Art. 5. Casi di esclusione Art. 6. Ricongiungimento familiare Art. 7. Istanze di asilo Art. 8. Informazioni Art. 9. Ricorsi Art. 10. Divieto di allontanamento Art. 11. Rimpatri Art. 12. Copertura finanziaria Art. 13. Norme finali
5. L. 6 febbraio 2007, n. 13. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2007).
Capo IV. [Art. 12]. Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa.
Art. 12. Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
6. D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251. Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 3 del 4 gennaio 2008).
Capo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni
Capo II. [Artt. 3 - 6]. Valutazione delle domande di protezione internazionale.
Art. 3. Esame dei fatti e delle circostanze Art. 4. Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine Art. 5. Responsabili della persecuzione o del danno grave Art. 6. Soggetti che offrono protezione
Capo III. [Artt. 7 - 13].
Art. 7. Atti di persecuzione Art. 8. Motivi di persecuzione Art. 9. Cessazione Art. 10. Esclusione Art. 11. Riconoscimento dello status di rifugiato Art. 12. Diniego dello status di rifugiato Art. 13. Revoca dello status di rifugiato
Capo IV. [Artt. 14 - 18]. Protezione sussidiaria.
Art. 14. Danno grave Art. 15. Cessazione Art. 16. Esclusione Art. 17. Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria Art. 18. Revoca dello status di protezione sussidiaria
Capo V. [Artt. 19 - 30]. Contenuto della protezione internazionale.
Art. 19. Disposizioni generali Art. 20. Protezione dall'espulsione Art. 21. Informazioni Art. 22. Mantenimento del nucleo familiare Art. 23. Permesso di soggiorno Art. 24. Documenti di viaggio Art. 25. Accesso all'occupazione Art. 26. Accesso all'istruzione Art. 27. Assistenza sanitaria e sociale Art. 28. Minori non accompagnati Art. 29. Libera circolazione, integrazione e alloggio Art. 30. Rimpatrio
Capo VI. [Artt. 31 - 34]. Disposizioni finali.
Art. 31. Punto di contatto Art. 32. Personale Art. 33. Norma finanziaria Art. 34. Disposizioni transitorie e finali
7. D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 16 febbraio 2008).
Capo I. [Artt. 1 - 40]. Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni Art. 2 bis. Paesi di origine sicuri Art. 3. Autorità competenti Art. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale Art. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo Art. 6. Accesso alla procedura Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda Art. 8. Criteri applicabili all'esame delle domande Art. 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo Art. 10 bis. Informazioni e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera Art. 11. Obblighi del richiedente asilo Art. 12. Colloquio personale Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale Art. 14. Verbale del colloquio personale Art. 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali Art. 18. Applicazione della Art. 19. Garanzie per i minori non accompagnati [ Art. 20. Casi di accoglienza ] [ Art. 21. Casi di trattenimento ] [ Art. 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento ] Art. 23. Ritiro della domanda Art. 23 bis. Allontanamento ingiustificato Art. 24. Ruolo dell'UNHCR Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale Art. 27. Procedure di esame Art. 28. Esame prioritario Art. 28 bis. Procedure accelerate Art. 28 ter. Domanda manifestamente infondata Art. 29. Casi di inammissibilità della domanda Art. 29 bis. Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE ) n. 343/2003 Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi Art. 32. Decisione Art. 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta Art. 34. Rinuncia agli status riconosciuti Art. 35. Impugnazione Art. 35 bis. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale [ Art. 36. Accoglienza del ricorrente ] Art. 37. Riservatezza Art. 38. Regolamenti di attuazione Art. 39. Disposizioni finanziarie Art. 40. Abrogazioni
8. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 19 - 20]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
[ Art. 19. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ] Art. 19 bis. Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario Art. 20. Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
9. Reg. (UE) 26 giugno 2013, n. 603. Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (G.U.U.E. n. L 180 del 29 giugno 2013).
Capo I. [Artt. 1 - 8]. Disposizioni generali .
Art. 1. Scopo dell'“Eurodac” Art. 2. Definizioni Art. 3. Architettura del sistema e principi di base Art. 4. Gestione operativa Art. 5. Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto Art. 6. Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto Art. 7. Europol Art. 8. Statistiche
Capo II. [Artt. 9 - 13]. Richiedenti protezione internazionale .
Art. 9. Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali Art. 10. Informazioni sullo status dell'interessato Art. 11. Registrazione dei dati Art. 12. Conservazione dei dati Art. 13. Cancellazione anticipata dei dati
Capo III. [Artt. 14 - 16]. Cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna .
Art. 14. Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali Art. 15. Registrazione dei dati Art. 16. Conservazione dei dati
Capo IV. [Art. 17]. Cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro .
Art. 17. Confronto dei dati relativi alle impronte digitali
Capo V. [Art. 18]. Beneficiari di protezione internazionale.
Art. 18. Contrassegno dei dati
Capo VI. [Artt. 19 - 22]. Procedura per il confronto e la trasmissione dei dati ai fini di contrasto .
Art. 19. Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac Art. 20. Condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac Art. 21. Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac Art. 22. Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali
Capo VII. [Artt. 23 - 37]. Trattamento, protezione dei dati e responsabilità .
Art. 23. Responsabilità in materia di trattamento dei dati Art. 24. Trasmissione Art. 25. Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati Art. 26. Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale Art. 27. Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione Art. 28. Conservazione delle registrazioni Art. 29. Diritti dell'interessato Art. 30. Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo Art. 31. Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati Art. 32. Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati Art. 33. Protezione dei dati personali a fini di contrasto Art. 34. Sicurezza dei dati Art. 35. Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato Art. 36. Registrazione e documentazione Art. 37. Risarcimento dei danni
Capo VIII. [Art. 38]. Modifiche al regolamento (UE) n. 1077/2011 .
Art. 38. Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011
Capo IX. [Artt. 39 - 46]. Disposizioni finali .
Art. 39. Spese Art. 40. Relazione annuale, monitoraggio e valutazione Art. 41. Sanzioni Art. 42. Applicazione territoriale Art. 43. Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica Art. 44. Disposizione transitoria Art. 45. Abrogazione Art. 46. Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione
10. Reg. (CE) 26 giugno 2013, n. 604. Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) ( Gazzetta Ufficiale U.E. n. L. 180 del 29 giugno 2013).
Capo I. [Artt. 1 - 2]. Oggetto e definizioni.
Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni
Capo II. [Artt. 3 - 6]. Principi generali e garanzie.
Art. 3. Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale Art. 4. Diritto di informazione Art. 5. Colloquio personale Art. 6. Garanzie per i minori
Capo III. [Artt. 7 - 15]. Criteri per determinare lo stato membro competente.
Art. 7. Gerarchia dei criteri Art. 8. Minori Art. 9. Familiari beneficiari di protezione internazionale Art. 10. Familiari richiedenti protezione internazionale Art. 11. Procedura familiare Art. 12. Rilascio di titoli di soggiorno o visti Art. 13. Ingresso e/o soggiorno Art. 14. Ingresso con esenzione dal visto Art. 15. Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto
Capo IV. [Artt. 16 - 17]. Persone a carico e clausole discrezionali.
Art. 16. Persone a carico Art. 17. Clausole discrezionali
Capo V. [Artt. 18 - 19]. Obblighi dello stato membro competente.
Art. 18. Obblighi dello Stato membro competente Art. 19. Cessazione delle competenze
Capo VI. [Artt. 20 - 33]. Procedure di presa in carico e ripresa in carico.
Sezione I. [Art. 20]. Avvio della procedura.
Art. 20. Avvio della procedura
Sezione II. [Artt. 21 - 22]. Procedure per le richieste di presa in carico.
Art. 21. Presentazione di una richiesta di presa in carico Art. 22. Risposta a una richiesta di presa in carico
Sezione III. [Artt. 23 - 25]. Procedure per le richieste di ripresa in carico.
Art. 23. Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente Art. 24. Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente Art. 25. Risposta a una richiesta di ripresa in carico
Sezione IV. [Artt. 26 - 27]. Garanzie procedurali.
Art. 26. Notifica di una decisione di trasferimento Art. 27. Mezzi di impugnazione
Sezione V. [Art. 28]. Trattenimento ai fini del trasferimento.
Art. 28. Trattenimento
Sezione VI. [Artt. 29 - 33]. Trasferimenti.
Art. 29. Modalità e termini Art. 30. Costi del trasferimento Art. 31. Scambio di informazioni utili prima del trasferimento Art. 32. Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento Art. 33. Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi
Capo VII. [Artt. 34 - 36]. Cooperazione amministrativa.
Art. 34. Scambio di informazioni Art. 35. Autorità competenti e risorse Art. 36. Disposizioni amministrative
Capo VIII. [Art. 37]. Conciliazione.
Art. 37. Conciliazione
Capo IX. [Artt. 38 - 49]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 38. Sicurezza e protezione dei dati Art. 39. Riservatezza Art. 40. Sanzioni Art. 41. Disposizioni transitorie Art. 42. Calcolo dei termini Art. 43. Ambito di applicazione territoriale Art. 44. Comitato Art. 45. Esercizio della delega Art. 46. Controllo e valutazione Art. 47. Statistiche Art. 48. Abrogazione Art. 49. Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
11. D.M. 27 aprile 2015. Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) di minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 118 del 23 maggio 2015) 1.
Art. 1. Definizioni Art. 2. Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione Art. 3. Oggetto del decreto Art. 4. Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi Art. 5. Presentazione della domanda Art. 6. Cause di inammissibilità e di esclusione Art. 7. Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza Art. 8. Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi Art. 9. Costi inammissibili Art. 10. Commissione di valutazione delle domande di contributo Art. 11. Punteggi per la formazione della graduatoria Art. 12. Decreto di ripartizione Art. 13. Variazioni del servizio finanziato Art. 14. Presentazione del rendiconto e controlli Art. 15. Economie Art. 16. Revoca del contributo Art. 17. Allegati Art. 18. Pubblicazione
12. D.M. 10 agosto 2016. Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonchè approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 200 del 27 agosto 2016) 1.
Art. 1. Oggetto Art. 2. Accesso ai finanziamenti Art. 3. Approvazione delle linee guida Art. 4. Disposizione transitoria
13. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo II. [Art. 12]. Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova .
Art. 12. Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno
Assistenza sanitaria
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo V. [Artt. 34 - 36]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo I. [Artt. 34 - 36]. Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche
Atti pubblici, documenti e legalizzazioni
1. L. 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ( Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1955).
Art. 2.
2. L. 20 dicembre 1966, n. 1253. Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 ( Gazzetta Ufficiale n. 26 del 30 gennaio 1967).
Art. 1. Art. 2.
3. L. 25 maggio 1981, n. 386. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 luglio 1981).
Art. 1. Art. 2.
4. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 132 dell' 8 giugno 1989) .
Art. 1.
5. L. 24 aprile 1990, n. 106. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 108 dell' 11 maggio 1990) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 115 del 19 maggio 1990.
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
6. D.M. 18 dicembre 2000. Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 dell' 11 gennaio 2001).
Art. 1. Definizioni Art. 2. Ambito di applicazione Art. 3. Dati oggetto di scambio Art. 4. Modalità di trasmissione dei dati Art. 5. Iscrizioni anagrafiche Art. 6. Comunicazione delle variazioni anagrafiche Art. 7. Revisione delle anagrafi
7. D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242. Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 18 settembre 2004).
Art. 1. Definizioni generali Art. 2. Sistemi informativi Art. 3. Collegamenti telematici Art. 4. Regole tecniche Art. 5. Accesso alle informazioni Art. 6. Trasmissione dei dati e dei documenti
8. D.M. 6 luglio 2010. Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 165 del 17 luglio 2010).
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
9. D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58. Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 122 del 27 maggio 2013).
Art. 1.
Casellario giudiziale
1. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, 1 di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 2003).
Titolo I. [Artt. 1 (L) - 2 (R)]. Oggetto e definizioni.
Art. 1 (L). Oggetto Art. 2 (R). Definizioni
Titolo II. [Artt. 3 (L) - 5 (L)]. Casellario giudiziale .
Art. 3 (L). Provvedimenti iscrivibili Art. 4 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile Art. 5 (L). Eliminazione delle iscrizioni
Titolo II . [Artt. 5 bis - 5 quater]. Casellario giudiziale europeo .
Art. 5 bis. Provvedimenti iscrivibili Art. 5 ter. Estratto del provvedimento iscrivibile Art. 5 quater. Eliminazione delle iscrizioni
Titolo III. [Artt. 6 (L) - 8 (L)]. Casellario dei carichi pendenti.
Art. 6 (L). Provvedimenti iscrivibili Art. 7 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile Art. 8 (L). Eliminazioni delle iscrizioni
Titolo IV. [Artt. 9 (L) - 11 (L)]. Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Art. 9 (L). Provvedimenti iscrivibili Art. 10 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile Art. 11 (L). Eliminazione delle iscrizioni
Titolo V. [Artt. 12 (L) - 14 (L)]. Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Art. 12 (L). Provvedimenti iscrivibili Art. 13 (R). Estratto del provvedimento iscrivibile Art. 14 (L). Eliminazione delle iscrizioni
Titolo VI. [Artt. 15 (L-R) - 20 (R)]. Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale.
Art. 15 (L-R). Ufficio iscrizione Art. 16 (R). Comunicazioni all'ufficio iscrizione Art. 17 (R). Ufficio territoriale Art. 18 (R). Ufficio locale Art. 19 (L-R). Ufficio centrale Art. 20 (R). Comunicazioni all'ufficio centrale
Titolo VII. [Artt. 21 (L) - 39 (L)]. Servizi certificativi.
Capo I. [Artt. 21 (L) - 29 bis]. Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.
Art. 21 (L). Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria Art. 21 bis. Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea Art. 22 (L). Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore [ Art. 23 (L). Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato ] Art. 24 (L). Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato [ Art. 25 (L). Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ] Art. 25 bis. Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro Art. 25 ter. Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato [ Art. 26 (L). Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ] Art. 27 (L). Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato Art. 28 (L). Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi Art. 28 bis. Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione Art. 29 (L). Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato Art. 29 bis. Modalità di rilascio dei certificati
Capo II. [Artt. 30 (L) - 32 (L)]. Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Art. 30 (L). Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria Art. 31 (L). Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato Art. 32 (L). Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
Capo III. [Artt. 33 (L) - 39 (L)]. Disposizioni comuni ai servizi certificativi.
Art. 33 (L). Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato Art. 34 (R). Esclusione del codice identificativo dal certificato Art. 35 (R). Ufficio competente al rilascio del certificato Art. 36 (R). Certificato di emergenza Art. 37 (L). Certificati richiesti da autorità straniere Art. 38 (R). Termine per il rilascio di certificato Art. 39 (L). Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
Titolo VIII. [Art. 40 (L)]. Garanzie giurisdizionali.
Art. 40 (L). Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
Titolo IX. [Artt. 41 (R) - 43 (R)]. Sistema informativo.
Art. 41 (R). Principi e funzioni Art. 42 (R). Regole tecniche del sistema Art. 43 (R). Codice identificativo sulla base delle impronte digitali
Titolo X. [Art. 44 (R)]. Disposizioni transitorie.
Art. 44 (R). Eliminazione di iscrizioni incompatibili
Cittadinanza
1. L. 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 1992).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9.1. Art. 9 bis. Art. 9 ter. Art. 10. Art. 10 bis. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 17 bis. Art. 17 ter. [ Art. 18. ] Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. [ Art. 24 . ] Art. 25. Art. 26. Art. 27.
2. D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 2 del 4 gennaio 1994).
Art. 1. Definizioni Art. 2. Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato Art. 3. Dichiarazione di volontà [ Art. 4. Istanze per l'acquisto della cittadinanza ] Art. 5. Reiezione delle istanze di concessione Art. 6. Riconoscimento della sentenza straniera di condanna [ Art. 7. Notifica e giuramento ] Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza Art. 9. Decreto di intimazione Art. 10. Riacquisto della cittadinanza Art. 11. Inibizione al riacquisto Art. 12. Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori Art. 13. Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza Art. 14. Dichiarazioni di cittadinanza Art. 15. Sanzioni amministrative Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile Art. 17. Certificazione della condizione d'apolidia Art. 18. Regime transitorio delle rinunce al riacquisto Art. 19. Abrogazione di norme
3. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 136 del 13 giugno 1994).
Art. 1. Presentazione della domanda Art. 2. Istruttoria Art. 3. Definizione del procedimento Art. 4. Comunicazioni e notificazioni Art. 5. Disposizioni sul termine Art. 6. Verifiche periodiche Art. 7. Disposizioni transitorie Art. 8. Norme abrogate Art. 9. Entrata in vigore
4. D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 194 del 20 agosto 2013).
Titolo II. [Art. 33]. Semplificazioni.
Capo I. [Art. 33]. Misure per la semplificazione amministrativa.
Art. 33. Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Cittadini comunitari
1. Trattato 25 marzo 1957. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957) Versione consolidata 1 2 3 4.
(Versione consolidata 2012). . [Artt. 1 - 17]. Principi.
Art. 1. Titolo I. [Artt. 2 - 6]. Categorie e settori di competenza dell'Unione.
Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.
Titolo II. [Artt. 7 - 17]. Disposizioni di applicazione generale.
Art. 7. Art. 8. ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE Art. 9. Art. 10. Art. 11. ex articolo 6 del TCE Art. 12. ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE Art. 13. Art. 14. ex articolo 16 del TCE Art. 15. ex articolo 255 del TCE Art. 16. ex articolo 286 del TCE Art. 17.
. [Artt. 18 - 25]. Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione.
Art. 18. ex articolo 12 del TCE Art. 19. ex articolo 13 del TCE Art. 20. ex articolo 17 del TCE Art. 21. ex articolo 18 del TCE Art. 22. ex articolo 19 del TCE Art. 23. ex articolo 20 del TCE Art. 24. ex articolo 21 del TCE Art. 25. ex articolo 22 del TCE
. [Artt. 45 - 66]. Politiche dell'unione e azioni interne.
Titolo IV. [Artt. 45 - 66]. Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.
Capo 1. [Artt. 45 - 48]. I lavoratori.
Art. 45. ex articolo 39 del TCE Art. 46. ex articolo 40 del TCE Art. 47. ex articolo 41 del TCE Art. 48. ex articolo 42 del TCE
Capo 2. [Artt. 49 - 55]. Il diritto di stabilimento.
Art. 49. ex articolo 43 del TCE Art. 50. ex articolo 44 del TCE Art. 51. ex articolo 45 del TCE Art. 52. ex articolo 46 del TCE Art. 53. ex articolo 47 del TCE Art. 54. ex articolo 48 del TCE Art. 55. ex articolo 294 del TCE
Capo 3. [Artt. 56 - 62]. I servizi.
Art. 56. ex articolo 49 del TCE Art. 57. ex articolo 50 del TCE Art. 58. ex articolo 51 del TCE Art. 59. ex articolo 52 del TCE Art. 60. ex articolo 53 del TCE Art. 61. ex articolo 54 del TCE Art. 62. ex articolo 55 del TCE
Capo 4. [Artt. 63 - 66]. Capitali e pagamenti.
Art. 63. ex articolo 56 del TCE Art. 64. ex articolo 57 del TCE Art. 65. ex articolo 58 del TCE Art. 66. ex articolo 59 del TCE
2. D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 72 del 27 marzo 2007).
Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni Art. 3. Aventi diritto Art. 4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea Art. 5. Diritto di ingresso Art. 6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi Art. 8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno Art. 9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea Art. 11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea Art. 12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio Art. 13. Mantenimento del diritto di soggiorno Art. 14. Diritto di soggiorno permanente Art. 15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari Art. 16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro Art. 18. Continuità del soggiorno Art. 19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente Art. 20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno Art. 20 bis. Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento Art. 20 ter. Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno Art. 22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento Art. 23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani Art. 23 bis. Consultazione tra gli Stati membri Art. 24. Norma finanziaria Art. 25. Norme finali e abrogazioni
3. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 16 - 19 ter]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 16. Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari Art. 17. Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
Diritti umani
1. L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 ( Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955).
[Art. 1].CONVENZIONE .
Art. 1. Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo
Titolo I. [Artt. 2 - 18]. Diritti e libertà.
Art. 2. Diritto alla vita Art. 3. Divieto della tortura Art. 4. Divieto di schiavitù e del lavoro forzato Art. 5. Diritto alla libertà ed alla sicurezza Art. 6. Diritto ad un processo equo Art. 7. Nessuna pena senza legge Art. 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Art. 10. Libertà di espressione Art. 11. Libertà di riunione e di associazione Art. 12. Diritto al matrimonio Art. 13. Diritto ad un ricorso effettivo Art. 14. Divieto di discriminazione Art. 15. Deroga in caso di stato di urgenza Art. 16. Restrizioni all'attività politica di stranieri Art. 17. Divieto dell'abuso del diritto Art. 18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti
Titolo II. [Artt. 19 - 51]. Corte europea dei diritti dell'uomo .
Art. 19. Istituzione della Corte Art. 20. Numero dei giudici Art. 21. Condizioni per l'esercizio delle funzioni Art. 22. Elezione dei giudici Art. 23. Durata del mandato Art. 24. Revoca Art. 25. Ufficio di cancelleria e referendari Art. 26. Assemblea plenaria della Corte Art. 27. Comitati, Camere e Grande Camera Art. 28. Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati Art. 29. Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito Art. 30. Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera Art. 31. Competenze della Grande Camera Art. 32. Competenza della Corte Art. 33. Ricorsi interstatali Art. 34. Ricorsi individuali Art. 35. Condizioni di ricevibilità Art. 36. Intervento di terzi Art. 37. Cancellazione Art. 38. Esame in contraddittorio del caso e procedura di composizione amichevole Art. 39. Ottenimento di una composizione amichevole Art. 40. Udienza pubblica e accesso ai documenti Art. 41. Equa soddisfazione Art. 42. Sentenza delle Camere Art. 43. Rinvio dinnanzi alla Grande Camera Art. 44. Sentenze definitive Art. 45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze Art. 47. Pareri consultivi Art. 48. Competenza consultiva della Corte Art. 49. Motivazione dei pareri consultivi Art. 50. Spese di funzionamento della Corte Art. 51. Privilegi ed immunità dei giudici
2. L. 8 marzo 1994, n. 203. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 71 del 26 marzo 1994).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE .
Diritto internazionale privato
1. L. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 128 del 3 giugno 1995).
Titolo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto della legge Art. 2. Convenzioni internazionali
Titolo II. [Artt. 3 - 12]. Giurisdizione italiana.
Art. 3. Ambito della giurisdizione Art. 4. Accettazione e deroga della giurisdizione Art. 5. Azioni reali relative a immobili siti all'estero Art. 6. Questioni preliminari Art. 7. Pendenza di un processo straniero Art. 8. Momento determinante della giurisdizione Art. 9. Giurisdizione volontaria Art. 10. Materia cautelare Art. 11. Rilevabilità del difetto di giurisdizione Art. 12. Legge regolatrice del processo
Titolo III. [Artt. 13 - 63]. Diritto applicabile.
Capo I. [Artt. 13 - 19]. Disposizioni generali.
Art. 13. Rinvio Art. 14. Conoscenza della legge straniera applicabile Art. 15. Interpretazione e applicazione della legge straniera Art. 16. Ordine pubblico Art. 17. Norme di applicazione necessaria Art. 18. Ordinamenti plurilegislativi Art. 19. Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
Capo II. [Artt. 20 - 24]. Capacità e diritti delle persone fisiche.
Art. 20. Capacità giuridica delle persone fisiche Art. 21. Commorienza Art. 22. Scomparsa, assenza e morte presunta Art. 23. Capacità di agire delle persone fisiche Art. 24. Diritti della personalità
Capo III. [Art. 25]. Persone giuridiche.
Art. 25. Società ed altri enti
Capo IV. [Artt. 26 - 37]. Rapporti di famiglia.
Art. 26. Promessa di matrimonio Art. 27. Condizioni per contrarre matrimonio Art. 28. Forma del matrimonio Art. 29. Rapporti personali tra coniugi Art. 30. Rapporti patrimoniali tra coniugi Art. 30 bis. Contratti di convivenza Art. 31. Separazione personale e scioglimento del matrimonio Art. 32. Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio Art. 32 bis. Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso Art. 32 ter. Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso Art. 32 quater. Scioglimento dell'unione civile Art. 32 quinquies. Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso Art. 33. Filiazione [ Art. 34. Legittimazione ] Art. 35. Riconoscimento di figlio naturale Art. 36. Rapporti tra genitori e figli Art. 36 bis. Art. 37. Giurisdizione in materia di filiazione
Capo V. [Artt. 38 - 41]. Adozione.
Art. 38. Adozione Art. 39. Rapporti fra adottato e famiglia adottiva Art. 40. Giurisdizione in materia di adozione Art. 41. Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
Capo VI. [Artt. 42 - 45]. Protezione degli incapaci e obblighi alimentari.
Art. 42. Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori Art. 43. Protezione dei maggiori d'età Art. 44. Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età Art. 45. Obbligazioni alimentari nella famiglia
Capo VII. [Artt. 46 - 50]. Successioni.
Art. 46. Successione per causa di morte Art. 47. Capacità di testare Art. 48. Forma del testamento Art. 49. Successione dello Stato Art. 50. Giurisdizione in materia successoria
Capo VIII. [Artt. 51 - 55]. Diritti reali.
Art. 51. Possesso e diritti reali Art. 52. Diritti reali su beni in transito Art. 53. Usucapione di beni mobili Art. 54. Diritti su beni immateriali Art. 55. Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
Capo IX. [Art. 56]. Donazioni.
Art. 56. Donazioni
Capo X. [Art. 57]. Obbligazioni contrattuali.
Art. 57. Obbligazioni contrattuali
Capo XI. [Artt. 58 - 63]. Obbligazioni non contrattuali.
Art. 58. Promessa unilaterale Art. 59. Titoli di credito Art. 60. Rappresentanza volontaria Art. 61. Obbligazioni nascenti dalla legge Art. 62. Responsabilità per fatto illecito Art. 63. Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
Titolo IV. [Artt. 64 - 71]. Efficacia di sentenze ed atti stranieri .
Art. 64. Riconoscimento di sentenze straniere Art. 65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri Art. 66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria Art. 67. Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento Art. 68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero Art. 69. Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri Art. 70. Esecuzione richiesta in via diplomatica Art. 71. Notificazione di atti di autorità straniere
Titolo V. [Artt. 72 - 74]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 72. Disposizioni transitorie Art. 73. Abrogazioni Art. 74. Entrata in vigore
2. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 19 ter - 30]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario Art. 30. Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
Discriminazione razziale
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo V. [Artt. 42 - 46]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo IV. [Artt. 42 - 46]. Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie.
Art. 42. Misure di integrazione sociale Art. 42 bis. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Art. 44. Azione civile contro la discriminazione Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione
2. L. 13 ottobre 1975, n. 654. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 23 dicembre 1975).
Art. 1. Art. 2. [ Art. 3. ] Art. 4.
3. D.L. 26 aprile 1993, n. 122. Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 97 del 27 aprile 1993), convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 148 del 26 giugno 1993).
Art. 1. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi Art. 2. Disposizioni di prevenzione [ Art. 3. Circostanza aggravante ] Art. 4. Art. 6. Disposizioni processuali Art. 7. Sospensione cautelativa e scioglimento Art. 8. Disposizioni finali Art. 9. Entrata in vigore
4. Decisione quadro CE 28 novembre 2008, n. 913/GAI. Decisione quadro del Consiglio CE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale ( G.U.U.E. n. L328 del 6 dicembre 2008)
Art. 1. Reati di stampo razzista o xenofobo Art. 2. Istigazione e complicità Art. 3. Sanzioni penali Art. 4. Motivazione razzista e xenofoba Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche Art. 6. Sanzioni nei confronti di persone giuridiche Art. 7. Norme costituzionali e principi fondamentali Art. 8. Avvio delle indagini o dell’azione penale Art. 9. Competenza giurisdizionale Art. 10. Attuazione e riesame Art. 11. Abrogazione dell’azione comune 96/443/GAI Art. 12. Applicazione territoriale Art. 13. Entrata in vigore
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro I. [Art. 131 bis]. Dei reati in generale.
Titolo V. [Art. 131 bis]. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
Capo I. [Art. 131 bis]. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.
Art. 131 bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Estradizione, esecuzione di sentenze penali italiane all'estero e riconoscimento di sentenze straniere
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro I. [Artt. 3 - 13]. Dei reati in generale.
Titolo I. [Artt. 3 - 13]. Della legge penale.
Art. 3. Obbligatorietà della legge penale Art. 3 bis. Principio della riserva di codice Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato Art. 5. Ignoranza della legge penale Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato Art. 7. Reati commessi all'estero Art. 8. Delitto politico commesso all'estero Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero Art. 11. Rinnovamento del giudizio Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere Art. 13. Estradizione
2. L. 30 gennaio 1963, n. 300. Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1963).
Art. 1. Obbligo di estradare Art. 2. Fatti che danno luogo all'estradizione Art. 3. Reati politici Art. 4. Reati militari Art. 5. Reati fiscali Art. 6. Estradizione dei nazionali Art. 7. Luogo di perpetrazione del reato Art. 8. Procedimenti in corso per gli stessi fatti Art. 9. Non bis in idem Art. 10. Prescrizione Art. 11. Pena capitale Art. 12. Richiesta e documenti giustificativi Art. 13. Informazioni complementari Art. 14. Principio della specialità Art. 15. Riestradizione in un terzo Stato Art. 16. Arresto provvisorio Art. 17. Concorso di richieste Art. 18. Consegna dell'estradato Art. 19. Consegna rimandata o condizionata Art. 20. Consegna di oggetti Art. 21. Transito Art. 22. Procedura Art. 23. Lingue da usare Art. 24. Spese Art. 25. Definizione di «misure di sicurezza» Art. 26. Riserve Art. 27. Campo di applicazione territoriale Art. 28. Rapporto tra la presente Convenzione e gli accordi bilaterali Art. 29. Firma, ratifica e entrata in vigore Art. 30. Adesione Art. 31. Denuncia Art. 32. Notificazioni
3. L. 16 maggio 1977, n. 305. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 giugno 1977).
Parte I. [Art. 1]. Definizioni.
Art. 1.
Parte II. [Artt. 2 - 52]. Esecuzione delle sentenze penali europee.
Sezione 1. [Artt. 2 - 14]. Disposizioni generali.
[Artt. 2 - 7].a) Condizioni generali di esecuzione.
Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.
[Artt. 8 - 12].b) Effetti del trasferimento dell'esecuzione.
Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.
[Artt. 13 - 14].c) Disposizioni varie.
Art. 13. Art. 14.
Sezione 2. [Artt. 15 - 20]. Richieste di esecuzione.
Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20.
Sezione 3. [Artt. 21 - 30]. Condanne in contumacia e ordinanze penali.
Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30.
Sezione 4. [Artt. 31 - 36]. Norme transitorie.
Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36.
Sezione 5. [Artt. 37 - 52]. Esecuzione delle pene.
[Artt. 37 - 42].a) Clausole generali.
Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42.
[Artt. 43 - 44].b) Clausole specificamente relative all'esecuzione di pene che comportino la privazione della libertà.
Art. 43. Art. 44.
[Artt. 45 - 48].c) Clausole specificatamente relative all'esecuzione di ammende e confische.
Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48.
[Artt. 49 - 52].d) Clausole specificamente relative alla esecuzione di decadenze.
Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52.
Parte III. [Artt. 53 - 57]. Effetti internazionali delle sentenze penali europee.
Sezione 1. [Artt. 53 - 55].
Art. 53. Art. 54. Art. 55.
Sezione 2. [Artt. 56 - 57]. Considerazione di precedenti.
Art. 56. Art. 57.
Parte IV. [Artt. 58 - 68]. Disposizioni finali.
Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68.
4. L. 27 dicembre 1988, n. 565. Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 12 del 16 gennaio 1989).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.
5. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988. Libro XI. [Artt. 696 - 746 quater]. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Titolo I. [Art. 696]. Disposizioni generali.
Art. 696. Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale
Titolo I . [Artt. 696 bis - 696 decies]. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea .
Art. 696 bis. Principio del mutuo riconoscimento Art. 696 ter. Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento Art. 696 quater. Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie Art. 696 quinquies. Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri Art. 696 sexies. Poteri del Ministro della giustizia Art. 696 septies. Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti Art. 696 octies. Modalità di esecuzione Art. 696 novies. Impugnazioni Art. 696 decies. Tutela dei terzi di buona fede
Titolo II. [Artt. 697 - 722 bis]. Estradizione.
Capo I. [Artt. 697 - 719]. Estradizione per l'estero.
Sezione I. [Artt. 697 - 713]. Procedimento.
Art. 697. Estradizione e poteri del Ministro della giustizia Art. 698. Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona Art. 699. Principio di specialità Art. 700. Documenti a sostegno della domanda Art. 701. Garanzia giurisdizionale Art. 702. Intervento dello Stato richiedente Art. 703. Accertamenti del procuratore generale Art. 704. Procedimento davanti alla corte di appello Art. 705. Condizioni per la decisione Art. 706. Ricorso per cassazione Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna Art. 709. Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero Art. 710. Estensione dell'estradizione concessa Art. 711. Riestradizione Art. 712. Transito Art. 713. Misure di sicurezza applicate all'estradato
Sezione II. [Artt. 714 - 719]. Misure cautelari.
Art. 714. Misure coercitive e sequestro Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria Art. 717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Capo II. [Artt. 720 - 722 bis]. Estradizione dall'estero.
Art. 720. Domanda di estradizione Art. 721. Principio di specialità Art. 721 bis. Estensione dell'estradizione Art. 722. Custodia cautelare all'estero Art. 722 bis. Riparazione per ingiusta detenzione
Titolo IV. [Artt. 730 - 746]. Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.
Capo I. [Artt. 730 - 741]. Effetti delle sentenze penali straniere.
Art. 730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale Art. 731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili Art. 733. Presupposti del riconoscimento Art. 734. Deliberazione della corte di appello Art. 734 bis. Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero Art. 735. Determinazione della pena e ordine di confisca Art. 735 bis. Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro Art. 736. Misure coercitive Art. 737. Sequestro Art. 737 bis. Indagini e sequestro a fini di confisca Art. 738. Esecuzione conseguente al riconoscimento Art. 739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate Art. 740 bis. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate Art. 740 ter. Ordine di devoluzione Art. 741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
Capo II. [Artt. 742 - 746]. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane .
Art. 742. Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero Art. 742 bis. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero Art. 743. Deliberazione della corte di appello Art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero Art. 745. Richiesta di misure cautelari all'estero Art. 746. Effetti sull'esecuzione nello Stato
Titolo IV . [Artt. 746 bis - 746 quater]. Trasferimento dei procedimenti penali.
Art. 746 bis. Disposizioni generali Art. 746 ter. Assunzione di procedimenti penali dall'estero Art. 746 quater. Trasferimento di procedimenti penali all'estero
6. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 202 - 203]. Norme di attuazione.
Capo XVI. [Artt. 202 - 203]. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Art. 202. Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero Art. 203. Comunicazioni al Ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
7. L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 232 del 2 ottobre 1993).
Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69.
8. L. 22 aprile 2005, n. 69. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 98 del 29 aprile 2005).
Titolo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni di principio.
Art. 1. Disposizioni di principio e definizioni Art. 2. Garanzie costituzionali Art. 3. Applicazione della riserva parlamentare Art. 4. Autorità centrale
Titolo II. [Artt. 5 - 37]. Norme di recepimento interno.
Capo I. [Artt. 5 - 27]. Procedura passiva di consegna.
Art. 5. Garanzia giurisdizionale Art. 6. Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna Art. 7. Casi di doppia punibilità Art. 8. Consegna obbligatoria Art. 9. Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari Art. 10. Inizio del procedimento Art. 11. Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 12. Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria Art. 13. Convalida Art. 14. Consenso alla consegna Art. 15. Provvedimenti provvisori in attesa della decisione Art. 16. Informazioni e accertamenti integrativi Art. 17. Decisione sulla richiesta di esecuzione Art. 18. Rifiuto della consegna Art. 19. Garanzie richieste allo Stato membro di emissione Art. 20. Concorso di richieste di consegna Art. 21. Termini per la decisione Art. 22. Ricorso per cassazione Art. 23. Consegna della persona. Sospensione della consegna Art. 24. Rinvio della consegna o consegna temporanea Art. 25. Divieto di consegna o di estradizione successiva Art. 26. Principio di specialità Art. 27. Transito
Capo II. [Artt. 28 - 33]. Procedura attiva di consegna.
Art. 28. Competenza Art. 29. Emissione del mandato d'arresto europeo Art. 30. Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna Art. 31. Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo Art. 32. Principio di specialità Art. 33. Computabilità della custodia cautelare all'estero
Capo III. [Artt. 34 - 36]. Misure reali.
Art. 34. Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni Art. 35. Sequestro e consegna di beni Art. 36. Concorso di sequestri
Capo IV. [Art. 37]. Spese.
Art. 37. Spese
Titolo III. [Artt. 38 - 40]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 38. Obblighi internazionali Art. 39. Norme applicabili Art. 40. Disposizioni transitorie
9. D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161. Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 230 del 1 ottobre 2010).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali .
Art. 1. Disposizioni di principio e attuazione Art. 2. Definizioni Art. 3. Autorità competenti
Capo II. [Artt. 4 - 8]. Trasmissione all'estero .
Art. 4. Competenza Art. 5. Condizioni di emissione Art. 6. Procedimento Art. 7. Trasferimento delle persone condannate Art. 8. Arresto provvisorio
Capo III. [Artt. 9 - 19]. Trasmissione dall'estero.
Art. 9. Competenza Art. 10. Condizioni per il riconoscimento Art. 11. Deroghe alla doppia punibilità Art. 12. Procedimento Art. 13. Motivi di rifiuto del riconoscimento Art. 14. Misure coercitive Art. 15. Arresto Art. 16. Esecuzione conseguente al riconoscimento Art. 17. Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione Art. 18. Principio di specialità Art. 19. Transito
Capo IV. [Artt. 20 - 21]. Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione .
Art. 20. Informazioni Art. 21. Spese
Capo V. [Artt. 22 - 25]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 22. Obblighi internazionali Art. 23. Disposizioni finanziarie Art. 24. Norme applicabili Art. 25. Disposizioni transitorie
10. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 29. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 55 del 7 marzo 2016).
Capo I. [Artt. 1 - 9]. Disposizioni e principi generali.
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione Art. 2. Definizioni Art. 3. Autorità competenti Art. 4. Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro Art. 5. Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro Art. 6. Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorità di altro Stato membro Art. 7. Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro Art. 8. Obbligo di consultazioni dirette Art. 9. Cooperazione con Eurojust
Capo II. [Artt. 10 - 12]. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno.
Art. 10. Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento Art. 11. Effetti della concentrazione dei procedimenti Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria
Giudice di pace
1. L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 278 del 27 novembre 1991).
Capo I. [Artt. 1 - 16]. Del giudice di pace.
Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace Art. 2. Sede e circondario degli uffici del giudice di pace [ Art. 3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace ] [ Art. 4. Ammissione al tirocinio ] [ Art. 4 bis. Tirocinio e nomina ] [ Art. 5. Requisiti per la nomina ] [ Art. 6. Corsi per i giudici di pace ] [ Art. 7. Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace ] [ Art. 8. Incompatibilità ] [ Art. 8 bis. Limiti all'esercizio della professione forense ] [ Art. 9. Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari ] [ Art. 10. Doveri del giudice di pace ] [ Art. 10 bis. Divieto di applicazione o supplenza ] [ Art. 10 ter. Richiesta di trasferimento e concorso di domande ] Art. 10 quater. Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati Art. 11. Indennità spettanti al giudice di pace Art. 12. Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario Art. 13. Notificazione degli atti Art. 14. Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace [ Art. 15. Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ] Art. 16. Sorveglianza
Capo III. Competenza e procedimento penale del giudice di pace. Capo IV. [Artt. 39 - 49]. Norme di coordinamento, transitorie e finali.
Art. 39. Coordinamento Art. 40. Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta Art. 41. Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese Art. 42. Norme di coordinamento e di attuazione Art. 43. Cause pendenti [ Art. 44. Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori ] Art. 47. Abrogazioni Art. 49. Efficacia di singole disposizioni
2. D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 234 del 6 ottobre 2000) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 119 del 24 maggio 2001.
Titolo I. [Artt. 1 - 51]. Procedimento davanti al giudice di pace.
Capo I . [Artt. 1 - 10]. Soggetti, giurisdizione e competenza.
Art. 1. Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace Art. 2. Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace Art. 3. Assunzione della qualità di imputato Art. 4. Competenza per materia Art. 5. Competenza per territorio Art. 6. Competenza per materia determinata dalla connessione Art. 7. Casi di connessione davanti al giudice di pace Art. 8. Competenza per territorio determinata dalla connessione Art. 9. Riunione e separazione dei processi Art. 10. Astensione e ricusazione del giudice di pace
Capo II. [Artt. 11 - 19]. Indagini preliminari.
Art. 11. Attività di indagine Art. 12. Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero Art. 13. Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti Art. 14. Iscrizione della notizia di reato Art. 15. Chiusura delle indagini preliminari Art. 16. Durata delle indagini preliminari Art. 17. Archiviazione Art. 18. Assunzione di prove non rinviabili Art. 19. Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
Capo III. [Artt. 20 - 28]. Citazione a giudizio.
Art. 20. Citazione a giudizio Art. 20 bis. Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari Art. 20 ter. Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari Art. 21. Ricorso immediato al giudice Art. 22. Presentazione del ricorso Art. 23. Costituzione di parte civile Art. 24. Inammissibilità del ricorso Art. 25. Richieste del pubblico ministero Art. 26. Provvedimenti del giudice di pace Art. 27. Decreto di convocazione delle parti Art. 28. Pluralità di persone offese
Capo IV. [Artt. 29 - 33]. Giudizio.
Art. 29. Udienza di comparizione Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa Art. 31. Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire Art. 32. Dibattimento Art. 32 bis. Svolgimento del giudizio a presentazione immediata Art. 33. Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
Capo V. [Artt. 34 - 35]. Definizioni alternative del procedimento.
Art. 34. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto Art. 35. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
Capo VI. [Artt. 36 - 39 bis]. Disposizioni sulle impugnazioni.
Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero Art. 37. Impugnazione dell'imputato Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato Art. 39. Giudizio di appello Art. 39 bis. Ricorso per cassazione
Capo VII. [Artt. 40 - 46]. Disposizioni sull'esecuzione.
Art. 40. Giudice dell'esecuzione Art. 41. Procedimento di esecuzione [ Art. 42. Esecuzione delle pene pecuniarie ] Art. 43. Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità Art. 44. Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità [ Art. 45. Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato ] [ Art. 46. Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale ]
Capo VIII. [Artt. 47 - 51]. Norme di coordinamento e di attuazione.
Art. 47. Modifica all' Art. 48. Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice Art. 49. Citazione a giudizio Art. 50. Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace Art. 51. Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
Titolo II. [Artt. 52 - 62 bis]. Sanzioni applicabili dal giudice di pace.
Art. 52. Sanzioni Art. 53. Obbligo di permanenza domiciliare Art. 54. Lavoro di pubblica utilità Art. 55. Conversione delle pene pecuniarie Art. 56. Violazione degli obblighi Art. 57. Competenza Art. 58. Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio Art. 59. Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità Art. 60. Esclusione della sospensione condizionale della pena Art. 61. Interruzione della prescrizione Art. 62. Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione Art. 62 bis. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
Titolo III. [Artt. 63 - 65]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 63. Norme applicabili da parte di giudici diversi Art. 64. Norma transitoria Art. 65. Entrata in vigore
Ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato
a) Disposizioni generali
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Artt. 4 - 20 bis]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Artt. 4 - 9 ter]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato Art. 4 bis. Accordo di integrazione Art. 5. Permesso di soggiorno Art. 5 bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro Art. 8. Disposizioni particolari Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Art. 9 bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Art. 9 ter. Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE
Capo II. [Artt. 10 bis - 14 ter]. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.
Art. 10 bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Art. 10 ter. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare Art. 14 ter. Programmi di rimpatrio assistito
Capo III. [Art. 20 bis]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 20 bis. Permesso di soggiorno per calamità
Titolo V. [Art. 39 bis.1]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo II. [Art. 39 bis.1]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
Libro V. [Art. 380]. Indagini preliminari e udienza preliminare.
Titolo VI. [Art. 380]. Arresto in flagranza e fermo .
Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza
b) Passaporti
1. L. 21 novembre 1967, n. 1185. Norme sui passaporti (Gazzetta Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967) .
[Artt. 1 - 3].DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
[Artt. 4 - 13].DISPOSIZIONI PENALI.
Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. [ Art. 11. ] Art. 12. Art. 13.
[Artt. 14 - 19].PASSAPORTI ORDINARI.
Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19.
[Artt. 20 - 22].PASSAPORTI SPECIALI.
Art. 20. Art. 21. Art. 22.
[Art. 23].PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO.
Art. 23.
[Artt. 24 - 25].DISPOSIZIONI PENALI.
Art. 24. Art. 25.
[Artt. 26 - 28].DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 26. Art. 27. [ Art. 28. ]
2. Reg. (CE) 13 giugno 2002, n. 1030/2002. Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 157 del 15 giugno 2002).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 4 bis. Art. 4 ter. Art. 5. Art. 5 bis. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.
3. D.M. 23 giugno 2009. Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 147 del 27 giugno 2009).
Art. 1. Definizioni Art. 2. Norme di riferimento Art. 3. Presentazione della domanda per ottenere il passaporto Art. 4. Consegna del passaporto Art. 5. Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione Art. 6. Infrastruttura di sicurezza Art. 7. Banca dati passaporti Art. 8. Accertamenti istruttori Art. 9. Aggiornamenti tecnici Art. 10. Art. 11.
4. D.M. 7 maggio 2015. Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 111 del 15 maggio 2015).
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
5. D.M. 6 agosto 2015. Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 190 del 18 agosto 2015).
Art. Art. un.
6. D.M. 6 agosto 2015. Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 190 del 18 agosto 2015).
Art. 1.
c) Visto e permesso di soggiorno
1. D.L. 21 marzo 1978, n. 59. Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati ( Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978), convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191 ( Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19 maggio 1978).
Art. 12.
2. Dir. P.C.M. 6 agosto 1998. Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la L. 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 184 dell' 8 agosto 1998).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.
3. Dir. 1 marzo 2000. Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 64 del 17 marzo 2000).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.
4. D.M. 3 agosto 2004. Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 235 del 6 ottobre 2004).
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Principi generali.
Art. 1. Definizioni Art. 2. Documento di soggiorno Art. 3. Trattamento dei dati personali Art. 4. Interoperabilità con CIE
Capo II. [Artt. 5 - 9]. Regole tecniche di base e norme procedurali.
Art. 5. Supporto fisico ed informatico Art. 6. Produzione, inizializzazione e formazione del documento Art. 7. SSCE-PSE e software di sicurezza Art. 8. Trasmissione e custodia del documento Art. 9. Procedure di sicurezza per la consegna e l'attivazione del documento
Capo III. [Art. 10]. Modalità e tempi di attuazione.
Art. 10. Avvio della fase di rilascio
5. D.M. 4 giugno 2010. Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i ) della legge n. 94/2009 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 134 dell' 11 giugno 2010).
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione Art. 2. Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana Art. 3. Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana Art. 4. Modalità ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana Art. 5. Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Art. 6. Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione Art. 7. Disposizioni finali ed entrata in vigore
6. D.M. 11 maggio 2011. Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 280 del 1 dicembre 2011).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.
7. D.M. 23 luglio 2013. Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 260 del 6 novembre 2013).
Art. 1. Definizioni Art. 2. Modello del permesso di soggiorno Art. 3. Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno Art. 4. Gestione degli elementi biometrici nel procedimento Art. 5. Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno Art. 6. Infrastruttura di Sicurezza PSE Art. 7. Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno Art. 8. Trasmissione e custodia del documento Art. 9. Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno Art. 10. Specifiche tecniche Art. 11. Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno Art. 12. Trattamento dei dati personali Art. 13. Modalità e tempi di attuazione Art. 14. Abrogazioni
8. Reg. (UE) 9 marzo 2016, n. 399. Regolamento del parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (G.U.U.E. n. L 77 del 23 marzo 2016).
Titolo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto e principi Art. 2. Definizioni Art. 3. Campo di applicazione Art. 4. Diritti fondamentali
Titolo II. [Artt. 5 - 21]. Frontiere esterne.
Capo I. [Artt. 5 - 6 bis]. Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso.
Art. 5. Attraversamento delle frontiere esterne Art. 6. Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi Art. 6 bis. Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell’EES
Capo II. [Artt. 7 - 14]. Controllo delle frontiere esterne e respingimento.
Art. 7. Effettuazione delle verifiche di frontiera Art. 8. Verifiche di frontiera sulle persone Art. 8 bis. Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell’EES Art. 8 ter. Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l’attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES Art. 8 quater. Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato Art. 8 quinquies. Programmi nazionali di facilitazione Art. 9. Snellimento delle verifiche di frontiera Art. 10. Allestimento di corsie separate e segnaletica Art. 11. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio Art. 12. Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata Art. 12 bis. Periodo transitorio e misure transitorie Art. 13. Sorveglianza di frontiera Art. 14. Respingimento
Capo III. [Artt. 15 - 18]. Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri.
Art. 15. Personale e risorse per il controllo di frontiera Art. 16. Esecuzione del controllo Art. 17. Cooperazione tra gli Stati membri Art. 18. Controllo congiunto
Capo IV. [Artt. 19 - 20]. Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera.
Art. 19. Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne Art. 20. Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone
Capo V. [Art. 21]. Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne.
Art. 21. Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia
Titolo III. [Artt. 22 - 35]. Frontiere interne.
Capo I. [Artt. 22 - 24]. Assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Art. 22. Attraversamento delle frontiere interne Art. 23. Verifiche all'interno del territorio Art. 24. Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne
Capo II. [Artt. 25 - 35]. Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Art. 25. Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne Art. 26. Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne Art. 27. Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25 Art. 28. Procedura specifica nei casi che richiedono un'azione immediata Art. 29. Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne Art. 30. Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne Art. 31. Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio Art. 32. Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne Art. 33. Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne Art. 34. Informazione del pubblico Art. 35. Riservatezza
Titolo IV. [Artt. 36 - 45]. Disposizioni finali.
Art. 36. Modifiche degli allegati Art. 37. Esercizio della delega Art. 38. Procedura di comitato Art. 39. Comunicazioni Art. 40. Traffico frontaliero locale Art. 41. Ceuta e Melilla Art. 42. Notifica di informazioni da parte degli Stati membri Art. 42 bis. Misure transitorie per gli Stati membri in cui l’EES non è ancora operativo Art. 43. Meccanismo di valutazione Art. 44. Abrogazione Art. 45. Entrata in vigore
Istruzione
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4 bis. Accordo di integrazione
Titolo V. [Artt. 38 - 39 ter]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo II. [Artt. 38 - 39 ter]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale Art. 39. Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore Art. 39 bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti Art. 39 ter. Disposizioni per i medici extracomunitari
2. D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994), avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1994 e in Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1994.
Parte I. [Artt. 5 - 82]. Norme generali.
Titolo I. [Artt. 5 - 7]. Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori.
Capo I. [Artt. 5 - 7]. Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori.
Sezione I. [Artt. 5 - 7]. Organi collegiali a livello di circolo e di istituto.
Art. 5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe Art. 7. Collegio dei docenti
Titolo III. [Art. 82]. Regioni.
Capo II. [Art. 82]. Formazione professionale e sistema scolastico.
Art. 82. Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
Parte II. [Artt. 115 - 285]. Ordinamento scolastico.
Titolo II. [Artt. 115 - 116]. L'istruzione obbligatoria disposizioni comuni alla scuola elementare e media.
Capo II. [Artt. 115 - 116]. Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri.
Art. 115. Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia [ Art. 116. Alunni extracomunitari ]
Titolo III. [Artt. 122 - 131]. La scuola elementare.
Capo I. [Artt. 122 - 131]. Finalità e ordinamento della scuola elementare.
Art. 122. Formazione delle classi Art. 131. Orario di insegnamento
Titolo IV. [Art. 164]. La scuola media.
Capo I. [Art. 164]. Finalità e ordinamento della scuola media.
Art. 164. Formazione delle classi
Titolo V. [Art. 200]. Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Capo V. [Art. 200]. Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore .
Art. 200. Tasse scolastiche e casi di dispensa
Titolo VI. [Artt. 227 - 249]. Istruzione artistica.
Capo III. [Art. 227]. Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Sezione II. [Art. 227]. Accademia nazionale di danza.
Art. 227. Attestati e diplomi
Capo V. [Art. 249]. Alunni, esami e tasse.
Art. 249. Alunni
Titolo VII. [Artt. 284 - 285]. Norme comuni.
Capo I. [Artt. 284 - 285]. Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento.
Sezione II. [Artt. 284 - 285]. Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Art. 284. Specifiche iniziative di aggiornamento Art. 285. Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca
Capo IV. Alunni in particolari condizioni.
Sezione I. Alunni handicappati.
Titolo VIII. [Artt. 353 - 366]. Istruzione non statale.
Capo III. [Artt. 353 - 366]. Istruzione secondaria.
Art. 353. Soggetto gestore Art. 366. Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
Titolo IX. [Artt. 379 - 387]. Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali.
Capo I. [Artt. 379 - 387]. Riconoscimento dei titoli di studio.
Art. 379. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica Art. 381. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione Art. 387. Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine
Parte V. [Art. 653]. Scuole italiane all'estero.
Titolo II. [Art. 653]. Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche.
Capo II. [Art. 653]. Situazioni particolari.
[ Art. 653. Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano ]
3. L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 299 del 27 dicembre 2006).
Art. 1.
Lavoro
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo III. [Artt. 21 - 27 sexies]. Disciplina del lavoro.
Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato Art. 23. Titoli di prelazione Art. 24. Lavoro stagionale Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavori stagionali Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo Art. 26 bis. Ingresso e soggiorno di investitori Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari Art. 27 bis. Ingresso e soggiorno per volontariato Art. 27 ter. Ingresso e soggiorno per ricerca Art. 27 quater. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE Art. 27 quinquies. Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari Art. 27 sexies. Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro
Titolo V. [Artt. 37 - 39 ter]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo II. [Artt. 37 - 39 ter]. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione.
Art. 37. Attività professionali Art. 39 bis.1. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti Art. 39 ter. Disposizioni per i medici extracomunitari
2. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro II. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti in particolare.
Titolo XII. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti contro la persona.
Capo III. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti contro la libertà individuale.
Sezione I. [Artt. 603 bis - 604]. Dei delitti contro la personalità individuale .
Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art. 603 bis.1. Circostanza attenuante Art. 603 bis.2. Confisca obbligatoria Art. 603 ter. Pene accessorie Art. 604. Fatto commesso all'estero
3. L. 30 dicembre 1986, n. 943. Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 del 12 gennaio 1987)
Titolo I. [Art. 3]. Principi generali. istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
Art. 3.
4. L. 23 dicembre 1991, n. 423. Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 4 del 7 gennaio 1992).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.
5. L. 9 dicembre 1996, n. 617. Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 288 del 9 dicembre 1996).
Art. 1.
6. D.M. 4 settembre 2000. Approvazione del modello di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, valido ai fini dell'inserimento nell'anagrafe annuale informatizzata di cui all'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 212 del 11 settembre 2000). 7. L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 199 del 26 agosto 2002).
Capo II. [Art. 33]. Disposizioni in materia di asilo.
Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
8. D.L. 9 settembre 2002, n. 195. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 211 del 9 settembre 2002), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 240 del 12 ottobre 2002), con errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 244 del 17 ottobre 2002.
Art. 1. Legalizzazione di lavoro irregolare
9. D.M. 28 ottobre 2002. Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2003).
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
10. D.L.vo 9 luglio 2003, n. 215. Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 186 del 12 agosto 2003).
Art. 1. Oggetto Art. 2. Nozione di discriminazione Art. 3. Ambito di applicazione Art. 4. Tutela giurisdizionale dei diritti Art. 4 bis. Protezione delle vittime Art. 5. Legittimazione ad agire Art. 6. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni Art. 7. Ufficio per il contrasto delle discriminazioni Art. 8. Copertura finanziaria
11. D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 150 dell' 1 luglio 2009), convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 179 del 4 agosto 2009) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 209 del 9 settembre 2009.
Art. 1 bis. Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni Art. 1 ter. Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie [ Art. 26. Entrata in vigore ]
12. Dir. CE 18 giugno 2009, n. 52. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (G.U.U.E. n. L 168 del 30 giugno 2009).
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione Art. 2. Definizioni Art. 3. Divieto di assunzione illegale Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro Art. 5. Sanzioni finanziarie Art. 6. Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro Art. 7. Altre misure Art. 8. Subappalto Art. 9. Fattispecie di reato Art. 10. Sanzioni penali Art. 11. Responsabilità delle persone giuridiche Art. 12. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche Art. 13. Agevolazione delle denunce Art. 14. Ispezioni Art. 15. Disposizioni più favorevoli Art. 16. Relazioni Art. 17. Recepimento Art. 18. Entrata in vigore Art. 19. Destinatari
13. Dir. (UE) 13 dicembre 2011, n. 98. Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (G.U.U.E. n. L 343 del 23 dicembre 2011).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni Art. 3. Ambito di applicazione
Capo II. [Artt. 4 - 11]. Procedura unica di domanda e permesso unico .
Art. 4. Procedura unica di domanda Art. 5. Autorità competente Art. 6. Permesso unico Art. 7. Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa Art. 8. Garanzie procedurali Art. 9. Accesso all'informazione Art. 10. Diritti da pagare Art. 11. Diritti derivanti dal permesso unico
Capo III. [Art. 12]. Diritto alla parità di trattamento.
Art. 12. Diritto alla parità di trattamento
Capo IV. [Artt. 13 - 18]. Disposizioni finali.
Art. 13. Disposizioni più favorevoli Art. 14. Informazioni al pubblico Art. 15. Relazioni Art. 16. Recepimento Art. 17. Entrata in vigore Art. 18. Destinatari
14. D.L.vo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 172 del 25 luglio 2012).
Art. 4. Attività di controllo
15. D.L. 28 giugno 2013, n. 76. Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 150 del 28 giugno 2013), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 196 del 22 agosto 2013).
Titolo II. [Art. 9]. Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale.
Art. 9. Ulteriori disposizioni in materia di occupazione
16. D.P.C.M. 13 febbraio 2017. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 13 marzo 2017).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.
Libertà religiosa
1. Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (O.N.U., New York).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 7. Art. 16. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 26.
2. L. 28 agosto 1997, n. 302. Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 novembre 1995 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 215 del 15 settembre 1997).
Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 12. Art. 17.
Lingua degli atti
1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). Libro I. [Artt. 122 - 123]. Disposizioni generali.
Titolo VI. [Artt. 122 - 123]. Degli atti processuali.
Capo I. [Artt. 122 - 123]. Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione I. [Artt. 122 - 123]. Degli atti in generale.
Art. 122. Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete Art. 123. Nomina del traduttore
2. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988. Libro II. [Artt. 143 - 147]. Atti.
Titolo IV. [Artt. 143 - 147]. Traduzione degli atti .
Art. 143. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali Art. 143 bis. Altri casi di nomina dell'interprete Art. 144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete Art. 145. Ricusazione e astensione dell'interprete Art. 146. Conferimento dell'incarico Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete
3. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 51 bis - 201]. Norme di attuazione.
Capo V. [Artt. 51 bis - 63]. Disposizioni relative agli atti.
Art. 51 bis. Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti Art. 52. Citazione dell'interprete Art. 53. Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari Art. 63. Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero
Capo VI. [Art. 67 bis]. Disposizioni relative alle prove.
Art. 67 bis. Elenco nazionale degli interpreti e traduttori
Capo XVI. [Art. 201]. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
Matrimonio e famiglia
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro II. [Art. 574 bis]. Dei delitti in particolare.
Titolo XI. [Art. 574 bis]. Dei delitti contro la famiglia.
Capo IV. [Art. 574 bis]. Dei delitti contro l'assistenza familiare.
Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
2. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942). Libro I. [Artt. 115 - 116]. Delle persone e della famiglia.
Titolo VI. [Artt. 115 - 116]. Del matrimonio.
Capo III. [Artt. 115 - 116]. Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.
Sezione V. [Artt. 115 - 116]. Del matrimonio dei cittadini in Paese straniero e degli stranieri nella Repubblica .
Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica
3. Reg. (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003. Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis) ( Gazzetta Ufficiale U.E. Serie gen. - n. L 338 del 23 dicembre 2003) e avviso di rettifica in G.U.U.E. n. L 174 del 28 giugno 2006 e in G.U.U.E. n. L 283 del 27 settembre 2014.
Capo I. [Artt. 1 - 2]. Campo d'applicazione e definizioni.
Art. 1. Campo di applicazione Art. 2. Definizioni
Capo II. [Artt. 3 - 20]. Competenza.
Sezione 1. [Artt. 3 - 7]. Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio.
Art. 3. Competenza generale Art. 4. Domanda riconvenzionale Art. 5. Conversione della separazione personale in divorzio Art. 6. Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5 Art. 7. Competenza residua
Sezione 2. [Artt. 8 - 15]. Responsabilità genitoriale.
Art. 8. Competenza generale Art. 9. Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore Art. 10. Competenza nei casi di sottrazione di minori Art. 11. Ritorno del minore Art. 12. Proroga della competenza Art. 13. Competenza fondata sulla presenza del minore Art. 14. Competenza residua Art. 15. Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso
Sezione 3. [Artt. 16 - 20]. Disposizioni comuni.
Art. 16. Adizione di un'autorità giurisdizionale Art. 17. Verifica della competenza Art. 18. Esame della procedibilità Art. 19. Litispendenza e connessione Art. 20. Provvedimenti provvisori e cautelari
Capo III. [Artt. 21 - 52]. Riconoscimento ed esecuzione.
Sezione 1. [Artt. 21 - 27]. Riconoscimento.
Art. 21. Riconoscimento delle decisioni Art. 22. Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio Art. 23. Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale Art. 24. Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine Art. 25. Divergenze fra le leggi Art. 26. Divieto di riesame del merito Art. 27. Sospensione del procedimento
Sezione II. [Artt. 28 - 36]. Istanza per la dichiarazione di esecutività.
Art. 28. Decisioni esecutive Art. 29. Giudici territorialmente competenti Art. 30. Procedimento Art. 31. Decisione dell'autorità giurisdizionale Art. 32. Comunicazione della decisione Art. 33. Opposizione Art. 34. Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione Art. 35. Sospensione del procedimento Art. 36. Esecuzione parziale
Sezione 3. [Artt. 37 - 39]. Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2.
Art. 37. Documenti Art. 38. Mancata produzione di documenti Art. 39. Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale
Sezione IV. [Artt. 40 - 45]. Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore.
Art. 40. Campo d'applicazione Art. 41. Diritto di visita Art. 42. Ritorno del minore Art. 43. Domanda di rettifica Art. 44. Effetti del certificato Art. 45. Documenti
Sezione 5. [Art. 46]. Atti pubblici e accordi.
Art. 46.
Sezione 6. [Artt. 47 - 52]. Altre disposizioni.
Art. 47. Procedimento di esecuzione Art. 48. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita Art. 49. Spese Art. 50. Patrocinio a spese dello Stato Art. 51. Cauzione o deposito Art. 52. Legalizzazione o altra formalità analoga
Capo IV. [Artt. 53 - 58]. Cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale.
Art. 53. Designazione Art. 54. Funzioni generali Art. 55. Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale Art. 56. Collocamento del minore in un altro Stato membro Art. 57. Metodo di lavoro Art. 58. Riunioni
Capo VI. [Artt. 59 - 63]. Relazioni con gli altri atti normativi.
Art. 59. Relazione con altri strumenti Art. 60. Relazione con talune convenzioni multilaterali Art. 61. Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori Art. 62. Portata degli effetti Art. 63. Trattati con la Santa Sede
Capo VI. [Art. 64]. Disposizioni transitorie.
Art. 64.
Capo VII. [Artt. 65 - 72]. Disposizioni finali.
Art. 65. Riesame Art. 66. Stati membri con sistemi normativi plurimi Art. 67. Informazioni relative alle autorità centrali e alle lingue accettate Art. 68. Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione Art. 69. Modificazione degli allegati Art. 70. Comitato Art. 71. Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 Art. 72. Entrata in vigore
4. L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 299 del 27 dicembre 2006).
Art. 1.
Minori stranieri
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo IV. [Art. 33]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 33. Comitato per i minori stranieri Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31
2. D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 19 del 25 gennaio 2000) 1.
Capo I. [Art. 1]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto e definizioni
Capo II. [Artt. 2 - 4]. Comitato per i minori stranieri.
Art. 2. Compiti del Comitato Art. 3. Costituzione ed organizzazione del Comitato Art. 4. Strumenti operativi
Capo III. [Artt. 5 - 7]. Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati.
Art. 5. Censimento Art. 6. Accoglienza Art. 7. Rimpatrio assistito
Capo IV. [Artt. 8 - 9]. Ingresso e soggiorno dei minori accolti.
Art. 8. Ingresso Art. 9. Soggiorno
3. D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24. Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 13 marzo 2014).
Art. 1. Principi generali Art. 4. Minori non accompagnati vittime di tratta Art. 5. Obblighi di formazione Art. 7. Meccanismo equivalente Art. 10. Disposizioni di rinvio Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria
4. D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 214 del 15 settembre 2015).
Capo I. [Artt. 1 - 24]. Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
Art. 1. Finalità e ambito applicativo Art. 2. Definizioni Art. 3. Informazione Art. 4. Documentazione Art. 5. Domicilio [ Art. 5 bis. Iscrizione anagrafica ] Art. 6. Trattenimento Art. 7. Condizioni di trattenimento Art. 8. Sistema di accoglienza Art. 9. Misure di prima accoglienza Art. 10. Modalità di accoglienza Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari Art. 18. Disposizioni sui minori Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati Art. 19 bis. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati Art. 20. Monitoraggio e controllo Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori Art. 22. Lavoro e formazione professionale Art. 22 bis. Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza Art. 24. Abrogazioni
Capo II. [Artt. 25 - 27]. Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 Art. 26. Disposizioni di aggiornamento Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Capo III. [Artt. 28 - 30]. Disposizioni finali.
Art. 28. Norma finale Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria Art. 30. Disposizioni di attuazione
5. L. 7 luglio 2016, n. 122. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 156 del 8 luglio 2016) 1.
Capo III. [Art. 10]. Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.
Sezione I. [Art. 10].
Art. 10. Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri
6. D.M. 1 settembre 2016. Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 210 del 8 settembre 2016).
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione Art. 2. Definizioni Art. 3. Requisiti strutturali dei centri Art. 4. Servizi Art. 5. Regolamento del centro Art. 6. Direttore e personale addetto al centro Art. 7. Accesso ai centri governativi Art. 8. Disposizione finanziaria Art. 9. Disposizione transitoria e finale
7. D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234. Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Gazzetta UfficialeSerie gen. - n. 298 del 22 dicembre 2016).
Art. 1. Oggetto Art. 2. Procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa Art. 3. Intervento dell'Autorità giudiziaria Art. 4. Diritto all'informazione Art. 5. Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età Art. 6. Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età Art. 7. Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
8. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo III. [Art. 19 bis]. Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
Art. 19 bis. Minori non accompagnati
9. L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 93 del 21 aprile 2017).
Art. 1. Ambito di applicazione Art. 2. Definizione Art. 6. Indagini familiari Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario Art. 9. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale Art. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione Art. 11. Elenco dei tutori volontari Art. 13. Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo Art. 14. Diritto alla salute e all'istruzione Art. 17. Minori vittime di tratta Art. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela Art. 20. Cooperazione internazionale
Misure cautelari, di sicurezza e di prevenzione
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro I. [Artt. 199 - 240]. Dei reati in generale.
Titolo VIII. [Artt. 199 - 240]. Delle misure amministrative di sicurezza.
Capo I. [Artt. 199 - 235]. Delle misure di sicurezza personali.
Sezione I. [Artt. 199 - 207]. Disposizioni generali.
Art. 199. Sottoposizione a misure di sicurezza disposizione espressa di legge Art. 200. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone Art. 201. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero Art. 202. Applicabilità delle misure di sicurezza Art. 203. Pericolosità sociale [ Art. 204. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta ] Art. 205. Provvedimento del giudice Art. 206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza Art. 207. Revoca delle misure di sicurezza personali
Sezione II. [Art. 235]. Disposizioni speciali.
Art. 235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
Capo II. [Artt. 236 - 240]. Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Art. 236. Specie regole generali Art. 237. Cauzione di buona condotta Art. 238. Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione Art. 239. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta Art. 240. Confisca
2. L. 3 agosto 1988, n. 327. Norme in materia di misure di prevenzione personali ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 186 del 9 agosto 1988).
Art. 16.
3. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988. Libro I. [Art. 51]. Soggetti.
Titolo II. [Art. 51]. Pubblico ministero.
Art. 51. Uffici del pubblico ministero — Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
Libro IV. [Artt. 272 - 313]. Misure cautelari.
Titolo I. [Artt. 272 - 313]. Misure cautelari personali .
Capo I. [Artt. 272 - 279]. Disposizioni generali.
Art. 272. Limitazioni alle libertà della persona Art. 273. Condizioni generali di applicabilità delle misure Art. 274. Esigenze cautelari Art. 275. Criteri di scelta delle misure Art. 275 bis. Particolari modalità di controllo Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure Art. 279. Giudice competente
Capo II. [Artt. 280 - 286 bis]. Misure coercitive.
Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive Art. 281. Divieto di espatrio Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Art. 282 bis. Allontanamento dalla casa familiare Art. 282 ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Art. 282 quater. Obblighi di comunicazione Art. 283. Divieto e obbligo di dimora Art. 284. Arresti domiciliari Art. 285. Custodia cautelare in carcere Art. 285 bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura Art. 286 bis. Divieto di custodia cautelare
Capo III. [Artt. 287 - 290]. Misure interdittive.
Art. 287. Condizioni di applicabilità delle misure interdittive Art. 288. Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale Art. 289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Capo IV. [Artt. 291 - 298]. Forma ed esecuzione dei provvedimenti.
Art. 291. Procedimento applicativo Art. 292. Ordinanza del giudice Art. 293. Adempimenti esecutivi Art. 294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale Art. 295. Verbale di vane ricerche Art. 296. Latitanza Art. 297. Computo dei termini di durata delle misure Art. 298. Sospensione dell'esecuzione delle misure
Capo V. [Artt. 299 - 308]. Estinzione delle misure.
Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure Art. 300. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare Art. 305. Proroga della custodia cautelare Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
Capo VI. [Artt. 309 - 311]. Impugnazioni.
Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva Art. 310. Appello Art. 311. Ricorso per cassazione
Capo VII. [Artt. 312 - 313]. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.
Art. 312. Condizioni di applicabilità Art. 313. Procedimento
Libro V. [Art. 387 bis]. Indagini preliminari e udienza preliminare .
Titolo VI. [Art. 387 bis]. Arresto in flagranza e fermo .
Art. 387 bis. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
Libro XI. [Artt. 714 - 740 ter]. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Titolo II. [Artt. 714 - 719]. Estradizione.
Capo I. [Artt. 714 - 719]. Estradizione per l'estero.
Sezione II. [Artt. 714 - 719]. Misure cautelari.
Art. 714. Misure coercitive e sequestro Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria Art. 717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Titolo IV. [Artt. 740 - 740 ter]. Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.
Capo I. [Artt. 740 - 740 ter]. Effetti delle sentenze penali straniere.
Art. 740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate Art. 740 bis. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate Art. 740 ter. Ordine di devoluzione
4. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo II. [Art. 224]. Norme di coordinamento.
Art. 224. Violazione del foglio di via da parte dello straniero
5. D.M. 2 febbraio 2001. Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275 bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47 ter, comma 4 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febbraio 2001).
Art. 1. Modalità di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo Art. 2. Verifica della disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo Art. 3. Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo Art. 4. Trattamento dei dati personali
6. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 35. Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 del 11 marzo 2016).
Titolo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni
Titolo II. [Artt. 3 - 13]. Norme di recepimento interno.
Capo I. [Artt. 3 - 10]. Richiesta di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro.
Art. 3. Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro Art. 4. Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione Art. 5. Autorità giudiziaria competente Art. 6. Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione Art. 7. Casi di rinvio dell'esecuzione Art. 8. Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro Art. 9. Impugnazioni Art. 10. Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
Capo II. [Artt. 11 - 12]. Iniziativa di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro.
Art. 11. Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana Art. 12. Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro
Capo III. [Art. 13]. Disposizioni finali.
Art. 13. Disposizioni finanziarie
7. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 36. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 del 11 marzo 2016).
Capo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni generali.
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione Art. 2. Definizioni Art. 3. Autorità competenti Art. 4. Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari
Capo II. [Artt. 5 - 8]. Trasmissione all'estero.
Art. 5. Competenza Art. 6. Condizioni di trasmissione Art. 7. Procedimento Art. 8. Effetti del riconoscimento
Capo III. [Artt. 9 - 16]. Trasmissione dall'estero.
Art. 9. Competenza Art. 10. Condizioni per il riconoscimento Art. 11. Deroghe alla doppia punibilità Art. 12. Procedimento e decisione di riconoscimento Art. 13. Motivi di rifiuto del riconoscimento Art. 14. Effetti del riconoscimento Art. 15. Cessazione della competenza Art. 16. Spese
Capo IV. [Artt. 17 - 18]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 17. Disposizioni finanziarie Art. 18. Norme applicabili
8. D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37. Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 60 del 12 marzo 2016).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Disposizioni di principio e ambito di applicazione Art. 2. Definizioni Art. 3. Autorità competenti
Capo II. [Artt. 4 - 7]. Trasmissione all'estero.
Art. 4. Competenza Art. 5. Condizioni di trasmissione Art. 6. Trasmissione all'estero Art. 7. Effetti del riconoscimento
Capo III. [Artt. 8 - 15]. Trasmissione dall'estero.
Art. 8. Competenza Art. 9. Condizioni per il riconoscimento Art. 10. Ambito di applicazione Art. 11. Procedimento e decisione di riconoscimento Art. 12. Motivi di rifiuto del riconoscimento Art. 13. Effetti del riconoscimento Art. 14. Cessazione dell'esecuzione Art. 15. Spese
Capo IV. [Artt. 16 - 17]. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria Art. 17. Norme applicabili
Normativa comunitaria e dell'unione europea
1. Trattato 25 marzo 1957. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957) Versione consolidata 1 2 3 4.
(Versione consolidata 2012). PREAMBOLO. . [Artt. 67 - 89]. Politiche dell'unione e azioni interne.
Titolo V. [Artt. 67 - 89]. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Capo 1. [Artt. 67 - 76]. Disposizioni generali.
Art. 67. ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. ex articolo 36 del TUE Art. 72. ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE Art. 73. Art. 74. ex articolo 66 del TCE Art. 75. ex articolo 60 del TCE Art. 76.
Capo 2. [Artt. 77 - 80]. Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione.
Art. 77. ex articolo 62 del TCE Art. 78. ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE Art. 79. ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE Art. 80.
Capo 3. [Art. 81]. Cooperazione giudiziaria in materia civile.
Art. 81. ex articolo 65 del TCE
Capo 4. [Artt. 82 - 86]. Cooperazione giudiziaria in materia penale.
Art. 82. ex articolo 31 del TUE Art. 83. ex articolo 31 del TUE Art. 84. Art. 85. ex articolo 31 del TUE Art. 86.
Capo 5. [Artt. 87 - 89]. Cooperazione di polizia.
Art. 87. ex articolo 30 del TUE Art. 88. ex articolo 30 del TUE Art. 89. ex articolo 32 del TUE
2. Trattato di Maastricht 7 febbraio 1992. Trattato sull'Unione europea, ratificato con L. 3 novembre 1992, n. 454 (G.U.C.E n. C191 del 29 luglio 1992) 1 2.
(Versione consolidata). TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. Titolo I. [Artt. 1 - 7]. Disposizioni comuni.
Art. 1. ex articolo A Art. 2. ex articolo B Art. 3. ex articolo C Art. 4. ex articolo D Art. 5. ex articolo E Art. 6. ex articolo F Art. 7. ex articolo F.1
Titolo V. [Artt. 11 - 28]. Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune .
Art. 11. ex articolo J.1 Art. 12. ex articolo J.2 Art. 13. ex articolo J.3 Art. 14. ex articolo J.4 Art. 15. ex articolo J.5 Art. 16. ex articolo J.6 Art. 17. ex articolo J.7 Art. 18. ex articolo J.8 Art. 19. ex articolo J.9 Art. 20. ex articolo J.10 Art. 21. ex articolo J.11 Art. 22. ex articolo J.12 Art. 23. ex articolo J.13 Art. 24. ex articolo J.14 Art. 25. ex articolo J.15 Art. 26. ex articolo J.16 Art. 27. ex articolo J.17 Art. 27 A. Art. 27 B. Art. 27 C. Art. 27 D. Art. 27 E. Art. 28. ex articolo J.18
Titolo VI. [Artt. 29 - 42]. Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale .
Art. 29. ex articolo K.1 Art. 30. ex articolo K.2 Art. 31. ex articolo K.3 Art. 32. ex articolo K.4 Art. 33. ex articolo K.5 Art. 34. ex articolo K.6 Art. 35. ex articolo K.7 Art. 36. ex articolo K.8 Art. 37. ex articolo K.9 Art. 38. ex articolo K.10 Art. 39. ex articolo K.11 Art. 40. ex articolo K.12 Art. 40 A. Art. 40 B. Art. 41. ex articolo K.13 Art. 42. ex articolo K.14
3. Carta 18 dicembre 2000. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Gazzetta Ufficiale CE n. C 364 del 18 dicembre 2000).
PREAMBOLO. Capo I. [Artt. 1 - 5]. Dignità.
Art. 1. Dignità umana Art. 2. Diritto alla vita Art. 3. Diritto all'integrità della persona Art. 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Art. 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Capo II. [Artt. 6 - 19]. Libertà.
Art. 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza Art. 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare Art. 8. Protezione dei dati di carattere personale Art. 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Art. 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Art. 11. Libertà di espressione e d'informazione Art. 12. Libertà di riunione e di associazione Art. 13. Libertà delle arti e delle scienze Art. 14. Diritto all'istruzione Art. 15. Libertà professionale e diritto di lavorare Art. 16. Libertà d'impresa Art. 17. Diritto di proprietà Art. 18. Diritto di asilo Art. 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
Capo III. [Artt. 20 - 26]. Uguaglianza.
Art. 20. Uguaglianza davanti alla legge Art. 21. Non discriminazione Art. 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica Art. 23. Parità tra uomini e donne Art. 24. Diritti del minore Art. 25. Diritti degli anziani Art. 26. Inserimento delle persone con disabilità
Capo IV. [Artt. 27 - 38]. Solidarietà.
Art. 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Art. 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive Art. 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento Art. 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Art. 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque Art. 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Art. 33. Vita familiare e vita professionale Art. 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale Art. 35. Protezione della salute Art. 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale Art. 37. Tutela dell'ambiente Art. 38. Protezione dei consumatori
Capo V. [Artt. 39 - 46]. Cittadinanza.
Art. 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo Art. 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Art. 41. Diritto ad una buona amministrazione Art. 42. Diritto d'accesso ai documenti Art. 43. Mediatore Art. 44. Diritto di petizione Art. 45. Libertà di circolazione e di soggiorno Art. 46. Tutela diplomatica e consolare
Capo VI. [Artt. 47 - 50]. Giustizia.
Art. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Art. 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa Art. 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene Art. 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Capo VII. [Artt. 51 - 54]. Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta.
Art. 51. Ambito di applicazione Art. 52. Portata e interpretazione dei diritti e dei principi Art. 53. Livello di protezione Art. 54. Divieto dell'abuso di diritto
4. Reg. (CE) 19 febbraio 2004, n. 377/2004. Regolamento relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 64 del 2 marzo 2004).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.
5. Reg. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea 14 settembre 2016, n. 1624. Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio ( G.U.U.E. n. L 251 del 16 settembre 2016) ed avviso di rettifica in G.U.U.E. n. L 75 del 21 marzo 2017.
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Guardia costiera e di frontiera europea.
Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni Art. 3. Guardia di frontiera e costiera europea Art. 4. Gestione europea integrata delle frontiere Art. 5. Responsabilità condivisa
Capo II. [Artt. 6 - 33]. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Sezione I. [Artt. 6 - 8]. Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Art. 6. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Art. 7. Responsabilità Art. 8. Compiti
Sezione II. [Artt. 9 - 13]. Monitoraggio e prevenzione delle crisi.
Art. 9. Dovere di leale collaborazione Art. 10. Obbligo di scambio di informazioni Art. 11. Monitoraggio dei flussi migratori e analisi del rischio Art. 12. Funzionari di collegamento negli Stati membri Art. 13. Valutazione delle vulnerabilità
Sezione III. [Artt. 14 - 26]. Gestione delle frontiere esterne.
Art. 14. Interventi dell'Agenzia alle frontiere esterne Art. 15. Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne Art. 16. Piano operativo per le operazioni congiunte Art. 17. Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere Art. 18. Squadre di sostegno per la gestione della migrazione Art. 19. Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne Art. 20. Composizione e dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea Art. 21. Istruzioni alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea Art. 22. Funzionario di coordinamento Art. 23. Punto di contatto nazionale Art. 24. Costi Art. 25. Sospensione e cessazione delle attività Art. 26. Valutazione delle attività
Sezione IV. [Artt. 27 - 33]. Rimpatrio.
Art. 27. Rimpatrio Art. 28. Operazioni di rimpatrio Art. 29. Riserva di osservatori del rimpatrio forzato Art. 30. Riserva di scorte per i rimpatri forzati Art. 31. Riserva di esperti in materia di rimpatrio Art. 32. Squadre europee di intervento per i rimpatri Art. 33. Interventi di rimpatrio
Capo III. [Artt. 34 - 79]. Disposizioni generali.
Sezione I. [Artt. 34 - 43]. Norme generali.
Art. 34. Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali Art. 35. Codici di condotta Art. 36. Formazione Art. 37. Ricerca e innovazione Art. 38. Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica Art. 39. Parco attrezzature tecniche Art. 40. Compiti e competenze dei membri delle squadre Art. 41. Documento di accreditamento Art. 42. Responsabilità civile Art. 43. Responsabilità penale
Sezione II. [Artt. 44 - 50]. Scambio di informazioni e protezione dei dati.
Art. 44. Sistemi di scambio di informazioni Art. 45. Protezione dei dati Art. 46. Finalità del trattamento dei dati personali Art. 47. Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione Art. 48. Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio Art. 49. Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR Art. 50. Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Sezione III. [Artt. 51 - 55]. Cooperazione da parte dell'Agenzia.
Art. 51. Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito Art. 52. Collaborazione con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali Art. 53. Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera Art. 54. Cooperazione con i paesi terzi Art. 55. Funzionari di collegamento nei paesi terzi
Sezione IV. [Artt. 56 - 74]. Quadro generale e organizzazione dell'Agenzia.
Art. 56. Natura giuridica e sede Art. 57. Accordo di sede Art. 58. Personale Art. 59. Privilegi e immunità Art. 60. Responsabilità Art. 61. Struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia Art. 62. Funzioni del consiglio di amministrazione Art. 63. Composizione del consiglio di amministrazione Art. 64. Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale Art. 65. Presidenza del consiglio di amministrazione Art. 66. Riunioni Art. 67. Votazioni Art. 68. Funzioni e poteri del direttore esecutivo Art. 69. Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo Art. 70. Forum consultivo Art. 71. Responsabile dei diritti fondamentali Art. 72. Meccanismo di denuncia Art. 73. Regime linguistico Art. 74. Trasparenza e comunicazione
Sezione V. [Artt. 75 - 79]. Disposizioni finanziarie.
Art. 75. Bilancio Art. 76. Esecuzione e controllo del bilancio Art. 77. Lotta antifrode Art. 78. Prevenzione dei conflitti di interesse Art. 79. Disposizioni finanziarie
Capo IV. [Art. 80]. Modifica.
Art. 80. Modifica del regolamento (UE) 2016/399
Capo V. [Artt. 81 - 83]. Disposizioni finali.
Art. 81. Valutazione Art. 82. Abrogazione Art. 83. Entrata in vigore e applicabilità
Ordinamento penitenziario
1. L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975).
Titolo I. [Artt. 1 - 58 quinquies]. Trattamento penitenziario.
Capo I. [Artt. 1 - 4 bis]. Principi direttivi.
Art. 1. Trattamento e rieducazione Art. 2. Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive Art. 3. Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati Art. 4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati Art. 4 bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
Capo II. [Artt. 5 - 12]. Condizioni generali.
Art. 5. Caratteristiche degli edifici penitenziari Art. 6. Locali di soggiorno e di pernottamento Art. 7. Vestiario e corredo Art. 8. Igiene personale Art. 9. Alimentazione Art. 10. Permanenza all'aperto Art. 11. Servizio sanitario Art. 11 bis. Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni Art. 12. Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione
Capo III. [Artt. 13 - 31]. Modalità del trattamento.
Art. 13. Individualizzazione del trattamento Art. 13 bis. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori Art. 14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati Art. 14 bis. Regime di sorveglianza particolare Art. 14 ter. Reclamo Art. 14 quater. Contenuti del regime di sorveglianza particolare Art. 15. Elementi del trattamento Art. 16. Regolamento dell'istituto Art. 17. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione Art. 18 bis. Colloqui a fini investigativi Art. 18 ter. Limitazioni e controlli della corrispondenza Art. 19. Istruzione Art. 20. Lavoro Art. 20 bis. Modalità di organizzazione del lavoro Art. 20 ter. Lavoro di pubblica utilità Art. 21. Lavoro all'esterno Art. 21 bis. Assistenza all'esterno dei figli minori Art. 21 ter. Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità in situazione di gravità Art. 22. Determinazione della remunerazione Art. 23. Remunerazione e assegni familiari Art. 24. Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione Art. 25. Peculio Art. 25 bis. Commissioni regionali per il lavoro penitenziario Art. 25 ter. Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali Art. 26. Religione e pratiche di culto Art. 27. Attività culturali, ricreative e sportive Art. 28. Rapporti con la famiglia Art. 29. Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi Art. 30. Permessi Art. 30 bis. Provvedimenti e reclami in materia di permessi Art. 30 ter. Permessi premio Art. 30 quater. Concessione dei permessi premio ai recidivi Art. 31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
Capo IV. [Artt. 32 - 44]. Regime penitenziario.
Art. 32. Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno Art. 33. Isolamento Art. 34. Perquisizione personale Art. 35. Diritto di reclamo Art. 35 bis. Reclamo giurisdizionale Art. 35 ter. Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati Art. 36. Regime disciplinare Art. 37. Ricompense Art. 38. Infrazioni disciplinari Art. 39. Sanzioni disciplinari Art. 40. Autorità competente a deliberare le sanzioni Art. 41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione Art. 41 bis. Situazioni di emergenza Art. 42. Trasferimenti Art. 42 bis. Traduzioni Art. 43. Dimissione Art. 44. Nascite, matrimoni, decessi
Capo V. [Artt. 45 - 46]. Assistenza.
Art. 45. Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali Art. 46. Assistenza post-penitenziaria
Capo VI. [Artt. 47 - 58 quinquies]. Misure alternative alla detenzione e remissione del debito.
Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale [ Art. 47 bis. Affidamento in prova in casi particolari ] Art. 47 ter. Detenzione domiciliare Art. 47 quater. Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria Art. 47 quinquies. Detenzione domiciliare speciale Art. 47 sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo Art. 48. Regime di semilibertà [ Art. 49. Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà ] Art. 50. Ammissione alla semilibertà [ Art. 50 bis. Concessione della semilibertà ai recidivi ] Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà Art. 51 bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà Art. 51 ter. Sospensione cautelativa delle misure alternative Art. 51 quater. Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà Art. 53. Licenze agli internati Art. 53 bis. Computo del periodo di permesso o licenza Art. 54. Liberazione anticipata Art. 55. Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata [ Art. 56. Remissione del debito ] Art. 57. Legittimazione alla richiesta di misure Art. 58. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza [ Art. 58 bis. Iscrizione nel casellario giudiziale ] Art. 58 ter. Persone che collaborano con la giustizia Art. 58 quater. Divieto di concessione di benefici Art. 58 quinquies. Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare
Titolo II. [Artt. 59 - 91]. Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria.
Capo I. [Artt. 59 - 67 bis]. Istituti penitenziari.
Art. 59. Istituti per adulti Art. 60. Istituti di custodia preventiva Art. 61. Istituti per l'esecuzione delle pene Art. 62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive Art. 63. Centri di osservazione Art. 64. Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza Art. 65. Istituti per infermi e minorati Art. 66. Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti Art. 67. Visite agli istituti Art. 67 bis. Visite alle camere di sicurezza
Capo II. [Artt. 68 - 70 ter]. Giudici di sorveglianza .
Art. 68. Uffici di sorveglianza Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza Art. 69 bis. Procedimento in materia di liberazione anticipata Art. 70. Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza Art. 70 bis. Presidente del tribunale di sorveglianza Art. 70 ter. Nuove denominazioni
Capo II . [Artt. 71 - 71 sexies]. Procedimento di sorveglianza.
Art. 71. Norme generali Art. 71 bis. Udienza Art. 71 ter. Ricorso per cassazione Art. 71 quater. Comunicazioni [ Art. 71 quinquies. Revoca ] Art. 71 sexies. Inammissibilità
Capo III. [Artt. 72 - 78]. Esecuzione penale esterna ed assistenza .
Art. 72. Uffici locali di esecuzione penale esterna Art. 73. Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto Art. 74. Consigli di aiuto sociale Art. 75. Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria Art. 76. Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto Art. 77. Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale Art. 78. Assistenti volontari
Capo IV. [Artt. 79 - 91]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 79. Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza Art. 80. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena Art. 81. Attribuzioni degli assistenti sociali Art. 82. Attribuzioni degli educatori Art. 83. Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori Art. 84. Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti Art. 85. Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale Art. 86. Personale per gli uffici di sorveglianza Art. 87. Norme di esecuzione Art. 88. Attuazione dei ruoli del personale Art. 89. Norme abrogate [ Art. 90. Esigenze di sicurezza ] Art. 91. Copertura finanziaria
2. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 195 del 22 agosto 2000) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 27 del 2 febbraio 2001.
Parte I. [Artt. 1 - 120]. Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria.
Titolo I. [Artt. 1 - 109]. Trattamento penitenziario.
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Principi direttivi.
Art. 1. Interventi di trattamento Art. 2. Sicurezza e rispetto delle regole Art. 3. Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale Art. 4. Integrazione e coordinamento degli interventi Art. 5. Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti
Capo II. [Artt. 6 - 21]. Condizioni generali.
Art. 6. Condizioni igieniche e illuminazione dei locali Art. 7. Servizi igienici Art. 8. Igiene personale Art. 9. Vestiario e corredo Art. 10. Corredo e oggetti di proprietà personale Art. 11. Vitto giornaliero Art. 12. Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto Art. 13. Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli Art. 14. Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari Art. 15. Cessioni fra detenuti o internati Art. 16. Utilizzazione degli spazi all'aperto Art. 17. Assistenza sanitaria Art. 18. Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie Art. 19. Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido Art. 20. Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente Art. 21. Servizio di biblioteca
Capo III. [Artt. 22 - 68]. Ingresso in istituto e modalità del trattamento.
Art. 22. Ammissione in istituto Art. 23. Modalità dell'ingresso in istituto Art. 24. Iscrizioni a registro Art. 25. Albo degli avvocati Art. 26. Cartella personale Art. 27. Osservazione della personalità Art. 28. Espletamento dell'osservazione della personalità Art. 29. Programma individualizzato di trattamento Art. 30. Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti Art. 31. Raggruppamento nelle sezioni Art. 32. Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari Art. 33. Regime di sorveglianza particolare Art. 34. Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare Art. 35. Detenuti ed internati stranieri Art. 36. Regolamento interno Art. 37. Colloqui Art. 38. Corrispondenza epistolare e telegrafica Art. 39. Corrispondenza telefonica Art. 40. Uso di apparecchi radio e di altri strumenti Art. 41. Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo Art. 42. Corsi di formazione professionale Art. 43. Corsi di istruzione secondaria superiore Art. 44. Studi universitari Art. 45. Benefici economici per gli studenti Art. 46. Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale Art. 47. Organizzazione del lavoro Art. 48. Lavoro esterno Art. 49. Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti Art. 50. Obbligo del lavoro Art. 51. Attività artigianali, intellettuali o artistiche Art. 52. Lavoro a domicilio Art. 53. Esclusione dalle attività lavorative Art. 54. Lavoro in semilibertà Art. 55. Assegni per il nucleo familiare Art. 56. Prelievi sulla remunerazione Art. 57. Peculio Art. 58. Manifestazioni della libertà religiosa Art. 59. Attività culturali, ricreative e sportive Art. 60. Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano Art. 61. Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento Art. 62. Comunicazione dell'ingresso in istituto Art. 63. Comunicazione di infermità e di decessi Art. 64. Permessi Art. 65. Permessi premio Art. 66. Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza Art. 67. Garanzie di sorteggio delle rappresentanze Art. 68. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
Capo IV. [Artt. 69 - 93]. Regime penitenziario.
Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria Art. 70. Norme di comportamento Art. 71. Compiti di animazione e di assistenza Art. 72. Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi Art. 73. Isolamento Art. 74. Perquisizioni Art. 75. Istanze e reclami Art. 76. Ricompense Art. 77. Infrazioni disciplinari e sanzioni Art. 78. Provvedimenti disciplinari in via cautelare Art. 79. Procedimento penale e provvedimenti disciplinari Art. 80. Sospensione e condono delle sanzioni Art. 81. Procedimento disciplinare Art. 82. Mezzi di coercizione fisica Art. 83. Trasferimenti Art. 84. Traduzioni Art. 85. Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni Art. 86. Traduzioni di detenute e di internate Art. 87. Uso di abiti civili nelle traduzioni Art. 88. Trattamento del dimittendo Art. 89. Dimissione Art. 90. Provvedimenti in caso di evasione Art. 91. Indicazioni negli atti dello stato civile Art. 92. Provvedimenti in caso di decesso Art. 93. Intervento delle Forze di polizia
Capo V. [Artt. 94 - 95]. Assistenza.
Art. 94. Assistenza alle famiglie Art. 95. Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi
Capo VI. [Artt. 96 - 109]. Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza.
Art. 96. Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione Art. 97. Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale Art. 98. Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale Art. 99. Affidamento in prova in casi particolari Art. 100. Detenzione domiciliare Art. 101. Regime di semilibertà Art. 102. Licenze Art. 103. Riduzioni di pena per la liberazione anticipata Art. 104. Liberazione condizionale Art. 105. Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata Art. 106. Remissione del debito Art. 107. Comunicazioni all'organo dell'esecuzione Art. 108. Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive Art. 109. Pareri sulla domanda o proposta di grazia
Titolo II. [Artt. 110 - 120]. Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria.
Capo I. [Artt. 110 - 117]. Istituti penitenziari.
Art. 110. Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa Art. 111. Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici Art. 112. Accertamento delle infermità psichiche Art. 113. Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici Art. 114. Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione Art. 115. Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti Art. 116. Accesso di ministri di culto agli istituti Art. 117. Visite agli istituti
Capo II. [Artt. 118 - 120]. Servizio sociale e assistenza.
Art. 118. Centro di servizio sociale Art. 119. Consiglio di aiuto sociale Art. 120. Assistenti volontari
Parte II. [Artt. 121 - 130]. Cassa delle ammende .
Titolo I. [Artt. 121 - 124]. Organi.
Art. 121. Organi della Cassa delle ammende Art. 122. Presidente Art. 123. Consiglio di amministrazione Art. 124. Segretario
Titolo II. [Artt. 125 - 130]. Amministrazione e contabilità.
Art. 125. Conto depositi e conto patrimoniale Art. 126. Versamenti delle somme Art. 127. Patrimonio Art. 128. Entrate Art. 129. Finalità ed interventi Art. 130. Bilancio
Parte III. [Artt. 131 - 136]. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 131. Incarichi giornalieri Art. 132. Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento Art. 133. Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni Art. 134. Disposizioni relative ai servizi Art. 135. Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto Art. 136. Norma finale
3. L. 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi 1 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 281 del 1 dicembre 2010).
Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi Art. 2. Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione Art. 3. Circostanza aggravante Art. 4. Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria Art. 5. Relazione alle Camere
Patente estera e veicoli immatricolati all'estero
1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 . Nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 114 del 18 maggio 1992 ), avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 32 del 9 febbraio 1993 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 1993 .
Titolo III . [Art. 93]. Dei veicoli .
Capo III . [Art. 93]. Veicoli a motore e loro rimorchi .
Sezione III . [Art. 93]. Documenti di circolazione e immatricolazione .
Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Titolo IV . [Artt. 115 - 137]. Guida dei veicoli e conduzione degli animali .
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore Art. 118 bis. Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 Art. 121. Esame di idoneità Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri Art. 133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione Art. 134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo Art. 136. Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo Art. 136 bis. Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo Art. 136 ter. Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
Titolo VI . [Artt. 196 - 215 bis]. Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni .
Capo I . [Artt. 196 - 215 bis]. Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni .
Sezione I . [Artt. 196 - 207]. Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime .
Art. 196. Principio di solidarietà Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
Sezione II . [Art. 215 bis]. Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie .
Art. 215 bis. Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati
2. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 28 dicembre 1992).
Titolo IV. [Artt. 314 - 340]. Guida dei veicoli e conduzione degli animali.
§. 1. [Art. 314]. Patente di guida (artt. 115-121 c.s.).
[Art. 314].A) Disposizioni generali Sulla patente e sul cap (Artt. da 115 a 118 c.c.).
Art. 314. Rilascio del CAP per conversione di documento estero
§. 3. [Artt. 339 - 340]. Altre disposizioni (artt. 127 - 139 c.s.).
Art. 339. Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano Art. 340. Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
Patrocinio a spese dello Stato
1. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 139 del 15 giugno 2002), ed avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 286 del 6 dicembre 2002 .
Parte III. [Artt. 74 (L) - 145 (L)]. Patrocinio a spese dello Stato.
Titolo I. [Artt. 74 (L) - 89 (L)]. Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Capo I. [Artt. 74 (L) - 75 (L)]. Istituzione del patrocinio.
Art. 74 (L). Istituzione del patrocinio Art. 75 (L). Ambito di applicabilità
Capo II. [Artt. 76 (L) - 77 (L)]. Condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Art. 76 (L). Condizioni per l'ammissione Art. 77 (L). Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
Capo III. [Artt. 78 (L) - 79 (L)]. Istanza per l'ammissione al patrocinio.
Art. 78 (L). Istanza per l'ammissione Art. 79 (L). Contenuto dell'istanza
Capo IV. [Artt. 80 (L) - 85 (L)]. Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte.
Art. 80 (L). Nomina del difensore Art. 81 (L). Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato Art. 82 (L). Onorario e spese del difensore Art. 83 (L). Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte Art. 84 (L). Opposizione al decreto di pagamento Art. 85 (L). Divieto di percepire compensi o rimborsi
Capo V. [Art. 86 (L)]. Recupero delle somme da parte dello Stato.
Art. 86 (L). Recupero delle somme da parte dello Stato
Capo VI. [Artt. 87 (L) - 89 (L)]. Norme finali.
Art. 87 (L). Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato Art. 88 (L). Controlli da parte della Guardia di finanza Art. 89 (L). Norme di attuazione
Titolo II. [Artt. 90 (L) - 114 (L)]. Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
Capo I. [Art. 90 (L)]. Istituzione del patrocinio.
Art. 90 (L). Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Capo II. [Artt. 91 (L) - 92 (L)]. Condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Art. 91 (L). Esclusione dal patrocinio Art. 92 (L). Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
Capo III. [Artt. 93 (L) - 95 (L)]. Istanza di ammissione al patrocinio.
Art. 93 (L). Presentazione dell'istanza al magistrato competente Art. 94 (L). Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità Art. 95 (L). Sanzioni
Capo IV. [Artt. 96 (L) - 99 (L)]. Decisione sull'istanza di ammissione.
Art. 96 (L). Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio Art. 97 (L). Provvedimenti adottabili dal magistrato Art. 98 (L). Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione Art. 99 (L). Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza
Capo V. [Artt. 100 (L) - 106 bis (L)]. Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte.
Art. 100 (L). Nomina di un secondo difensore Art. 101 (L). Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore Art. 102 (L). Nomina del consulente tecnico di parte Art. 103 (L). Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio Art. 104 (L). Compenso dell'investigatore privato Art. 105 (L). Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari Art. 106 (L). Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte Art. 106 bis (L). Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato
Capo VI. [Artt. 107 (L) - 111 (L)]. Effetti dell'ammissione al patrocinio.
Art. 107 (L). Effetti dell'ammissione Art. 108 (L). Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale Art. 109 (L). Decorrenza degli effetti Art. 110 (L). Pagamento in favore dello Stato Art. 111 (L). Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio
Capo VII. [Artt. 112 (L) - 114 (L)]. Revoca del decreto di ammissione al patrocinio.
Art. 112 (L). Revoca del decreto di ammissione Art. 113 (L). Ricorso avverso il decreto di revoca Art. 114 (L). Effetti della revoca
Titolo III. [Artt. 115 (L) - 118 (L)]. Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale.
Art. 115 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia Art. 116 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio Art. 117 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile Art. 118 (L). Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore
Titolo IV. [Artt. 119 (L) - 141 (L)]. Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
Capo I. [Artt. 119 (L) - 120 (L)]. Istituzione del patrocinio.
Art. 119 (L). Equiparazione dello straniero e dell'apolide Art. 120 (L). Ambito di applicabilità
Capo II. [Art. 121 (L)]. Condizioni per l'ammissione al patrocinio.
Art. 121 (L). Esclusione dal patrocinio
Capo III. [Artt. 122 (L) - 125 (L)]. Istanza di ammissione al patrocinio.
Art. 122 (L). Contenuto integrativo dell'istanza Art. 123 (L). Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità Art. 124 (L). Organo competente a ricevere l'istanza Art. 125 (L). Sanzioni
Capo IV. [Artt. 126 (L) - 127 (L)]. Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.
Art. 126 (L). Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati Art. 127 (L). Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio
Capo V. [Artt. 128 (L) - 130 bis]. Difensori e consulenti tecnici di parte.
Art. 128 (L). Obbligo a carico del difensore Art. 129 (L). Nomina del consulente tecnico di parte Art. 130 (L). Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte Art. 130 bis. Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
Capo VI. [Artt. 131 (L) - 135 (L)]. Effetti dell'ammissione al patrocinio.
Art. 131 (L). Effetti dell'ammissione al patrocinio Art. 132 (R). Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese Art. 133 (L). Pagamento in favore dello Stato Art. 134 (L). Recupero delle spese Art. 135 (L). Norme particolari per alcuni processi
Capo VII. [Art. 136 (L)]. Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio.
Art. 136 (L). Revoca del provvedimento di ammissione
Capo VIII. [Artt. 137 (L) - 141 (L)]. Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.
Art. 137 (L). Ambito temporale di applicabilità Art. 138 (L). Commissione del patrocinio a spese dello Stato Art. 139 (L). Funzioni della commissione Art. 140 (L). Nomina del difensore Art. 141 (L). Onorario e spese del difensore
Titolo V. [Artt. 142 (L) - 145 (L)]. Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV.
Art. 142 (L). Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea Art. 143 (L). Processi previsti dalla, come modificata dalla Art. 144 (L). Processo in cui è parte un fallimento Art. 145 (L). Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero
Parte VI. [Art. 168 bis (L)]. Pagamento.
Titolo I. [Art. 168 bis (L)]. Titoli di pagamento delle spese.
Capo II. [Art. 168 bis (L)]. Decreto di pagamento emesso dal magistrato.
Art. 168 bis (L). Decreto di pagamento delle spese di cui all', e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime
Parte VII. [Artt. 227 bis (L) - 238 bis]. Riscossione.
Titolo II . [Artt. 227 bis (L) - 227 quater (L)]. Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale .
Capo I. [Artt. 227 bis (L) - 227 quater (L)]. Riscossione mediante ruolo.
Art. 227 bis (L). Quantificazione dell'importo dovuto Art. 227 ter (L). Riscossione mediante ruolo Art. 227 quater (L). Norme applicabili
Titolo IV. [Art. 238 bis]. Disposizioni particolari per pene pecuniarie.
Art. 238 bis. Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate
Parte IX. [Artt. 279 (L) - 292 (R)]. Norme transitorie.
Titolo II. [Art. 279 (L)]. Patrocinio a spese dello Stato.
Art. 279 (L). Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Titolo III. [Artt. 280 (R) - 282 (R)]. Registri.
Art. 280 (R). Foglio delle notizie e rubrica alfabetica Art. 281 (R). Crediti già iscritti nella tavola alfabetica Art. 282 (R). Sopravvivenza delle disposizioni vigenti
Titolo IV. [Artt. 283 (R) - 286 (R)]. Pagamento.
Capo I. [Art. 283 (R)]. Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni.
Art. 283 (R). Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Capo II. [Artt. 284 (R) - 286 (R)]. Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
Art. 284 (R). Raccordo Art. 285 (R). Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile Art. 286 (R). Modalità di pagamento della copia su compact disk
Titolo V. [Artt. 287 (R) - 292 (R)]. Riscossione.
Capo I. [Artt. 287 (R) - 288 (L)]. Disposizioni su crediti di importo determinato.
Art. 287 (R). Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo Art. 288 (L). Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82
Capo II. [Artt. 289 (L) - 292 (R)]. Riversamento del riscosso dall'erario a terzi.
Art. 289 (L). Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri Art. 290 (R). Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri Art. 291 (L). Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari Art. 292 (R). Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
Parte X. [Artt. 293 (L) - 302 (L)]. Disposizioni finali e abrogazioni.
Art. 293 (L). Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche Art. 294 (L). Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato Art. 295 (L). Rinvio per la copertura finanziaria Art. 296 (L). Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico Art. 297 (R). Non applicabilità di norme Art. 298 (L). Norme che restano abrogate Art. 299 (L). Abrogazioni di norme primarie Art. 300 (L). Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme Art. 301 (R). Abrogazioni di norme secondarie Art. 302 (L). Entrata in vigore
Protezione internazionale
1. D.P.C.M. 12 maggio 1999. Misure di protezione temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 121 del 26 maggio 1999).
Art. 1. Misure di protezione temporanea Art. 2. Accoglienza sul territorio italiano Art. 3. Attività di soccorso e assistenza Art. 4. Rimpatrio Art. 5. Disposizioni finali e finanziarie
2. Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/81/CE. Direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (Gazzetta Ufficiale U.E. L 261 del 6 agosto 2004).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA. Capo I. [Artt. 1 - 4]. Disposizioni generali.
Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni Art. 3. Campo di applicazione Art. 4. Disposizioni più favorevoli
Capo II. [Artt. 5 - 8]. Procedura di rilascio del titolo di soggiorno.
Art. 5. Informazione del cittadino di un paese terzo interessato Art. 6. Periodo di riflessione Art. 7. Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno Art. 8. Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno
Capo III. [Artt. 9 - 12]. Trattamento dei beneficiari del titolo di soggiorno.
Art. 9. Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno Art. 10. Minorenni Art. 11. Lavoro, formazione professionale e istruzione Art. 12. Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati
Capo IV. [Artt. 13 - 14]. Non rinnovo e ritiro.
Art. 13. Non rinnovo Art. 14. Ritiro
Capo V. [Artt. 15 - 19]. Disposizioni finali.
Art. 15. Clausola di salvaguardia Art. 16. Relazione Art. 17. Recepimento Art. 18. Entrata in vigore Art. 19. Destinatari
3. Dir. (UE) 13 dicembre 2011, n. 95. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 337 del 20 dicembre 2011) e rettifica in G.U.U.E. n. L 167 del 30 giugno 2017.
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Obiettivo Art. 2. Definizioni Art. 3. Disposizioni più favorevoli
Capo II. [Artt. 4 - 8]. Valutazione delle domande di protezione internazionale.
Art. 4. Esame dei fatti e delle circostanze Art. 5. Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place ») Art. 6. Responsabili della persecuzione o del danno grave Art. 7. Soggetti che offrono protezione Art. 8. Protezione all'interno del paese d'origine
Capo III. [Artt. 9 - 12]. Requisiti per essere considerato rifugiato.
Art. 9. Atti di pesecuzione Art. 10. Motivi di persecuzione Art. 11. Cessazione Art. 12. Esclusione
Capo IV. [Artt. 13 - 14]. Status di rifugiato.
Art. 13. Riconoscimento dello status di rifugiato Art. 14. Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato
Capo V. [Artt. 15 - 17]. Requisiti per la protezione sussidiaria.
Art. 15. Danno grave Art. 16. Cessazione Art. 17. Esclusione
Capo VI. [Artt. 18 - 19]. Status di protezione sussidiaria.
Art. 18. Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria Art. 19. Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria
Capo VII. [Artt. 20 - 35]. Contenuto della protezione internazionale.
Art. 20. Disposizioni generali Art. 21. Protezione dal respingimento Art. 22. Informazioni Art. 23. Mantenimento dell'unità del nucleo familiare Art. 24. Permesso di soggiorno Art. 25. Documenti di viaggio Art. 26. Accesso all'occupazione Art. 27. Accesso all'istruzione Art. 28. Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche Art. 29. Assistenza sociale Art. 30. Assistenza sanitaria Art. 31. Minori non accompagnati Art. 32. Accesso all'alloggio Art. 33. Libera circolazione nel territorio dello Stato membro Art. 34. Accesso agli strumenti di integrazione Art. 35. Rimpatrio
Capo VIII. [Artt. 36 - 37]. Cooperazione amministrativa.
Art. 36. Cooperazione Art. 37. Personale
Capo IX. [Artt. 38 - 42]. Disposizioni finali.
Art. 38. Relazioni Art. 39. Recepimento Art. 40. Abrogazione Art. 41. Entrata in vigore Art. 42. Destinatari
4. L. 6 agosto 2013, n. 96. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 194 del 20 agosto 2013).
Art. 5. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime Art. 6. Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale Art. 7. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta
5. D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21. Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 53 del 5 marzo 2015).
Art. 1. Definizioni Art. 2. Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande Art. 3. Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale Art. 4. Istruttoria della domanda di protezione internazionale Art. 5. Esame della domanda di protezione internazionale Art. 6. Decisione Art. 7. Disposizioni per l'esame prioritario Art. 8. Disposizioni sul ricorso giurisdizionale Art. 9. Disposizioni per l'istituzione dei CARA Art. 10. Modalità di permanenza nei CARA Art. 11. Disposizioni per la gestione dei CARA Art. 12. Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA Art. 13. Commissione nazionale per il diritto di asilo Art. 14. Cessazione e revoca della protezione internazionale Art. 15. Opuscolo informativo Art. 16. Assistenza sanitaria Art. 17. Disposizione finanziaria Art. 18. Abrogazioni Art. 19. Disposizione finale
6. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo II. [Art. 12]. Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova .
Art. 12. Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno
Respingimento ed espulsione
1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).
Libro II. [Artt. 270 quater.1 - 312]. Dei delitti in particolare.
Titolo I. [Artt. 270 quater.1 - 312]. Dei delitti contro la personalità dello Stato.
Capo I. [Art. 270 quater.1]. Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
Art. 270 quater.1. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
Capo V. [Art. 312]. Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.
Art. 312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
2. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 183 bis - 183 ter]. Norme di attuazione.
Capo XV. [Artt. 183 bis - 183 ter]. Disposizioni relative alla esecuzione.
Art. 183 bis. Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide Art. 183 ter. Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare
3. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Artt. 10 - 19]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo II. [Artt. 10 - 17]. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione.
Art. 10. Respingimento Art. 10 bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Art. 10 ter. Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Art. 13. Espulsione amministrativa [ Art. 13 bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio ] Art. 14. Esecuzione dell'espulsione Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione Art. 17. Diritto di difesa
Capo III. [Artt. 18 - 19]. Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale Art. 18 bis. Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili
4. D.M. 22 dicembre 2000. Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 63 del 16 marzo 2001).
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.
5. Dir. 28 novembre 2002, n. 2002/90/CE. Direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 328 del 5 dicembre 2002).
Art. 1. Comportamenti illeciti Art. 2. Istigazione, concorso e tentativo Art. 3. Sanzioni Art. 4. Attuazione Art. 5. Abrogazione Art. 6. Entrata in vigore Art. 7. Destinatari Art. 8. Applicazione territoriale Art. 9. Attuazione Art. 10. Abrogazione Art. 11. Entrata in vigore
6. D.M. 14 luglio 2003. Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 22 settembre 2003).
Art. 1. Principi generali Art. 2. Linee di azione Art. 3. Dispositivo di controllo Art. 4. Attività di sorveglianza Art. 5. Attività in acque internazionali Art. 6. Attività nelle acque territoriali e nella zona contigua Art. 7. Norme di comportamento Art. 8. Supporto informativo Art. 9. Formazione Art. 10. Disposizioni finali
7. D.L.vo 10 gennaio 2005, n. 12. Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 16 febbraio 2005).
Art. 1. Finalità Art. 2. Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione Art. 3. Procedura di consultazione fra gli Stati membri Art. 4. Trattamento di dati personali Art. 5. Ricorsi Art. 6. Casi di esclusione Art. 7. Costi
8. D.L.vo 25 gennaio 2007, n. 24. Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 66 del 20 marzo 2007).
Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni Art. 3. Autorità centrale Art. 4. Richiesta di transito per via aerea Art. 5. Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea Art. 6. Misure di assistenza Art. 7. Obbligo di riammissione Art. 8. Obblighi e poteri della scorta Art. 9. Norma finanziaria
9. Dir. CE 16 dicembre 2008, n. 2008/115. Recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 348 24 dicembre 2008
Capo I. [Artt. 1 - 5 ]. Disposizioni generali.
Art. 1 . Oggetto Art. 2 . Ambito di applicazione Art. 3 . Definizioni Art. 4 . Disposizioni più favorevoli Art. 5 . Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute
Capo II. [Artt. 6 - 11 ]. Fine del soggiorno irregolare.
Art. 6 . Decisione di rimpatrio Art. 7 . Partenza volontaria Art. 8 . Allontanamento Art. 9 . Rinvio dell'allontanamento Art. 10 . Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati Art. 11 . Divieto d'ingresso
Capo III. [Artt. 12 - 14 ]. Garanzie procedurali.
Art. 12 . Forma Art. 13 . Mezzi di ricorso Art. 14 . Garanzie prima del rimpatrio
Capo IV. [Artt. 15 - 18 ]. Trattenimento ai fini dell'allontanamento.
Art. 15 . Trattenimento Art. 16 . Condizioni di trattenimento Art. 17 . Trattenimento di minori e famiglie Art. 18 . Situazioni di emergenza
Capo V. [Artt. 19 - 23 ]. Disposizioni finali.
Art. 19 . Relazione Art. 20 . Attuazione Art. 21 . Relazione con la convenzione Schengen Art. 22 . Entrata in vigore Art. 23 . Destinatari
10. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 18 - 19 ter]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 18. Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea Art. 19 bis. Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
11. Reg. (UE) 26 ottobre 2016, n. 1953. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 ( G.U.U.E. n. L 311 del 17 novembre 2016).
Art. 1. Oggetto Art. 2. Definizioni Art. 3. Documento di viaggio europeo per il rimpatrio Art. 4. Specifiche tecniche Art. 5. Diritti di rilascio Art. 6. Esercizio della delega Art. 7. Abrogazione Art. 8. Riesame e presentazione di relazioni Art. 9. Entrata in vigore
12. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo III. [Art. 19]. Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti.
Art. 19. Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
Ricongiungimento con i familiari
1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 191 del 18 agosto 1998) .
Titolo II. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
Capo I. [Art. 4 bis]. Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4 bis. Accordo di integrazione
Titolo IV. [Artt. 28 - 32]. Diritto all'unità familiare e tutela dei minori.
Art. 28. Diritto all'unità familiare Art. 29. Ricongiungimento familiare Art. 29 bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari Art. 31. Disposizioni in favore dei minori Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
Titolo V. [Artt. 40 - 42 bis]. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.
Capo III. [Artt. 40 - 41]. Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale.
Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione Art. 41. Assistenza sociale
Capo IV. [Art. 42 bis]. Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie.
Art. 42 bis. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
2. Dir. 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE. Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 251 del 3 ottobre 2003).
Capo I. [Artt. 1 - 3]. Disposizioni generali.
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
Capo II. [Art. 4]. Familiari.
Art. 4.
Capo III. [Art. 5]. Presentazione ed esame della domanda.
Art. 5.
Capo IV. [Artt. 6 - 8]. Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
Art. 6. Art. 7. Art. 8.
Capo V. [Artt. 9 - 12]. Ricongiungimento familiare dei rifugiati.
Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Capo VI. [Artt. 13 - 15]. Ingresso e soggiorno dei familiari.
Art. 13. Art. 14. Art. 15.
Capo VII. [Artt. 16 - 18]. Sanzioni e mezzi di ricorso.
Art. 16. Art. 17. Art. 18.
Capo VIII. [Artt. 19 - 22]. Disposizioni finali.
Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22.
3. D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 5. Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del 31 gennaio 2007).
Art. 1. Finalità Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 3. Norma finanziaria Art. 4. Disposizione finale
4. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 220 del 21 settembre 2011) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 246 del 21 ottobre 2011.
Capo III. [Artt. 19 bis - 20]. Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione .
Art. 19 bis. Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia Art. 19 ter. Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario Art. 20. Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
Capo V. [Art. 36]. Disposizioni finali ed abrogazioni .
Art. 36. Disposizioni transitorie e finali
Rimpatrio volontario
1. D.M. 27 ottobre 2011. Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 304 del 31 dicembre 2011).
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2. Programmi di rimpatrio Art. 3. Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito Art. 4. Priorità di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito Art. 5. Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni Art. 6. Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito Art. 7. Risorse finanziarie
Rogatorie
1. L. 23 febbraio 1961, n. 215. Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 13 aprile 1961).
Titolo I. [Artt. 1 - 2]. Disposizioni generali.
Art. 1. Art. 2.
Titolo II. [Artt. 3 - 6]. Rogatorie.
Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.
Titolo III. [Artt. 7 - 12]. Rimessa di atti processuali e di provvedimenti giudiziari. Comparizione di testimoni, periti e persone sottoposte a procedimento penale.
Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Titolo IV. [Art. 13]. Casellario giudiziario.
Art. 13.
Titolo V. [Artt. 14 - 20]. Procedura.
Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20.
Titolo VI. [Art. 21]. Denunce ai fini di procedimenti penali.
Art. 21.
Titolo VII. [Art. 22]. Scambio d'informazioni relative a condanne.
Art. 22.
Titolo VIII. [Artt. 23 - 30]. Disposizioni finali.
Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30.
2. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988. Libro V. [Artt. 387 bis - 431]. Indagini preliminari e udienza preliminare .
Titolo VI. [Art. 387 bis]. Arresto in flagranza e fermo .
Art. 387 bis. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età
Titolo IX. [Art. 431]. Udienza preliminare .
Art. 431. Fascicolo per il dibattimento
Libro VII. [Artt. 512 bis - 513]. Giudizio.
Titolo II. [Artt. 512 bis - 513]. Dibattimento.
Capo III. [Artt. 512 bis - 513]. Istruzione dibattimentale.
Art. 512 bis. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero Art. 513. Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
Libro XI. [Artt. 696 - 729 quinquies]. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Titolo I. [Art. 696]. Disposizioni generali.
Art. 696. Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale
Titolo III. [Artt. 723 - 729 quinquies]. Rogatorie internazionali.
Capo I. [Artt. 723 - 726 ter]. Rogatorie dall'estero.
Art. 723. Poteri del Ministro della giustizia Art. 724. Procedimento di esecuzione Art. 725. Esecuzione delle rogatorie Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera Art. 726 bis. Notifica diretta all'interessato Art. 726 ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera
Capo II. [Artt. 727 - 729 quinquies]. Rogatorie all'estero.
Art. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere Art. 728. Immunità temporanea della persona citata Art. 729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria Art. 729 bis. Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere Art. 729 ter. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute Art. 729 quater. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva Art. 729 quinquies. Squadre investigative comuni
3. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.
Titolo I. [Artt. 4 ter - 205 ter]. Norme di attuazione.
Capo II. [Art. 4 ter]. Disposizioni relative al pubblico ministero.
Art. 4 ter. Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
Capo XVI. [Artt. 204 - 205 ter]. Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Art. 204. Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero Art. 204 bis. Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria Art. 205. Richiesta del testo di leggi straniere Art. 205 bis. Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria Art. 205 ter. Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
4. L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 232 del 2 ottobre 1993).
Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58.
Sezioni specializzate
1. D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 40 del 17 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ( Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2017).
Capo I. [Artt. 1 - 5]. Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti Art. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni Art. 5. Competenze del Presidente della sezione specializzata
Capo II. [Art. 11]. Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova .
Art. 11. Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione
Sport
1. L. 20 gennaio 2016, n. 12. Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del 1 febbraio 2016).
Art. 1.
Indice Cronologico
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